Diritto di Famiglia

Successione, eredità e testamento: Come funzionano? Guida Completa 2019

La successione a causa di morte e i suoi problemi interpretativi

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 Eredità e successione: come funziona?

Quella dell’eredità è una tematica estremamente complessa, in cui ogni situazione è differente dalle altre ed è in grado di generare conseguenze che necessitano di essere attentamente valutate.

Tuttavia si tratta di un istituto giuridico tra i più utilizzati, venendo in rilievo tutte le volte in cui si perde una persona cara.

Può sembrare antipatico pensare al denaro quando un parente o un amico è appena deceduto, ma è qualcosa di naturale che merita un approfondimento.

L’eredità è quel patrimonio che viene trasferito ad una persona al momento della morte di un altra.

Tutti i beni del defunto (il cosiddetto “de cuius”) sono trasferiti agli eredi, cioè a coloro che per legge o per volontà dello stesso defunto (tramite testamento) sono nominate successori.

Sembra complesso, ma vediamo di cosa si tratta in concreto.

Chi muore lascia sempre delle sostanze, del denaro, dei terreni o delle case, comunque dei beni che non ha consumato durante la vita; questi rappresentano l’eredità, che sarà divisa tra gli eredi grazie alla successione.

La successione è proprio quel meccanismo giuridico che permette di tramandare la massa ereditaria.

È in qualche modo una forma di tutela del risparmio all’interno di una famiglia o di un gruppo sociale, così che le sostanze non vengano dissipate e si possa costruire un patrimonio con la certezza che altri ne possano godere.

Quando muore una persona conosciuta, che sia un amico o un familiare, ci si chiede se questo abbia lasciato un testamento.

In questo documento, scritto dal de cuius o comunque direttamente proveniente da lui (potrebbe anche essere scritto da qualcuno, come un notaio, sotto dettatura dell’interessato), è possibile che compaia il nostro nome e quello di altre persone. Ebbene, tutti coloro che vengono nominati rappresentano gli eredi.

Ma ci sono delle circostanze in cui si può essere considerati eredi anche senza che il defunto lo voglia e quindi senza che il proprio nome compaia nel testamento.

Successione necessaria

Si tratta della cosiddetta successione necessaria, che si riferisce al marito, alla moglie, ai figli e ai genitori del defunto, i quali sono detti eredi legittimari (o necessari). Questi non possono in alcun modo essere estromessi dall’eredità, avendo diritto ad essere considerati nella trasmissione ereditaria.

Ma non si ha diritto a ricevere i beni del defunto solo perché esiste un testamento o per il semplice fatto di appartenere a questa categoria di soggetti privilegiati.

Prima è necessario provvedere ad accettare il ruolo di erede, che, come vedremo a breve, potrebbe essere anche sconveniente.

L’accettazione è il modo con cui si diventa eredi, ma bisogna stare attenti, perchè diventare eredi potrebbe voler dire anche dover pagare i debiti del defunto.

È bene quindi controllare sempre prima quale era la condizione economica dello stesso, così da verificare la convenienza di subentrargli.

Infatti, qualora si decida di accettare e ci fossero dei creditori del de cuius, questi potrebbero chiedere agli eredi di pagare i debiti e si potrebbe anche veder dissipato tutto ciò che si è ricevuto in eredità, oltre ai propri beni personali.

Prima dell’accettazione si parla solo di “chiamata all’eredità”, ovvero di una mera possibilità di ottenere parte del patrimonio del defunto.

L’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita. All’interno della prima categoria si distingue poi tra pura e semplice o con beneficio di inventario.

L’accettazione espressa dell’eredità può essere data davanti ad un Pubblico Ufficiale (ad esempio un notaio) o in un atto privato scritto personalmente e firmato. L’accettazione si definisce tacita, invece, quando si compie un’azione che presuppone necessariamente la volontà di accettare (si pensi al caso in cui si decide di pagare un debito con i soldi dell’eredità: in questo caso la legge presuppone la volontà di diventare erede).

