Diritto Civile

Risarcimento Danni per Rottura di un Dente

La perdita di un dente – così come la sola rottura – costituisce un evento di per sè stesso traumatico; al di là della compromissione dell’aspetto estetico e della percezione che abbiamo di noi stessi – e che gli altri hanno di noi – dalla circostanza può scaturire uno stato di peggioramento della nostra salute. Fisica e psichica.

Possono in via strettamente fisiologica presentarsi nevralgie, dolori ai muscoli facciali, disturbi posturali ed emicranie; difficoltà di deglutizione e ad alimentarsi. Distonìe della percezione del nostro aspetto e della nostra estetica; causazione di problematiche psicologiche ed ancorchè neurologiche.

Nel caso in cui quindi l’evento in sè considerato – e quindi la rottura di un dente ad esempio – sia causata dal comportamento altrui par chiaro che la sofferenza patìta per la perdita della funzionalità così come le spese mediche ed odontoiatriche in primis debbano e possano trovar ristoro .

Il fatto può essere determinato anche da accadimenti parecchio banali; un guscio od un nocciolo di frutta mentre stai mangiando una pietanza al ristorante oppure un inciampo in un marciapiede rotto e dall’insidioso pavimento.

Risarcimento Danni per Rottura di un Dente

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Ecco che, insomma, al fine di valutare e considerare correttamente la possibilità di domandare il risarcimento del danno, inteso quale sofferenza psico-fisica e sofferenza economica ed indipendentemente dall’esistenza di responsabilità contrattuale ovvero extra contrattuale in essere, dovranno esservi due presupposti:

  1. Esistenza del danno lamentato. Nel caso di rottura del dente occorrerà fornire la prova in concreto delle spese mediche sostenute (scontrini, parcelle, notule, ticket) mentre di contro, sotto profilo di danno non patrimoniale, si dovrà poter sostenere la prova del peggioramento delle condizioni di salute (ad esempio cartella clinica, trattamenti de relato collegati all’evento per cui è richiesta);
  2. Riconducibilità diretta ed immediata del danno al comportamento del soggetto responsabile (ergo rapporto di causalità). Ad esempio se mentre mangio una pizza trovo un guscio di nocciola nell’impasto tale da ledere un dente incisivo si potranno citare testimoni del fatto. Il danno quindi sarà di eziologia delle più disparate; dovendo tuttavia essere concreto, attuale e rilevante.

Il danno patrimoniale, ossia il pregiudizio che può essere considerato in via agevole sotto aspetto economico vedrà per prassi i criteri del cd danno emergente e lucro cessante Quest’ultimo quale mancato guadagno o perdita di chance per problematiche lavorative, di vita di relazione ovvero altro in stretta dipendenza dall’evento causato da terzi.

Ricovero in Struttura ospedaliera con prognosi di inabilità temporanea ovvero necessità di ricostruzione arcata superiore con degenza presso Reparto maxillo-facciale ( come accade per correggere criticità ovvero per gli interventi inerenti i denti del giudizio).

Facilmente prevedibile il danno dovuto a cefalee ripetute (o a grappolo) tali da non poter condurre una normale vita di relazione ovvero, ad esempio, tenere lezioni qualora si insegni.

Caso Concreto Risarcimento Danni Dente Rotto

Giudice di Pace Venezia – anno 2016 . Recentemente il Giudice ha deciso un fatto abbastanza noto in giurisprudenza per la particolarità del caso (sentenza N. 554).

Alcuni turisti – parecchio sfortunati – si fermano a pranzare presso un noto Ristorante della città lagunare. Ingolositi dalla ricetta ordinano pasta ai pistacchi. All’interno di uno dei piatti era tuttavia presente, in modo non visibile, un guscio; mangiando a forchettate la pasta e non avvedendosi di ciò un commensale si spezza un dente.

Da qui pertanto indennizzo e rimborso sia delle spese del dentista sia del danno patìto per l’evento del tutto inatteso e spiacevole sotto più aspetti. Il ristoratore è stato quindi condannato in via equitativa al risarcimento di tal fatta.

