Diritto di Famiglia

Divieto di nuove Nozze

Divieto di Nuove Nozze

Divorzio e nuove nozze.

Quando si ottiene una sentenza di divorzio per lo Stato Italiano è possibile contrarre nuove nozze?

Abitualmente per la forma e modalità del rito nuziale si opta tra: il matrimonio civile e la celebrazione avviene presso una sede Comunale alla presenza del Sindaco o un suo delegato che riveste la funzione di Ufficiale di Stato Civile , oppure il matrimonio concordatario che viene celebrato presso una Chiesa scelta a discrezione personale dei nubenti e che produce sia effetti religiosi sia effetti civili.

Ulteriore forma di celebrazione del rito nuziale è il matrimonio religioso, anch’esso è celebrato presso una Parrocchia ma, a differenza di quello concordatario rispetta solo i crismi del diritto canonico.

Gli effetti del divorzio comportano essenzialmente lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Oggi giorno con l’introduzione della nuova legge sul divorzio breve, i tempi si sono ridotti inverosimilmente, infatti per ottenere lo sciogliemmo del matrimonio ci vogliono solo sei mesi dal giorno della separazione consensuale, un anno in caso di separazione giudiziale.

L’annullamento del matrimonio differenze rispetto al divorzio.

Gli effetti civili dell’unione matrimoniale sia civile che concordataria e/o religiosa con l’annullamento del matrimonio, vengono meno e perdono efficacia.

Gli ex sposi, non conserveranno più lo status sociale di coniugati e a coloro che sono reduci da sentenza di divorzio saranno disconosciuti solo gli effetti civili del precedente matrimonio.

Innovative e di fondamentale importanza sono state le riforme che Papa Francesco ha introdotto di recente in quanto, sono stati riformulati e definiti i principi indispensabili per procedere all’annullamento del matrimonio e convolare a nuove nozze.

Importantissime le norme sul punto che hanno rivisitato sia il Codice di Diritto Canonico che i Canoni delle Chiese Orientali, e questo alla vigilia del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia.

Novità ecclesiastiche introdotte da Papa Bergoglio riguardano anche le procedure da intraprendere per ottenere la dichiarazione di nullità dei matrimoni che sono diventate più snelle ed agevoli, la definizione della posizione sociale dei divorziati e degli omosessuali.

Il Papa ha designato inoltre, una nuova figura istituzionale denominata il Giudice Vescovo che ha il potere legittimo di procedere allo scioglimento delle unioni spirituali contratte in Chiesa.

Infine non di minore importanza è stata la riforma inerente la soppressione della doppia sentenza, infatti ne basterà una sola affinchè si possa procedere a nuove nozze canoniche.

Richiesta già formulata dal Sinodo dei Vescovi nell’ottobre del 2014.

Il tribunale ecclesiastico: la Sacra Rota

Per decidere se vi sono i requisiti tutti e per procedere all’ annullamento o meno di un matrimonio religioso interviene la SACRA ROTA che riveste la funzione di Tribunale ecclesiastico.

Modalità, tempi e costi per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile e religioso si differenziano sostanzialmente.

ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE.

Se la richiesta di annullamento, avviene entro un anno dalla celebrazione del cerimoniale civile i tempi sono inevitabilmente contenuti entro l’anno stesso, in mancanza se si procede con ricorso presso il Tribunale Ordinario di competenza, come per tutte le procedure civili, i tempi lievitano.

La procedura per ottenere una sentenza di divorzio, è indubbiamente più lunga ed onerosa in quanto dovranno essere esaminati e concordati patti e condizioni come ad esempio: l’educazione e/o affidamento dei figli, l’attribuzione della casa coniugale, la quota da corrispondere mediante assegno di mantenimento e quant’altro.
Il matrimonio pertanto è come se non fosse mai stato celebrato.

Stabilire o prevedere preventivamente i tempi, non è semplice in quanto l’iter può durare anche più di un anno e nel frattempo si può chiedere ed ottenere la separazione temporanea.

