Diritto Civile

Risarcimento Danni del Direttore dei Lavori

La materia è parecchio ostica; nel senso che apparentemente la responsabilità del Direttore dei lavori – parliamo qui in pratica di distonìe nell’ambito del contratto di appalto – sembra tematica poco usuale e solo per soggetti addetti ai lavori.

Al contrario, invece, si pensi a tutte le situazioni in cui un Condominio, dovendo eseguire manutenzioni ovvero interventi deliberati dall’assemblea, stipuli necessariamente a nome e per conto del medesimo – nella figura dell’Amministratore pro tempore – un contratto di appalto con una Ditta.

Risarcimento Danni del Direttore dei Lavori

Se i lavori e le manutenzioni – filando tutto liscio – conducono ad un risultato soddisfacente per il Condominio committente tant’è; qualora, invece, nascano contestazioni sull’esecuzione degli stessi, per vizi dell’opera ovvero modifiche intervenute in corso d’appalto a quanto commissionato ecco che sembra utile capire e sapere come comportarsi.

Certamente le situazioni possono essere le più disparate e diverse tra loro; da qui logicamente giurisprudenza variegata e molteplice su responsabilità, figure professionali interessate, termini utili a promuovere rimostranze su eventuali vizi dell’opera commissionata ed oggetto di intervento.

Per quello che riguarda la responsabilità del Direttore dei lavori, quindi, così come in punto stabilito (tra tutte) da Corte Cassazione N. 18521 /2016, in tema di appalto di lavori commissionati da un Condominio x nel caso in cui il danno subìto sia conseguenza di concorrenti e molteplici inadempimenti posti in essere sia da parte dall’impresa appaltatrice sia da parte del Direttore dei lavori entrambi devono rispondere solidalmente dei danni derivati e conseguenti alla cattiva esecuzione delle opere.

Per la solidarietà e sua connotazione è sufficiente che le azioni e/o le omissioni di ognuno abbiano quindi concorso in modo efficiente e simultaneo, seppur in diverse fasi di avanzamento opera, a produrre l’evento.

Essendo in questi casi irrilevante che le azioni autonome di ogni figura professionale abbiano generato distinti fatti illeciti ovvero lesioni a differenti normative.

In particolare vi è, insomma, una riconducibilità della fattispecie alla stregua di quanto dispone l’art. 2055 codice civile; laddove si indica che se il fatto dannoso sia imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito avrà poi la possibilità di esercitare la cd azione di regresso contro ciascuno degli altri soggetti obbligati.

In senso conforme Cassazione Civile Sez. III N. 7370/2015 in virtù della circostanza che il Direttore dei lavori, qualora non compia una corretta attività di supervisione all’effettuazione dei lavori in cantiere, possa essere condannato al risarcimento del danno; qui chiamata in causa da parte dell’ Impresa esecutrice nel caso in cui la villetta commissionata da un privato risultasse soggetta a difetto di costruzione e vizi insorti nel corso dell’esecuzione della costruzione stessa.

Certamente sarà utile in corso di giudizio domandare CTU tecnica su stato dei luoghi, disamina della fasi di avanzamento lavori (tecnicamente i S.A.L.) e quindi valutare ai fini risarcitori:  compiti assegnati alle varie figure professionali, documentazione di cantiere, verbalizzazioni eventuali di criticità insorte durante l’esecuzione dell’opera commissionata eccetera.

Quindi nel caso di danno a terzi sussiste la responsabilità di natura extra-contrattuale del Direttore dei lavori che può concorrere a livello e titolo di responsabilità per risarcimento dei danni occorsi con altri soggetti (conforme Cassazione Civile Sez. II N. 8700/2016).

Prescrizione e decadenza del diritto di rivalsa

Cerchiamo di essere schematici considerata complessità della disciplina in punto.

Gli aspetti principali del tema in esame – e cioè eventuali vizi dell’opera connessi ad una richiesta di risarcimento danni – possono generare due situazioni: vizi cd ordinari – rientranti nella previsione di cui all’art. 1667 codice civile – e vizi cd costituenti rovina – rientranti nella previsione ex art. 1669 codice civile.

