Esercizio Aribitrario delle Proprie Ragioni – Art. 392 c.p. – Quando non è reato?
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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: quando non è reato
Il reintegro del possesso
La IV Sezione della Corte di Cassazione ha assolto i locatori che – al fine di immettersi nel possesso dell’immobile di loro proprietà avendone subito ingiustamente lo spoglio da parte dell’affittuaria – impedivano, con forza, a quest’ultima di fare rientro nell’abitazione in locazione.
I giudici di legittimità, con la pronuncia n. 31598 emessa in data 27 giugno 2017, hanno statuito che “ non sussiste il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni se l’agente usa violenza sulle cose per difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, a condizione che tale reazione venga posta nell’immediatezza dell’azione lesiva del diritto e per difendersi da un pericolo grave e imminente” .
La condotta posta in essere dagli imputati non è stata ritenuta integrativa della fattispecie criminosa prevista dall’art. 392 c.p. atteso che è stata posta in essere per difendersi da un arbitrario spoglio e, soprattutto, è stata realizzata allo scopo di tutelarsi da una ingiusta offesa.
Tanto è vero che, nel caso sottoposto all’apprezzabile vaglio della Suprema Corte, è stata riconosciuta la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa prevista e disciplinata dall’art. 52 c.p.
L’inquilina, era solita barricarsi in casa e impedire ai proprietari di entrare nell’appartamento nel quale – tra l’altro – vivevano unitamente alla stessa parte conduttrice.
A seguito di tale comportamento, l’imputata subiva un malore – una crisi epilettrica – sicchè per non subire ulteriore pregiudizio dalla condotta della parte offesa, non appena l’inquilina si era allontana dall’abitazione si era chiusa in casa, unitamente al marito, impedendo alla coinquilina di rientrare.
La causa di giustificazione della legittima difesa
La Corte, quindi, ha riconosciuto – nei fatti così come risultano dalle risultanze processuali – una effettiva situazione di pericolo in cui il comportamento dell’imputata è stato necessario per scongiurare il verificarsi di ulteriori danni.
E, pertanto, gli ermellini, confermavano la sentenza di assoluzione – emessa dai giudici di merito nei confronti dei prevenuti.
La sentenza di proscioglimento del Giudice di prime cure – giustificata dal riconoscimento dell’esimente a favore dell’imputata e per il riconoscimento della totale estraneità ai fatti del marito, anch’egli sottoposto a procedimento penale – era stata confermata dalla Corte di Appello.
Tesi non condivisa dalla parte civile che – tramite il proprio procuratore speciale – proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte per violazione della legge e per la presenza di vizi per quanto concerne la motivazione.
La parte lesa, non ravvisava la configurabilità della legittima difesa per la mancanza del requisito dell’immediatezza della reazione difensiva tenuto conto che l’intervento dell’imputata si era verificato – a suo avviso – a distanze di ore e, in ogni caso, dopo la presunta condotta illecita della parte offesa.
Le doglianze della vittima non sono state considerate fondate e, per effetto, dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile.
I presupposti per la configurabilità del reato di cui all’art. 392 c.p.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose previsto dall’art. 392 c.p. presuppone, per la sua configurabilità, il requisito soggettivo dell’intenzionalità di farsi giustizia da solo oltre alla condotta materiale tipizzata nella noma incriminatrice. Deve sussistere la coscienza e la volontà di farsi ragione da sé per esercitare un preteso diritto – ben potendo adire l’autorità giudiziaria.
E’ espressione di una volontà di voler ricorrere alla giustizia privata nonostante la consapevolezza che la propria condotta presenti i contorni della rilevanza penale e di correre il rischio di essere coinvolti in una vicenda penale.
La sanzione prevista per tale fattispecie di reato – perseguibile a querela di parte – è la multa fino a cinquecento sedici euro e la competenza è del Tribunale in composizione monocratica.