Annullamento del matrimonio religioso

Come già anticipato, prima della riforma di Papa Francesco, per l’annullamento del matrimonio canonico dovevano intervenire due Tribunali: di primo e di secondo grado.

Con la riforma è sufficiente l’emanazione di un unica sentenza pubblicata dalla Sacra Rota se non si ricorrerà in appello.

In mancanza di particolari difficoltà che possono spuntare durante la fase di trattazione delle questioni da fronteggiare, la sentenza si può ottenere entro un anno circa.

Le cause o le motivazioni che spingono gli ex coniugi a presentare richiesta di annullamento sono varie e bisogna distinguere la duplice ipotesi e a seconda che si tratti di matrimonio civile o religioso.

Anche le spese si differenziano in quanto per il MATRIMONIO CIVILE consistono nel versamento del contributo unificato, bolli, diritti di cancelleria, spese di deposito atti e non da ultimo l’onorario dell’avvocato che sarà determinato a sua discrezione.

Le somme previste e dovute per procedere all’annullamento del MATRIMONIO RELIGIOSO, sono elencate in un prezzario denominato: “CEI”.

L’avvocato deve essere specializzato in diritto canonico e nel gergo ecclesiastico assume la denominazione di: PATRONO.

Anche la procedura è differente:

Per il MATRIMONIO CIVILE, il Tribunale competente per territorio è quello dove il convenuto detiene il domicilio o la residenza.

Se il matrimonio è stato celebrato in uno STATO ESTERO, il Giudice competente sarà identificato da norme comunitarie o internazionali.

Nel caso specifico in cui l’annullamento è preteso da un solo coniuge questi, deve notificare all’altro o un atto di citazione in giudizio, oppure una semplice istanza di separazione temporanea ex art. 18 c.p.c. e art. 126 c.p.c. specialmente quando è diventato difficile relazionarsi ed addirittura impossibile la convivenza per gravi motivi.

Quando invece c’è accordo tra i coniugi per la richiesta di annullamento, congiuntamente si inoltra un’azione giudiziaria davanti al Tribunale di competenza ove si stabiliscono concordemente le condizioni per chiedere l’annullamento.

Il Giudice, constatato che le condizioni non sono contrarie alla legge e che sussistono ragioni di invalidità, ratifica l’annullamento.

Circa il MATRIMONIO RELIGIOSO invece, ciò che rileva è che uno o entrambi i coniugi possono rivolgersi al Tribunale ecclesiastico ubicato nella Regione di appartenenza.

La vicenda è trattata e deliberata da tre Giudici di cui uno nominato Presidente, la sentenza solitamente sarà depositata nel termine di un anno.

Quando il matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota, non si avrà come conseguenza prodromica l’annullamento anche del matrimonio civile perché necessita la emanazione di una sentenza civile.

In ogni caso verificati tutti i presupposti, dopo che è stata presentata l’istanza di annullamento ed indifferentemente da uno o entrambi gli ex sposi, il Tribunale Ecclesiastico, annulla le nozze.

Con l’introduzione del “ processo breve” la competenza è stata affidata al VESCOVO DIOCESANO che ha la potestà di dichiarare nulli i matrimoni.

Cosa succede dopo il divorzio?

Anche dopo la sentenza di divorzio si può chiedere l’annullamento del matrimonio.

Il Giudice però, deve sempre verificare i requisiti caso per caso, esaminare le prove che sono fondamentali per la richiesta e solo se sussiste un motivo legittimo viene concesso l’annullamento del matrimonio.

Assegno di mantenimento

Con l’annullamento del matrimonio è come se il rito nuziale non fosse mai stato celebrato.

L’ex coniuge non sarà tenuto a versare l’assegno di mantenimento.

A meno che non sussistano ipotesi di buona o mala fede dei coniugi.

Il Giudice in entrambe le ipotesi può ordinare il versamento di un assegno per un periodo non superiore a tre anni.

Quando ci sono i figli:

La legge numero 219 del 2012 tutela la posizione della prole all’interno del matrimonio.

