Diritto Civile

Risarcimento Danni per Querela Infondata

 Come si esercita l’azione penale?

L’art. 50 del c.p.p., in stretta correlazione con l’art. 112 della  Cost., stabilisce che “ il Pubblico Ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione”.

Inoltre, il secondo comma dell’art. 50 c.p.p. dispone che il PM possa esercitare l’azione penale d’ufficio qualora “non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza e l’autorizzazione a procedere”.

Sulla scorta del suindicato dettato normativo, l’impulso all’esercizio dell’azione penale spetta al PM, qualora non sussistano i presupposti per disporre l’archiviazione e vi siano elementi probatori, raccolti in sede di indagine, tali da supportare l’accusa in giudizio, e da non inficiare l’esercizio medesimo dell’azione penale.

Risarcimento Danni per Querela Infondata

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Però, non tutti i reati sono perseguibili d’ufficio, vi sono, altresì fattispecie penali che necessitano, invece, di un impulso di parte, si pensi ai reati procedibili su querela di parte offesa.

La querela o la denuncia, vengono qualificate come condizioni di procedibilità, vale a dire che l’azione penale non può essere esercitata direttamente dalla Pubblica Accusa, ma necessità di una volizione da parte di un soggetto, come nel caso della querela, dalla persona offesa del reato.

Quali sono le differenze tra denuncia e querela?

Sia la denuncia che la querela vengono qualificate come condizioni di  procedibilità dell’azione penale, ma spesso si tende a sovrapporle nella loro intrinseca funzione.

Orbene, si rende necessario chiarire che denuncia e querela sono condizioni producono effetti diversi nel dare impulso all’azione penale.

Difatti, con la denuncia si informano le Autorità (es: Carabinieri) dell’esistenza di un reato, affinché, si inizino delle indagini tese all’ individuazione dei colpevoli.

Differentemente, la querela deve essere presentata dalla parte offesa  di un reato procedibile su querela di parte, conseguentemente ai fini dell’esercizio dell’azione penale non sarà sufficiente la sola denunzia dell’accadimento di un fatto di reato, ma è necessaria la dichiarazione espressa del querelante “ che il colpevole venga penalmente perseguito”.

A titolo esemplificativo : nei reati come il furto, la diffamazione, il danneggiamento, lo stalking, bisognerà denunciare non solo l’accaduto alle Autorità, ma anche formulare un’apposita istanza di punizione dei colpevoli, mediante un apposito atto che prende il nome di querela.

Chi può presentare querela e entro quanto tempo?

La querela può essere presentata personalmente dalla parte offesa del reato o a mezzo di un  procuratore speciale; generalmente, la dichiarazione viene raccolta in un documento scritto, il quale può essere presentato direttamente alla Stazione Carabinieri, oppure direttamente può essere inoltrato alla Procura della Repubblica.

Giova, ricordare,  che la querela va presentata dalla persona offesa, ovvero, la persona titolare del bene giuridico che la norma penale tende a tutelare; ad esempio, nel reato di diffamazione, sarà il soggetto che subisce l’offesa all’onore e alla sua reputazione ad agire contro l’autore dell’illecito.

Salvo alcune eccezioni per i reati contro la libertà sessuale, la querela va presentata entro 3 mesi dalla notizia di reato, o comunque entro 3 mesi decorrenti dal giorno in cui la vittima del reato “ne abbia avuto contezza”.

E’ riconosciuta al querelato una tutela risarcitoria sic et simpliciter?

Sulla scorta di quanto premesso, è necessario soffermarsi sulle conseguenze in termini di risarcimento, qualora dopo la querela venga poi disposta l’archiviazione del procedimento penale o l’assoluzione perché “ il fatto non sussiste” o “l’imputato non l’abbia commesso”.

Ad esempio Tizio, dopo un acceso dibattito con Caio, querela quest’ultimo per ingiuria e diffamazione. All’esito del procedimento che si conclude con assoluzione di Caio, quest’ultimo agisce in sede civile per ottenere il ristoro dei danni subiti dalla querela infondata.

Pertanto, ci si chiede se al querelato spetti in ogni caso una diritto al risarcimento del danno per il semplice fatto di per aver subito una querela, poi rilevatasi infondata e pretestuosa.