Se si decide comunque di accettare l’eredità, pur sapendo che ci sono dei creditori, esiste una soluzione che permette di difendere almeno i beni propri. Si tratta dell’accettazione con beneficio di inventario: con questa modalità, quando si accetta l’eredità si sceglie, espressamente, di separare i beni lasciati dal defunto dai propri; pur rimanendo proprietari di tutto si potrà evitare che i creditori aggrediscano anche i beni personali, come i frutti del proprio lavoro, che essi mettano mano ai conti correnti o che decidano di pignorare la casa di proprietà e di venderla. Infatti se si accetta l’eredità senza tale beneficio (si dirà allora che si è erede puro e semplice) tutti i beni, i propri e quelli del defunto, si confonderanno e potranno tutti essere aggrediti dai creditori senza possibilità di difesa.

Si ricordi che la legge concede comunque un certo lasso di tempo per pensare a come agire: dieci anni dal momento in cui si viene a conoscenza dell’apertura della successione (art. 456 c.c.). Scaduto tale termine il diritto di accettare si prescrive e non si parteciperà alla divisione dei beni del defunto.

Abbiamo visto, poi, che si è considerati eredi in due casi: quando è il defunto stesso a deciderlo con il testamento e quando si rientra nella categoria che la legge definisce dei “legittimari”.

Nella prima circostanza il defunto indica le persone che vuole che siano i propri eredi e i beni a cui questi hanno diritto. Sono invece eredi legittimari il coniuge (il marito o la moglie), i discendenti (i figli) e gli ascendenti (i genitori) del defunto (art. 536 c.c.). A questi ultimi è riservata una precisa parte (la cosiddetta quota) di eredità, che non può essere inferiore a quella prevista dal codice civile, perciò il defunto non può neanche donare questi beni mentre è ancora in vita. Il legislatore ha voluto creare questa posizione privilegiata per far si che i beni del defunto rimangano almeno in parte all’interno della famiglia e venga così tutelato un patrimonio che può a tutti gli effetti essere definito familiare.

Ma esiste anche un terzo tipo di successione: cosa accade se colui che è deceduto non ha provveduto a redigere un testamento?

Come si fa a capire se si è erede e che tipo di beni spettano?

La successione legittima

In questo caso è il codice civile che provvede direttamente stabilendo la c.d. “successione legittima”, ovvero la successione fatta dalla legge (da non confondere con quella dei legittimari, che si è descritta in precedenza). In questo caso l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali (fratelli o cugini), agli altri parenti e in fine allo Stato. Ma tali categorie sono elencate in ordine progressivo, così che è considerato erede colui che rappresenta la categoria di parente più vicino al defunto e si scalano le posizioni in caso di mancanza di quelle precedenti (art. 536 c.c.).

Così spiegata brevemente la materia della successione, vediamo ora nello specifico i problemi che possono intervenire e in particolare i vari istituti che regolano la chiamata all’eredità.

I principi della la successione mortis causa.

Posto che la Costituzione, all’articolo 42, Comma 4, sancisce una riserva di legge in materia ereditaria, la successione a causa di morte è l’istituto, disciplinato dal Libro II del codice civile, che identifica il subentro di un soggetto nei rapporti giuridici facenti capo ad un altro soggetto alla morte di quest’ultimo.

Essa, come abbiamo visto, mira ad assicurare la continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi (così che gli eredi saranno titolari, oltre che dei beni del defunto, anche dei suoi crediti e debiti, da qui la necessità , come esplicitata in precedenza, di valutare con attenzione la possibilità d accettare) e risponde ad una ratio economicamente incentivante (accumulo, produzione e difesa dei beni) [Gazzoni].

La struttura che il Legislatore ha scelto di apprestare alla successione mortis causa si razionalizza, inoltre, nella tutela della cerchia familiare di sangue. Con tale affermazione vengono esclusi i rapporti che, per un modello sociale risalente, si sostanziano tra il de cuius e i parenti del coniuge; a rafforzare tale impostazione sovviene, a contrario, la legittimazione del coniuge a divenire erede solo in conseguenza della riforma del diritto di famiglia del 1975.

Tale affermazione non deve tuttavia far pensare che dall’eredità siano sempre esclusi coloro che non appartengono alla famiglia, potendo il de cuius decidere autonomamente di devolvere le proprie sostanze a tutti coloro che egli ritenga meritevoli.

In ciò si sostanzia il principio della volontà del testatore, sebbene la legge tuteli in maniera stringente alcune categorie di soggetti (si pensi alla successione necessaria e dei legittimari), rimane incontestabile il favore concesso dal Legislatore a colui che scelga di provvedere con testamento alle sue ultime volontà, potendo questo essere un ottimo modo per superare i limiti posti dalla legge.