I figli hanno il diritto indiscutibile al mantenimento, cura, educazione ed istruzione a cui nessuno degli ex coniugi può sottrarsi anche se comunque il Giudice stabilirà con quale dei due genitori dovranno convivere e a prescindere dalla cifra da corrispondere con l’assegno di mantenimento.

Nuovi parametri sono stati sanciti dopo la sentenza numero 11504 del 2017 che disciplina le modalità di corresponsione anche dell’Assegno divorzile.

Per contrarre nuove nozze quali sono i tempi?

Per contrarre nuove nozze i tempi da rispettare si diversificano sia per l’uomo che per la donna.

Per quanto riguarda gli uomini questi possono liberamente contrarre un nuovo matrimonio dopo la pronuncia di sentenza definitiva sul divorzio.

La sentenza de quo dopo trenta giorni dalla avvenuta notifica non potrà essere più oggetto di impugnazione.

Trecento giorni dalla emissione della sentenza che si è pronunciata sul divorzio, deve attendere la donna, al fine di potere contrarre liberamente nuove nozze.

In pratica è penalizzata rispetto agli uomini per la condizione insita nella sua natura di partorire e quindi per evitare confusione sulla paternità di futura prole.

Per evitare ciò deve rispettare il cosiddetto: “lutto vedovile” ex art.89 c.c..

Il“Lutto vedovile” non può essere impugnato se si dimostra la non convivenza nei 300 giorni antecedenti la separazione e/o il divorzio oppure per il caso dell’ annullamento se il matrimonio risulta rato e non consumato.

Se la donna che vuole risposarsi subito dopo il divorzio, per non imbattersi in una sanzione amministrativa deve presentare un’istanza al Tribunale competente e chiedere l’esonero dal termine dei 300 giorni e la richiesta troverà accoglimento solo se ella non è in stato interessante.

Il Tribunale senza indugio potrà emettere provvedimento che dispensa dal lutto vedovile e con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la donna potrà contrarre nuovo matrimonio.

Se il “lutto vedovile” ovvero i 300 giorni non vengono rispettati che succede?

Il nuovo matrimonio non verrà invalidato, ma i nubendi dovranno pagare una ammenda.

La riforma del “divorzio breve”, ha prodotto l’effetto di invogliare molte persone a contrarre nuove nozze in quanto i tempi si sono ristretti.

L’ impedimento del lutto vedovile pertanto implica una limitazione vincolante unicamente le donne che non vogliono avere dubbi sulla paternità di eventuali figli.

Quali sono le eccezioni disciplinate dall’art. 89 del codice civile ?

Non è contemplato il divieto se ad esempio il divorzio è stato pronunciato con sentenza passata in giudicato in seguito di separazione giudiziale o consensuale oppure vi è stata una separazione volontaria triennale o ancora per impotenza dichiarata.

Solo in questi casi la donna potrà risposarsi senza impedimenti.

Anche nel caso in cui un coniuge è stato condannato a pene detentive, ergastolo, o sia colpevole di delitti efferati questi non potrà contrarre nuove nozze.

Il divorzio breve, ha ridotto di sei mesi la separazione consensuale, per poi poter chiedere il divorzio.

ULTERIORI ECCEZIONI.

La donna può risposarsi prima del decorso dei trecento giorni previsti ex lege quando la sentenza di divorzio è stata emessa in seguito ad una separazione dei coniugi che può essere indifferentemente consensuale, giudiziale, per la mancanza di convivenza, impotenza, impossibilità a concepire ecc.

Impedimento:commixtio sanguinis.

L’impedimento denominato commixtio sanguinis vieta gli sponsali alla donna che ha contratto precedente matrimonio.

La figura della commixtio sànguinis e cioè la mescolanza di sangue, che determinava l’incertezza circa la paternità del figlio nato dalla donna passata a nuove nozze, era contemplata già dal diritto romano.

Il primo comma dell’art. 89 c.c. detta e chiarisce il significato di impedimento ed il limite entro il quale ci si deve attenere.

Prevede altresì l’eccezione: “Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’art. 3, n. 2, lettere b ed f, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi”.