Il ragionamento e l’eziologia della logica ricostruzione del fatto può in via di paradigma applicarsi a tutti i casi in cui, seppur con atteggiamento colposo, un comportamento altrui causi – come conseguenza immediata e diretta – la rottura e/o perdita di un dente.

Altra storia se qualche folle in mezzo alla strada vi colpisca con un pugno e vi mandi in Ospedale con prognosi di qualche giorno, tumefazioni al volto e perdita di un dente. Certamente si discorrerebbe di responsabilità per lesioni e si dovrebbe argomentare il tutto con disamina sottesa a responsabilità in ambìto penalistico.

Rottura di un dente: come si valuta il danno?

Mentre, come accennato, il danno di natura patrimoniale sembra poter diventare di abbastanza agevole quantificazione (cure del dentista, disinfettanti, collutorio eccetera) sul danno non patrimoniale certamente devono soccorrere perizia e maggiori elementi. La valutazione di tale tipologia di danno, infatti, varia in base all’elemento dentale di cui si parla (dente incisivo, canino o molare) ed anche a seconda dell’entità della menomazione connessa al fatto /comportamento altrui (grave, moderata oppure lieve).

Insomma ogni dente ha un proprio preciso valore; al di là della nostra percezione personale e rilevante sotto un aspetto anche psicologico e di fisionomia.I denti quali oggetto di dissertazione medico/scientifica svolgono ausilio nella funzione del linguaggio (corretta dizione ) e nella masticazione/digestione ( consentono di sminuzzare il cibo e di poterlo più agevolmente digerire). In accezione quindi medica la rottura di un dente incisivo (centrale arcata superiore) avrà un valore percentuale maggiore rispetto al danno provocato dalla rottura di un molare superiore. Vi sono a tal proposito delle tabelle specifiche che, in considerazione della lesione e della tipologia, vedono corrispondere una certa misura di risarcimento.

Le tabelle menzionate vengono dette “Tabelle del danno odontostomatologico” redatte dall’ ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) con tabelle e valori rapportati appunto alla tipologia di dente oggetto di disamina ed età del paziente. Le stesse non vincolano il Giudice nel determinare la valutazione del danno; tuttavia non v’è chi non veda siano un prezioso ausilio per l’effettiva quantificazione . In quanto tale possibilmente equa ed adeguatamente motivata.

La Corte di Cassazione, a titolo esemplificativo, nella medesima sentenza citata ha valutato che la totale perdita di funzionalità di un dente, ove non sui possa per la conformazione dell’arcata dentaria applicare protesi fissa, determini nel caso specifico un’invalidità permanente rapportabile a circa il 5%.

Caso Particolare: rottura di un incisivo superiore per sinistro occorso in orario scolastico

 

Caso piuttosto frequente: festa di Carnevale in classe, litigata tra bambini, caduta accidentale e rottura di un dente da parte di alunna minorenne durante orario scolastico.

A seguito della caduta la bambina veniva sottoposta a diversi interventi di ricostruzione del dente; con problematiche protrattesi per alcuni anni e cioè sino a totale conformazione dell’arcata dentaria con i denti permanenti.

La Corte di Cassazione, intervenuta in punto, stabiliva nel caso di specie che in ossequio alle modalità del fatto (e cioè di danni occorsi nel tempo in cui un minore sia sottoposto alla vigilanza del personale scolastico) trovi altresì applicazione l’art. 2048 codice civile; disposizione alla stregua della quale i precettori e coloro che insegnano un mestiere e/o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e/o apprendisti nel tempo durante il quale sono sottoposti alla loro vigilanza

Di talchè il Giudice ha riconosciuto per la dinamica dei fatti e la prevedibilità di accadimenti di tal fatta – valutata l’età degli scolari – la responsabilità dell’ Istituto scolastico ( e de relato del Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca ) quale rappresentante della stessa Scuola.

Con ciò condannando a risarcire alla bambina – rectius genitori – danno biologico, morale, spese mediche e di consulenza medica legale d’ufficio.

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