Anche i parenti diretti ricevono una limitazione nella loro posizione di aspettativa (di fatto), in quanto la capacità di succedere, ovvero la capacità di subentrare alle posizioni economiche del defunto si consolida entro il sesto grado di parentela. Tuttavia anche questa limitazione è superabile da una diversa volontà de testatore.

É palese, allora, l’importanza della redazione del testamento, in quanto unico strumento che permette di superare la legge.

La tutela del gruppo parentale prende ulteriormente corpo anche nella previsione per la quale alcuni familiari, i c.d. eredi legittimari, che abbiamo visto in precedenza, non possono essere estromessi dalla delazione e, più precisamente, debbono essere destinatari di una quota di patrimonio ereditario.

La Legge stabilisce inoltre i diritti dello Stato sull’eredità.

Nozioni generali e termini essenziali.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 cc) ed è il testamento o, in sua mancanza o carenza, la legge a operare la c.d. vocazione e delazione, ovvero l’individuazione delle persone successibili e l’offerta dell’eredità (art. 457 cc).

L’eredità è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, l’erede è il soggetto che, per legge o testamento, è chiamato a subentrarvi al momento della morte. Fino a quel momento non può farsi riferimento al successibile quale erede, ma solo come potenziale successore: un soggetto che non è titolare di nessuna posizione giuridica tutelata se non una mera aspettativa di fatto.

L’eredità si acquista con la successione e l’acquisto risale al momento nel quale si è aperta la successione (art. 459 cc).

In quest’ottica si realizza l’importanza della vocazione e della delazione, che individuano il momento in cui i chiamati all’eredità divengono destinatari di diritti tutelabili.

Intorno ai concetti di vocazione e delazione, a ben vedere, ruota l’intera vicenda successoria.

Tipi di vocazione e di delazione ereditaria.

La fonte della successione, che può essere la volontà del defunto o la legge, individua il tipo di vocazione, testamentaria o legale; la volontà del defunto e la qualità del chiamato a succedere individuano la sostanza oggettiva della successione, quindi il tipo di delazione.

Nel nostro ordinamento i tipi di vocazione (rectius, le fonti della successione), sono tra loro in rapporto subordinato in conformità al disposto dell’art. 457, Co. 2, cc, ma la delazione è unica in quanto può essere attivata indifferentemente dalla legge o dal testamento.

La delazione è, oltretutto, indisponibile ed irrinunciabile. Da ciò, dal c.d. divieto di patti successori disposto dall’art. 458 cc, si ricavano i principi base della materia, riconducibili essenzialmente alla libertà del testatore ed alla tutela della posizione del successibile. In passato, ma la tesi è stata rispolverata di recente dalla dottrina [Fratini], si sosteneva che la ratio del divieto dei patti successori fosse da ricercare nell’avversione dell’ordinamento verso i patti che abbiano ad oggetto la successione di persone viventi.

Sebbene i concetti siano ben distinti si deve sottolineare come vocazione e delazione coincidano generalmente sul piano temporale e spaziale: entrambi risalgono al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 cc).

I riferimenti legislativi alla vocazione e delazione non sono però così incisivi come si potrebbe credere. In realtà non vi è traccia di tale distinzione che deve la sua esistenza alla dottrina e giurisprudenza che constatano la possibilità che i due momenti non coincidano. Da qui la necessità di distinguerli sul piano sostanziale.

La delazione conferisce ai successori il diritto di accettare le attribuzioni ereditarie devolute a loro favore. Perciò si sottolinea come sia possibile il caso in cui in presenza di una vocazione realizzata, che sia legale o volontaria (o mista, qualora il testamento non offra completa copertura alla massa dei beni o non menzioni la platea dei c.d. legittimari), la delazione si realizzi in un momento successivo all’apertura della successione, corrispondente a quello in cui il chiamato può effettivamente esercitare il suo diritto di accettare [Galli].

Sono le ipotesi in cui la vocazione è immediata, mentre la delazione è differita o indiretta: sono i casi di disposizioni testamentarie a favore di nascituro o di ente giuridico da costituire (questi saranno delati al momento della nascita e della costituzione); nei casi di sostituzione ereditaria ordinaria  fedecommissaria (in cui, rispettivamente, il sostituto subentra nella posizione giuridica di erede nel momento in cui l’istituito non voglia o non possa accettare; il fedecommesso è onorato della possibilità di accettare l’eredità alla morte dell’incapace); in quelli di apposizione di condizione sospensiva (dovendosi attendere il verificarsi della condizione); nei casi di eredi legittimari pretermessi (che otterranno il diritto di accettare in caso di esperimento dell’azione di petizione ereditaria con esito favorevole).

