Diritto Civile

Ricorso Multa per Abbandono Rifiuti o Errato Conferimento

La tematica ambientale ed in stretta connessione il corretto funzionamento dello smaltimento e stoccaggio di rifiuti in oggi risulta essere uno dei primi temi sui quali le Amministrazioni Comunali impiegano risorse, cerchino soluzioni e debbano confrontarsi; non sempre con risultati efficaci, ma tant’è.

Nuovi mastelli, bidoni, orari di raccolta porta a porta; istruzioni non semplicissime per corretto conferimento. Sacchetti umido, differenziata; carta, cartone ed affini in separata sede e vetro in campane dedicate. Sacchetti multicolori ed orari mattutini di raccolta; senza dimenticare come nelle località turistiche l’avvicinarsi dell’estate trasformi la tematica in vera e propria emergenza.

Insomma a parte l’enfasi e la ben nota previsione dell’ecologista Greta Thunberg ecco che la corretta distinzione dei rifiuti e l’esatto smaltimento diviene per il semplice cittadino quasi un lavoro; sempre in agguato videosorveglianza, capillare controllo e verbali al limitare del paradosso.

Spesso in perfetta buona fede si sbaglia non capendo bene regole e puntualizzazioni degli Uffici. Soprattutto le persone anziane confondono regole e comprensibilmente faticano ad adeguarsi.

Ricorso Multa per Abbandono Rifiuti o Errato Conferimento

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Il legislatore è intervenuto in materia attraverso la produzione di normativa; tuttavia permangono discrezionalità, soggettività interpretativa e tendenziosità. Una variegata articolazione del fenomeno si scontra in attuazione pratica; dovendo conciliare sanzioni alla stregua del concetto di imputabilità della condotta e precise regole di accertamento.

Accertamento mediante Video-Sorveglianza

Alcuni cenni preliminari ritenuti doverosi sulle cd telecamere trappola. Il D.L. 11/2009 convertito con modifiche nella Legge 38/2009 dispone la possibilità da parte dei Comuni di utilizzare la videosorveglianza al fine di assicurare sicurezza urbana; in luoghi pubblici ovvero aperti al pubblico.

Sussiste in materia altresì un provvedimento del Garante della Privacy; determinanti saranno, a seguito di contestazione, l’attività e le modalità di accertamento medesimo così come la verbalizzazione nonchè successiva attività di notifica dell’addebito.

In siffatta situazione par chiaro che solitamente l’autore dell’illecito possa non essere un soggetto conosciuto agli operatori; anzi come si assume essere normale nella maggior parte dei casi. Occorrerà quindi risalire a generalità del trasgressore in altro modo: ispezione dei rifiuti abbandonati o rilevazione del numero di targa del mezzo utilizzato per recarsi in loco.

Questi in realtà i due mezzi più utilizzati in concreto.

Frequenti i casi in cui, infatti, anche a distanza di settimane si elevino verbali di contravvenzione nei confronti di soggetti identificati attraverso la lettura ottica della targa dell’autovettura utilizzata per raggiungere il luogo.

Ispezione del Sacchetto Rifiuti

La metodologia più comune relativamente all’accertamento dell’illecito in argomento impegna gli organi di controllo in un’attività di indagine spesso non semplice e spesso discutibile; obiettivamente con un dispendio di uomini e mezzi importante a fronte di risultati non sempre edificanti.

La difficoltà è strettamente proporzionale alla ostica individuazione della condotta di abbandono di rifiuti od errato conferimento al suo autore; ciò in ragione, insomma, del solo rinvenimento tra i rifiuti di uno o più documenti allo stesso riconducibili con certezza.

Il primo comma dell’ art.192 del Dlgs 152/2006 vieta in via generica l’abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo; il secondo comma della disposizione vieta altresì l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque sotterranee superficiali. La norma sanzionatoria dell’art. 255 stesso Decreto commina sanzioni amministrative pecuniarie con aumento della stessa (sino al doppio) nel caso si controverta di rifiuti pericolosi.