Art. 1667 c.c.:…il committente deve a pena di decadenza denunciare all’appaltatore le difformità ed i vizi dell’opera entro 60 giorni dalla scoperta. L’ azione contro l’appaltatore si prescrive in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto può comunque sempre fra valere la garanzia purchè le difformità o i vizi siano stati denunciati entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i 2 anni dalla consegna.

Art. 1669 c.c:…quando si tratta di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata se nel corso dei 10 anni dal compimento  l’opera – per vizio del suolo o per difetto della costruzione – rovini in tutto o in parte ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa purchè sia fatta denuncia entro 1 anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive entro 1 anno dalla denuncia.

I termini e la disciplina non sono di chiarissima lettura; quindi.

La decadenza è la perdita di un diritto per mancato esercizio entro il termine (perentorio) stabilito dal contratto e/o dalla legge.

Nel caso di cui si parla – vendita ed appalto – il termine di decadenza è collegato alla denuncia cioè alla segnalazione del vizio e/o difetto della costruzione. La decadenza non può essere nè sospesa nè interrotta.

La prescrizione (estintiva) è la perdita di un diritto per la prolungata inerzia del suo titolare. Nel caso specifico il termine di prescrizione è collegato al tempo massimo entro il quale instaurare la domanda giudiziale di risarcimento danni. La prescrizione può essere sospesa ed interrotta.

I due termini quindi (decadenza e prescrizione) sono qui interdipendenti; ove solo uno non sia rispettato la responsabilità delle diverse figure professionali (tra le quali quella del Direttore dei lavori) non può esser fatta compiutamente valere.

La garanzia decennale per le opere – per gravi difetti ex art 1699 c.c. – decorre dalla data di compimento dell’opera. Trattandosi di vizi gravi la denuncia va fatta entro 1 anno dalla scoperta e l’azione entro 1 anno dalla denuncia.

La scoperta del vizio deve comunque avvenire entro il limite dei 10 anni dalla consegna mentre in realtà la proposizione dell’azione può avere luogo entro l’anno successivo (quindi in effetti l ‘undicesimo).

Il committente cliente può quindi esercitare l’azione:

  1. ex art. 1667 e 1668 c.c. – garanzia dell’ opera alle difformità ed ai vizi. Se si tratta di difformità la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera o i vizi erano conosciuti ovvero riconoscibili (salvo mistificazione e/o malafede da parte dell’ appaltatore o altre figure di “cantiere”). Il cliente deve quindi  a pena di decadenza denunciare all’appaltatore – e quindi di fatto agli altri soggetti – le difformità ed i vizi entro 60 giorni dalla scoperta. L’azione contro l’appaltatore – e quindi la responsabilità de relato da parte anche della altre figure professionali –  si prescrive in 2 anni dalla consegna dell’opera.A corollario l’art. 1668 c.c. dispone espressamente che qualora il committente cliente reputi (ergo CTU tecnica ) che le difformità ed i vizi dell’opera siano tali da rendere la stessa del tutto inadatta per la sua destinazione  questo possa chiedere la risoluzione del contratto;  in via unitaria con il risarcimento per i danni subìti.
  2. ex art. 1669 c.c – garanzia dell’opera ai gravi difetti. In tal caso la denuncia da parte del committente cliente va fatta entro 1 anno dalla scoperta del vizio e l’azione entro 1 anno dalla denuncia. Sempre che, come indicato in precedenza, la scoperta del vizio sia avvenuta entro 10 anni dalla consegna; la proposizione dell’azione può invece aver luogo entro l’anno successivo. Quindi l’undicesimo. Per giurisprudenza conforme oltre al risarcimento del danno il cliente può domandare all’appaltatore ex art. 2058 c.c. l’eliminazione diretta dei vizi della costruzione. Affinchè possa decorrere il termine di decadenza di 1 anno per i gravi difetti è necessario ovviamente che l’opera sia terminata e consegnata. Se il committente rileva il vizio durante la costruzione la scoperta del medesimo non determina la decorrenza del termine indicato.

 

 

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