Alcune di queste ipotesi, come chiarito, si sostanziano nel trasferimento della possibilità di accettare, quindi nel trasferimento della delazione, da un soggetto ad un altro. Ma altre volte è invece già la vocazione ad essere inquadrabile come indiretta [Galli].

Si tratta della ipotesi codicistica della trasmissione del diritto di accettazione ex art. 479 cc, per la quale un soggetto subentra nel diritto di accettare del suo dante causa in ragione di un rapporto di discendenza ed in quanto il dante causa sia morto prima di esercitare il diritto di accettazione.

La rappresentazione e le interferenze orizzontali con altri istituti similari.

Accanto alle ipotesi particolari in cui la vocazione e la delazione subiscono delle varianti temporali, deve essere citato l’istituto della rappresentazione ex art. 467 ss cc.

In base alla rappresentazione il discendente (rappresentante) è chiamato a succedere nel luogo e nel grado del proprio ascendente (rappresentato) che non voglia o non possa accettare.

Scopo della rappresentazione è quello di evitare che i figli, ai quali perverrebbero i beni che il loro ascendente abbia ereditato dal loro avo, debbano perdere tali beni qualora l’ascendente non partecipi all’eredità del proprio genitore. Scopo è quindi quello di tutelare la famiglia del rappresentato e garantire la trasmissione ereditaria dei beni.

La vocazione e la delazione, in questo caso, sono frutto di una previsione legislativa che si fonda su una presunzione di volontà del de cuius.

In realtà la ratio della rappresentazione deve essere ravvisata nella salvaguardia della famiglia, in ossequio ai principi cardine, oltre che storici, della materia successoria. Perciò la previsione di un subentro dei discendenti o dei fratelli al soggetto che non può o non vuole accettare comporta l’acquisto iure proprio in quanto la rappresentazione opera ex lege [Galli].

La delazione indiretta talvolta è immediata (premorienza, assenza), talvolta è differita (indegnità, rinuncia, perdita del diritto).

Circa i rapporti con altri istituti deve sottolinearsi che ai sensi dell’art. 467, Co. 2, nella successione testamentaria la sostituzione prevale sulla rappresentazione. Questa opera solo nella ipotesi in cui il testatore nulla abbia previsto o qualora il beneficiario non possa o non voglia accettare.

Con la sostituzione fedecommissaria non può invece sussistere alcun rapporto per una questione di incompatibilità in quanto la rappresentazione è un’ipotesi di delazione indiretta mentre la sostituzione fedecommissaria è una delazione successiva.

In materia di accrescimento l’art. 674, Co. 4, cc stabilisce espressamente che la rappresentazione prevale sull’accrescimento, così come ribadito negli artt. 522 e 523 cc in materia di devoluzione dell’eredità. Tale principio però non è valido nella ipotesi in cui il chiamato lasci decorrere il termine di accettare ex art. 480, Co. 3, cc. In questa ipotesi il termine decorre anche per i chiamati ulteriori e quindi per il rappresentante. Avrà quindi luogo l’accrescimento.

In ultimo la trasmissione (479 cc) del diritto di accettare ha la prevalenza sulla rappresentazione. La trasmissione ha luogo quando il chiamato all’eredità muore dopo l’apertura della successione senza che abbia accettato o rinunciato, mentre presupposto della rappresentazione è la premorienza del chiamato al de cuius prima della apertura della successione. La trasmissione prevale sugli altri istituti in quanto qualora ricorrano i presupposti della trasmissione la delazione non viene meno, ma viene trasmessa agli eredi del trasmittente, mentre presupposto affinché operino gli istituti della rappresentazione della sostituzione e dell’accrescimento è che venga meno la delazione del chiamato.

Il trasmissario deve essere capace e degno nei confronti del trasmittente e non del de cuius, proprio perché succede a quest’ultimo soltanto indirettamente, sfruttando la vocazione di altro soggetto (trasmittente). Deve quindi precedentemente accettare l’eredità del trasmittente, che contiene la possibilità di accettare l’eredità dell’avo.