La legge numero 55 del 2015, ha tagliato in sei mesi il periodo di separazione necessario e non ha modificato quanto sancito dall’art. 89 del codice civile, infatti in particolare il primo comma non ha subito variazione ciò che rileva è la data di emissione della sentenza di separazione, per procedere legittimamente a nuove nozze senza dover rispettare i 300 giorni.

Sintomatiche per la celebrazione di nuove nozze sono le PUBBLICAZIONI che precludono da responsabilità sia l’Ufficiale di Stato Civile nell’esercizio della sua funzione, sia da eventuali pretese risarcitorie, da chi potrebbe avere un interesse giuridicamente rilevante.

Ulteriori dubbi in merito e da chiarire riguardano sempre la posizione del gentil sesso nell’ipotesi in cui contrae nuovo matrimonio senza il rispetto dei 300 giorni o se la venuta al mondo di prole dovesse avvenire prima che siano trascorsi i 300 giorni dalla data di separazione, eventuali contestazioni , possono essere decise solo con con ricorso al Tribunale Ordinario.
La Corte di cassazione con sentenza numero 11073 del 10.10.1992 ha sancito che la procreazione di una donna in costanza di matrimonio non prova la presunzione di paternità, ma solamente lo status di figlio legittimo e cioè, nato nel matrimonio.

Infatti lo status di figlio legittimo si acquisisce con la dichiarazione e conseguente redazione dell’atto di nascita tanto è vero che se il figlio è denunciato come naturale, questo sarà il suo status seppure la madre fosse in costanza di matrimonio.

Il Tribunale Ordinario può autorizzare o dichiarare l’impossibilità a contrarre nuove nozze , dopo aver operato tutti i riscontri del caso, anche mediante acquisizione di elementi di prova nel corso del giudizio di separazione.

Si esclude il mancato divieto, quando la donna precauzionalmente deposita documentazione medica riconosciuta dalla ASL di competenza territoriale attestante lo status di non gravidanza.
Questa dimostrazione, escluderebbe un eventuale contenzioso in Tribunale e tutte le spese giudiziarie annesse.

COSA POSSO FARE SE NON MI DANNO IL CONSENSO PER CONTRARRE NUOVO MATRIMONIO RELIGIOSO?

Per contrarre nuove nozze e per ottenere l’esonero dal divieto è sempre obbligatorio il consenso del Vescovo della diocesi di appartenenza.

Altresì rilevano di fondamentale importanza le motivazioni sancite nella sentenza di nullità del matrimonio in quanto, il divieto ha origini per lo più di natura amministrativa e la richiesta è inoltrata sempre dal parroco.

Il sacerdote che celebra un matrimonio assume la funzione di Ufficiale Dello Stato Civile.

Una copia dell’atto, altra sarà inoltrata al Comune di appartenenza per la registrazione degli effetti civili , il tutto avverrà alla presenza di due testimoni previo il consenso recitato con formule di rito prestato dai nubendi.

Il matrimonio è un sacramento basato sul reciproco consenso degli sposi e per la Chiesa il vincolo che sorge non può essere sciolto è indissolubile, infatti i divorziati perdono la facoltà di potersi risposare in Chiesa.

Effetto fondamentale del DIVORZIO è la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Il matrimonio CONCORDATARIO e cioè quello CELEBRATO IN CHIESA è disciplinato nel Concordato del 1942 ovvero un accordo sancito tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica dove si dichiara e statuisce tra l’altro che i matrimoni celebrati in chiesa hanno effetto anche per la legge italiana.

Questo, però, non vale nel caso in cui il matrimonio religioso sia nullo.

Nell’ipotesi in cui il consenso è stato in qualche modo viziato, il matrimonio è nullo, e si considera il vincolo tra i due come se non si fosse mai formato.

Questa nullità può essere accertata da un Tribunale ecclesiastico.

Se il matrimonio è nullo, è possibile risposarsi in chiesa: infatti, è come se ciò avvenisse per la prima volta.

CAUSE DI NULLITA’.

Le cause di nullità del matrimonio possono annoverarsi tra: le patologie dovute da malattie psichiatriche, abuso di alcool, sostanze stupefacenti, ignoranza intesa come la condizione di chi non sa che il matrimonio è finalizzato alla procreazione , ed altro.