Dal dettato normativo si evince chiaramente anche il contenuto del termine “ violenza sulle cose” al fine di garantire l’esatta interpretazione della norma e, quindi, la corretta applicazione della legge.
La violenza è da intendersi come danneggiamento, trasformazione o mutazione della destinazione della cosa cui sono diretti gli impulsi del soggetto agente.
La violenza sul programma telematico
Successivamente, ed esattamente dal lontano ’93 – in attuazione della legge in materia di criminalità informatica – è stato prevista anche l’ipotesi in cui l’oggetto della “ violenza” risulta essere un programma informatico.
In tale casi, la violenza consiste nella modifica o cancellazione anche solo parziale ovvero aver impedito o turbato il funzionamento del sistema telematico o informatico.
La norma incriminatrice rientra nel novero del capo terzo del codice penale relativo ai delitti a garanzia della tutela arbitraria delle private ragioni.
Oltre all’ipotesi di reato in parola esiste, infatti, nel nostro ordinamento un’ulteriore fattispecie di ragion fattasi caratterizzata dalla violenza sulle persone prevista dall’art. 393 c.p. per il quale è previsto un trattamento sanzionatorio molto più severo.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata
Il reato dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni presenta analogie strutturali con il delitto di violenza privata disciplinata dall’art. 610 c.p.
I presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità di quest’ultima ipotesi criminosa sono la violenza o la minaccia di tal che anche la condotta perseguibile ai sensi dell’art. 610 c.p. potrebbe essere caratterizzata dall’uso delle forza da parte del soggetto attivo.
L’elemento che distingue il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – a prescindere se si verifica con violenza sulle cose o piuttosto sulle persone – dalla violenza privata è che, nel delitto di ragion fattasi, nel soggetto attivo c è il convincimento di esercitare un diritto giustamente vantato. Non è rilevante che la convinzione sia eventualmente errata in quanto ciò che conta è che l’agente crede di essere titolare di un diritto che – potrebbe far valere nelle sedi opportune e vedere i suoi interessi tutelati -ma preferisce farsi giustizia da sé.
La norma mira a tutelare la funzione giurisdizionale ed impedire che il singolo ricorra alla giustizia privata sostituendosi all’autorità dello Stato in barba a quelle che sono le fondamentali regole di civiltà oltre a quelle previste dal legislatore.
Il delitto in questione è stato introdotto nel nostro sistema per garantire la pace sociale in quanto solo il ricorso ad un giudice terzo ed imparziale per la risoluzione della questione controversa può garantire una pacifica convivenza tra i consociati.
Nel caso di specie, quindi, tali elementi non sono stati rinvenuti nella condotta posta in essere dagli imputati poiché l’obiettivo della prevenuta altro non era che quello di auto- reintegrarsi nel possesso dell’appartamento locato a fronte di un indebito spoglio del bene immobile subito dalla parte offesa.
Senza considerare che l’atteggiamento dell’imputata è stato dettato dalla necessità di preservare la propria integrità fisica fortemente compromessa dalla condotta assunta dalla parte lesa.
Tanto è vero che tale reazione considerata legittima – dato l’imminente pericolo – si è verificata nel mentre era ancora in corso lo spossessamento della cosa in quanto l’inquilina si era momentaneamente allontanata dall’appartamento e non perché si era decisa a liberarlo, come avrebbe dovuto eventualmente fare nel pieno rispetto della richiesta avanzata dai proprietari.
Se si ritiene di essere vittima di una lesione dei propri diritti è opportuno rivolgersi alle competente autorità piuttosto che provvedervi personalmente con modi barbari e riprovevoli perché, così facendo, da vittima si rischia di diventare artefice di una condotta delittuosa. Così facendo, si mostra una scarsa fiducia nella giustizia con conseguente disconoscimento del valore delle Istituzioni.
La convivenza presuppone delle regole di condotta al cui rispetto è tenuto ognuno dei consociati affinchè la stessa possa essere pacifica e duratura.