In considerazione delle competenze in merito dei Comuni – e della specificità dell’operato da parte della Polizia locale o altri soggetti espressamente individuati con Decreto del Sindaco – la normativa di riferimento a cui far riferimento sarà il Regolamento Comunale del luogo o, appunto, eventuali ordinanze del Sindaco.

Abbandono dei rifiuti…

Altro aspetto apparentemente banale, ma tutt’altro che sporadico è quello dell’abbandono dei rifiuti incontrollato sul suolo; cioè contraddistinto dal rinvenimento ad esempio di un cumulo significativo di rifiuti ancorchè non racchiusi in un sacchetto – dedicato o meno – ma liberamente sul suolo pubblico. Insomma si svuotano cantine e garages e si posizionano in strada suppelletili, cartoni e altro materiale.

La proprietà certa degli oggetti comporterà di poter addebitare allo stesso la responsabilità di tal fatta; per aver quindi abbandonato gli oggetti in difetto di autorizzazione in un luogo adibito abusivamente a discarica ovvero per aver consentito – o comunque non impedito – che altri lo facessero (si pensi ad esempio a traslochi affidati a terzi).

Altra tipologia di responsabilità da ricondurre alle disposizioni di cui a Dlgs 152/2006.

In punto sentenza N. 783/2015 Tribunale di Nuoro: laddove si specifica infatti che tale tipologia di responsabilità, in stretta connessione con quanto stabilito altresì in materia di sanzioni amministrative dalla legge 689/1981, possa essere dolosa o colposa nella duplice veste di natura omissiva e commissiva.

… e dei micro-rifiuti

Un cenno merita quanto dettato dagli artt. 232 bis e 232 ter menzionato Decreto; allo scopo di garantire e salvaguardare il decoro urbano dette disposizioni dispongono il divieto dell’abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e altri rifiuti di piccolissime dimensioni (tra questi carta, scontrini, gomma da masticare etc). Dal punto di vista dell’accertamento, in considerazione di fattispecie apparentemente banali ma che determinano nei centri delle città soprattutto turistiche vere e proprie “caccia alle streghe”, occorre osservare che per la peculiarità della tipologia di comportamento lo stesso non possa che essere contestato in cd flagranza. Non essendovi certamente alcuno spazio per contestazioni differite o indagini sulle generalità dell’autore.

Ricorso e casi pratici di Sentenze

Avverso l’ordinanza ingiunzione del Comune può essere presentato in termini ricorso al Giudice di Pace.

Utile leggere quanto disposto dal GDP di Napoli – sentenza N. 369/2016 in considerazione di ricorso avverso contravvenzione per mancata raccolta differenziata nei confronti di residente; senza addivenire in ogni caso ad addebito immediato, ma identificando lo stesso ex post quale soggetto obbligato in solido.

Orbene il GDP ha statuito debba sempre e comunque esser identificato il soggetto autore dell’illecito; ciò in funzione del lapalissiano principio della responsabilità personale della violazione di natura amministrativa. Quindi a nulla vale ricondurre la stessa al cd capo famiglia di un nucleo residente in zona; o al soggetto intestatario della tassa sui rifiuti.

Da qui pertanto accoglimento del ricorso per indeterminatezza del soggetto presunto autore dell’illecito ascritto in contravvenzione; ivi menzionato in via generica quale “persona obbligata in solido”.

Infatti il GDP prosegue indicando come difettasse nel caso specifico sia una contestazione immediata sia, ancor più in considerazione di ciò, una precisa indicazione degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale per giungere al nominativo del ricorrente presunto trasgressore.

Nè, tanto meno, il percorso logico-deduttivo tale da poter individuare la persona che avesse conferito in contenitore aperto rifiuti non correttamente selezionati e divisi per tipologia. Ancorchè fuori dall’orario prestabilito dal Comune.

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