Diritto Civile

Risarcimento Danni Fotografo Matrimonio

Cosa succede ad esempio nel caso di smarrimento delle foto del matrimonio?

Può accadere che il fotografo al quale si rivolge una coppia per realizzare il servizio fotografico del loro matrimonio smarrisca le foto.

In tali casi è possibile chiedere il risarcimento del danno in quanto il fotografo è inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali.

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Quale tipologia di danno è risarcibile nel caso di smarrimento delle foto del matrimonio da parte del fotografo?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 13370 del 29 maggio 2018 ha affermato che non è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale ed esistenziale) in quanto il diritto al ricordo del giorno del matrimonio non è di rango costituzionale e quindi non è in tal senso risarcibile.

Tuttavia è possibile ottenere il risarcimento del danno patrimoniale cioè il rimborso di tutte le spese affrontate contrattualmente.

E’ possibile ottenere il risarcimento del danno se il servizio fotografico realizzato per il matrimonio risulta scadente?

Se ad esempio una coppia di coniugi dopo avere visionato l’album del matrimonio si rende conto che alcune foto sono danneggiate è possibile richiedere il risarcimento del danno.

Quale disciplina giuridica è applicabile nel caso di risarcimento del danno per smarrimento delle foto del matrimonio da parte del fotografo o servizio fotografico scadente?

In tali casi si applicherà la disciplina dell’inadempimento contrattuale e cioè in base all’art 1218 del codice civile il debitore deve eseguire la prestazione in modo esatto salvo la prova da parte dello stesso che il mancato adempimento o ritardo deriva da un fatto a lui non attribuibile.

Al creditore pertanto spetterà la prova del mancato o inesatto adempimento e la prova del danno subito, mentre al debitore la prova di non avere colpa in merito. Il creditore potrà richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale secondo i criteri previsti in materia.

Le procedure attivabili in tal caso consistono nell’invio di una diffida per richiedere formalmente il risarcimento del danno, in caso di mancata evasione della diffida bisognerà ottenere un provvedimento del giudice.

Come quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale nel caso di richiesta del risarcimento del danno al fotografo incaricato alla realizzazione del servizio fotografico durante le nozze?

Il danno patrimoniale consiste nel rimborso di quanto pagato per la realizzazione del book fotografico ed in generale del danno al patrimonio degli sposi.

Il danno non patrimoniale consiste nel danno morale, esistenziale e la quantificazione sarà effettuata in via equitativa da parte del Giudice che, se lo riterrà, emetterà sentenza di condanna nei confronti del fotografo.

In cosa consiste la quantificazione in via equitativa del danno da smarrimento foto matrimonio e/o scadente album fotografico?

La liquidazione del danno in via equitativa effettuata dal Giudice in sede di contenzioso avviene in presenza della prova del danno subito la cui quantificazione, tuttavia, può avvenire solo tramite una valutazione (prudente apprezzamento) dello stesso Giudice alla luce delle risultanze processuali del caso esaminato e comunque dandone adeguata motivazione.

Ad esempio il danno morale (sofferenza d’animo) richiesto per lesione di un proprio diritto non può che essere quantificato in termini economici in via equitativa e cioè secondo un esame della vicenda processuale da parte del Giudice istruttore che tenga conto del diritto leso e delle conseguenze concrete prodotte.

Ovviamente dovrà motivare i criteri utilizzati per la quantificazione economica riconosciuta alla parte danneggiata.

Risarcimento Danni Fotografo Matrimonio: Esempi Pratici

– SENTENZA n. 13370/18 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: “La Corte esamina il caso di una sposa che richiede il risarcimento del danno per non avere ricevuto l’album fotografico del suo matrimonio. Il fotografo in tale occasione smarriva tutte le foto del matrimonio e del ricevimento, la sposa decide di citare in giudizio il fotografo richiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. In particolare in riferimento al danno non patrimoniale “danno esistenziale” la sposa rileva di non potere godere del ricordo e delle emozioni vissute durante le nozze e quindi per lei sussiste una “ferita” indelebile. Il tribunale in primo grado riconosce sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale. In appello la sentenza, invece, viene parzialmente riformata per ciò che attiene il danno non patrimoniale. Quest’ultimo infatti non spetta alla sposa in quanto non sussiste il danno esistenziale invocato anche alla luce del fatto che sussiste un video delle nozze dal quale estrapolare comunque i momenti più importanti. La Cassazione con la predetta sentenza conferma l’inesistenza del danno non patrimoniale che pertanto non potrà essere risarcito”.

– SENTENZA N. 8 DEL 20.01.2012 DEL GIUDICE DI PACE DI CENTO: “Il caso esaminato è quello di una coppia di sposi che citava in giudizio il fotografo incaricato ad effettuare il video e le foto del loro matrimonio in quanto la prestazione svolta non soddisfaceva gli sposi. A seguito di una CTU da dove emergevano difetti alle foto scattate e al video realizzato il giudice di pace riconosceva il danno patrimoniale ma anche il danno non patrimoniale. Quest’ultimo inteso come danno morale per la lesione al diritto per gli sposi ad avere un buon ricordo del giorno delle nozze.

– SENTENZA N. 9524 DEL 18.09.2017 del Giudice di Pace di Torre Annunziata: la sentenza esamina, invece, il caso del fotografo incaricato alla realizzazione del servizio fotografico per la prima comunione dei bambini di una parrocchia. Tuttavia il fotografo dimenticava di fotografare una bambina durante l’eucarestia e pertanto alla richiesta dei genitori di un risarcimento del danno per il mancato ricordo il giudice riconosceva sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale (danno morale). Quest’ultimo veniva liquidato in via equitativa.

In conclusione: il danno non patrimoniale, differentemente da quello patrimoniale, reclamato per lo smarrimento di fotografie realizzate durante le nozze o per il servizio fotografico scadente pur creando un patema d’animo ad esempio per la coppia di sposi (immaginiamo l’impossibilità per gli stessi di ricordare attraverso lo sfoglio dell’album fotografico i momenti più importanti della cerimonia),

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