La risposta al quesito suindicato richiede, preliminarmente, che venga ricostruito lo stato della giurisprudenza di legittimità, dall’analisi delle motivazioni emerge con chiarezza che i giudici di legittimità sono piuttosto propensi a riconoscere al querelato una tutela risarcitoria limitata nell’ipotesi in cui la querela abbia ad oggetto “ la falsa incolpazione di un reato” (EX ART. 368 CP), e qualora si dimostri in giudizio la consapevolezza da parte del querelato dell’innocenza del querelante.

Sul punto, costantemente, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che “ la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato , se non quando essa possa considerarsi calunniosa”.

Secondo la Corte, l’attività pubblicistica dell’organo che esercita l’azione penale, si sovrappone all’iniziativa del denunciante, togliendo e interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato. (Cass. civ. n. 10033 del 25/05/2004).

Tale principio vale anche per un reato perseguibile a querela di parte, sicché, seppur vero che  il procedimento penale non sia procedibile senza la querela di parte, è altresì vero che l’azione penale sia esercitabile attraverso un vaglio della “notitia criminis” da parte degli inquirenti.

Conseguentemente, l’attività degli organi giudicanti si sovrappone all’esercizio dell’azione penale del querelante, interrompendo il nesso di causalità in termini di responsabilità risarcitoria, nell’ipotesi in cui il procedimento penale dovesse chiudersi con l’archiviazione o con sentenza di assoluzione ex art 530 c.p.p.

Ne discende che, il querelante in presenza di una querela infondata, risponderà dei danni cagionati al querelato solo in presenza nell’ipotesi di querela calunniosa, e qualora si dimostri in sede di giudizio il dolo del denunziante.

In quali casi il querelato può chiedere il risarcimento del danno da querela infondata?

Sulla scorta dei principi summenzionati, non è riconosciuto al querelato, anche nelle ipotesi di querela infondata, un diritto sic et simpliciter al risarcimento del danno, ma solo nelle ipotesi specifiche:

– che la querela risulti infondata, quindi il procedimento penale si chiuda con l’archiviazione o assoluzione;

– qualora il querelato dimostri che la querela sia calunniosa (ex art 368 cp), o meglio che il denunciante fosse consapevole dell’innocenza del querelato;

Ne discende che, qualora  il querelante abbia agito nella consapevolezza e con volizione di accusare un soggetto innocente, la persona assolta potrà adire il Giudice civile e ottenere il risarcimento dei danni; giova, ricordare che il ristoro dei danni per il reato di calunnia si prescrive in 5 anni.

Quali danni possono essere ristorati?

In particolare, il querelato assolto da un’accusa infondata, qualora dimostri nel giudizio civile, teso ad ottenere il risarcimento del danno, il dolo del querelante potrà ottenere il ristoro dei seguenti danni:

–  danno patrimoniale: che comprende il danno emergente ( ad esempio l’ammontare delle spese vive sostenute in giudizio) e il lucro cessante inteso come mancato guadagno a causa del processo subito;

danno non patrimoniale: nelle voci del danno biologico, orale ed esistenziale;

Pertanto, spetterà al soggetto falsamente accusato e poi assolto dimostrare, in sede civile, con idonei mezzi istruttori ( es. testimonianza), la consapevolezza da parte del querelante dell’innocenza del soggetto destinatario dell’accusa; quindi non sarà sufficiente ai fini risarcitori la mera sentenza di assoluzione.

Cosa succede nel caso in cui manchi la calunnia?

Qualora in capo al querelante non si dovesse ravvisare la calunnia, l’ordinamento riconosce al querelato  un’ ulteriore tutela,  la c.d. “ lite temeraria”.

Al riguardo l’art. 96 c.p.c rubricato “ responsabilità aggravata” punisce la parte soccombente in giudizio qualora abbia agito o resistito in giudizio con malafede e colpa grave, riconoscendo all’altra parte la condanna, oltre che alle spese anche al risarcimento del danno.; in questo caso, sarà il giudice penale a liquidare il danno, anche d’ufficio, nella sentenza.

In conclusione, la domanda per lite temeraria va presentata innanzi allo stesso giudice ove si sono verificati i danni, e poi spetterà alla parte dimostrare sia l’an sia il quantum debeatur, fermo restando la possibilità del giudice di provvedere alla liquidazione in via equitativa.

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