In ragione dei presupposti di operatività degli istituti brevemente esaminati possono verificarsi delle interferenze che, come visto, vengono variamente risolte dal Legislatore in ossequio alle specifiche ragioni sottostanti i vari istituti.

In alcuni casi si afferma che la ratio risiede nella volontà presunta del testatore (rappresentazione), per cui sembra chiaro poter affermare che laddove vi sia un’espressa disposizione testamentaria prevalga la sostituzione ordinaria.

La trasmissione del diritto di accettare, invece, prevale sulla sostituzione, sulla rappresentazione e sull’accrescimento (che nasce in presenza di una vocazione solidale), dal momento che questa opera in presenza di presupposti incompatibili con quelli degli ultimi, (ma si riferisce solo all’applicazione di questi istituti ai medesimi soggetti e non a soggetti, chiamati, differenti. Perciò è compatibile la trasmissione verso un erede dell’erede morto dopo l’apertura della successione e la rappresentazione di altro erede per premorienza del proprio ascendente).

Venendo specificatamente alla rappresentazione, si tratta di un rapporto a due tra de cuius e rappresentante. Il rappresentato, il chiamato all’eredità, non partecipa alla vicenda successoria e rileva solo in termini relazionali in quanto a lui si fa capo per stabilire il grado successorio e l’entità dei beni da devolvere al rappresentante.

Si realizza una discrasia temporale tra vocazione e delazione e il rappresentante si vede riconoscere una legittimazione che nasce iure rapresentationis.

Nella rappresentazione l’eredità si devolve per stirpi e, nell’ambito della stessa stirpe, per capi.

Esistono le interferenze verticali escludenti

Se finora sono state prese in considerazione le interferenze teoriche tra istituti, ovvero i casi in cui si debba vagliare l’applicazione corretta del meccanismo successorio in riferimento ad un unico successibile, ci si deve dedicare, ora, ai casi in cui una platea numerosa di successibili partecipi alla successione con presupposti differenti e, quindi, in applicazione di istituti diversi.

La questione non è scevra di conseguenze qualora si consideri la possibilità che alcuni meccanismi successori escludano gli altri, restringendo il numero di eredi possibili e dando adito a contrasti giuridici tra essi.

Abbiamo visto, infatti, che il diritto di accettare può discendere da diverse fonti (il testamento e la legge), ma può derivare anche da rapporti differenti con il defunto.

Infatti non è inusuale che il figlio del defunto concorra con un nipote dello stesso, o, ancora più comunemente, che un soggetto particolarmente longevo muoia successivamente al propri figli.

In tutti questi casi si deve valutare il modo con cui il diritto di accettare viene trasmesso.

Semplificando, il defunto concede il diritto di accettare ai soggetti c.d. legittimari e a coloro che vengono menzionati nel testamento, ma se i legittimari sono tutti premorti e il de cuius non lascia alcuna volontà scritta si dovrà provvedere ad applicare gli istituti disposti dal Legislatore.

Si fa riferimento, in questi casi, alla c.d. delazione indiretta, cioè la trasmissione del diritto di accettare e la rappresentazione.

Abbiamo già visto, nel paragrafo precedente, che la trasmissione ha luogo quando il chiamato all’eredità muore dopo l’apertura della successione senza che abbia accettato o rinunciato, mentre presupposto della rappresentazione è la premorienza del chiamato al de cuius prima della apertura della successione.

In entrambi i casi subentra l’erede dell’erede nella posizione del de cuius.

Tuttavia, se, come è stato già approfondito, i due istituti si escludono a vicenda nel caso di interferenza orizzontale (cioè se è necessario utilizzare l’istituto più corretto nei confronti del medesimo soggetto), le cose cambiano nel caso di più eredi concorrenti.

In assenza di una diversa volontà de Legislatore, che nulla ha stabilito sul punto, e in mancanza di decisioni giurisprudenziali che facciano chiarezza, si deve concludere stabilendo che nella medesima successione possono intervenire diversi soggetti eredi che ottengano il proprio diritto ad accettare l’eredità da istituti differenti.

Per cui il soggetto che sia erede di altro soggetto deceduto senza accettare l’eredità del proprio defunto sarà chiamato all’eredità di quest’ultimo senza che possa escludere il medesimo diritto di colui che viene chiamato all’eredità in qualità di erede di soggetto deceduto addirittura prima del de cuius della cui eredità si tratta.

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