L’errore è inteso in senso tecnico-guridico quale falsa rappresentazione della realtà come ad esempio: fatti nascosti prima del matrimonio, su qualità personali ed intellettuali o addirittura sul concetto di indissolubilità del sacramento religioso.

Ipotesi dolose di inganno si hanno invece quando ad esempio prima del matrimonio viene nascosta una grave patologia, oppure la simulazione se gli sposi hanno preventivamente stabilito e concordato di non avere figli, e quant’altro.

Se il matrimonio viene imposto previa minaccia di un male grave si ha la violenza invece, il timore quando ci si sposa ad esempio, per paura.
Altre ipotesi si annoverano nell’incapacità di compiere l’atto sessuale, come l’impotenza anche finalizzata alla procreazione.

La sterilità invece non è causa di nullità del matrimonio, a meno che non sia stata tenuta nascosta.
Gli impedimenti ovvero situazioni, in presenza delle quali il matrimonio non può essere celebrato si sintetizzano in: l’età inferiore ai 18 anni, l’impotenza, lo status civile celibe / nubile, diacono, prete, vescovo.

Una persona già sposata, il cui matrimonio non sia stato dichiarato nullo, non può sposarsi in chiesa e se lo fa, il sacramento non è valido.

SE IL MATRIMONIO E’ NULLO COSA FARE?

La procedura più vantaggiosa da perseguire nella scelta tra il rito ecclesiastico o presso un Tribunale Ordinario è opportuno che venga consigliata da un avvocato che saprà indicare la migliore ipotesi per ottenere la dichiarazione di nullità.
Il Tribunale Ordinario e di primo grado sarà individuato in virtù di diversi parametri.

In primis la competenza territoriale del luogo di celebrazione del matrimonio, il Tribunale del domicilio del coniuge che aziona la causa, o viceversa il Tribunale del domicilio dell’altro coniuge convenuto.
Quando il Tribunale ordinario sentenzia la nullità del matrimonio, occorrerà rivolgersi, in secondo grado, a un altro Tribunale e se le decisioni sono conformi, il matrimonio potrà essere dichiarato nullo.
Se, c’è difformità la decisione definitiva spetterà alla Sacra Rota, sita presso la sede pontificia in Roma.

Per rendere efficace la sentenza di nullità del matrimonio c’è bisogno di ulteriore procedimento denominato: DELIBAZIONE.

Avviene presso la Corte d’Appello.

Il giudizio di DELIBAZIONE accerta la sentenza di nullità del matrimonio.

Solo in seguito alla pronuncia di SENTENZA DI DELIBAZIONE il matrimonio è dichiarato NULLO a tutti gli effetti e ci si potrà risposare in chiesa.

I Documenti per il Matrimonio in Seconde Nozze

Oltre alla documentazione come da prassi , è obbligatorio procurarsi ed allegare anche la Sentenza di divorzio rilasciata dalla cancelleria, previa richiesta, al Tribunale che l’ha emessa.

Se le nuove nozze saranno celebrate con rito civile e presso un Municipo bisognerà produrre una copia dell’ Atto e la Sentenza di scioglimento emessa dalla Sacra Rota che va menzionata nel nuovo atto di matrimonio.

Se il matrimonio viene celebrato in Chiesa oltre ai documenti di rito, è obbligatorio allegare copia della sentenza della Sacra Rota.

Il parroco procederà ad apporre annotazione, sul certificato di Battesimo.

Tutte le nozioni burocratiche e di stile esposte, sarebbe utile tenerle presenti, nel caso in cui si decida di convolare a “nuove nozze”, tanto al fine di evitare di incappare magari perchè ” accecati dai sentimenti” che in questi casi prevalgono sulla ragione, in situazioni spiacevoli e che possono rivelarsi quali “sorprese inattese”!

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Se hai problemi con il tuo precedente matrimonio e vorresti contrarre nuove nozze ma ci sono degli impedimenti, no possiamo aiutarti!

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