Naspi: A chi Spetta? Come Funziona? E’ Compatibile con il Reddito di Cittadinanza?
Indice dei contenuti
- 1 La nuova indennità di disoccupazione
- 2 A chi si rivolge?
- 3 I requisiti richiesti dalla normativa per ottenere la Naspi
- 4 Come accedere al beneficio NASpI?
- 5 Casi di sospensione e decadenza dal beneficio
- 6 L’incentivo all’autoimprenditorialità
- 7 Ipotesi di revoca dell’anticipazione NASpI
- 8 La compatibilità della NASpi con il Reddito di Cittadinanza
La nuova indennità di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione si configura come una misura erogata mensilmente dall’INPS, al soggetto in stato di disoccupazione involontaria ed in condizioni economiche disagiate.
Il D.lgs 22/2015, intervenuto in materia di indennità di disoccupazione, ha introdotto un nuovo istituto: la NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
A chi si rivolge?
L’erogazione avviene su richiesta dell’interessato ed è rivolta a tutti i soggetti che dal primo maggio 2015 sono stati interessati da eventi di disoccupazione involontaria.
In particolare, possono avanzare richiesta di NASpI i lavoratori che, precedentemente allo stato di disoccupazione, erano impiegati con contratto di lavoro subordinato, ovvero come apprendisti, nonché coloro i quali erano dipendenti delle P. A., ma con contratto a tempo determinato.
Da quest’anno, tra soggetti beneficiari sono ricompresi anche i lavoratori precari della scuola, nonché supplenti e docenti i cui contratti scadano il 30 giugno 2019.
Di contro, la richiesta NASpI è esclusa per i soggetti disoccupati che precedentemente erano dipendenti a tempo indeterminato delle P.A., ovvero per quei soggetti che sono in possesso dei requisiti richiesti per il pensionamento, nonché coloro i quali percepiscano l’assegno di invalidità.
I requisiti richiesti dalla normativa per ottenere la Naspi
Per accedere al beneficio NASpI, il singolo soggetto deve possedere – congiuntamente – tre requisiti.
- Trovarsi nel c.d. stato di disoccupazione involontaria e dichiarare, tramite un Centro per l’impiego, la propria disponibilità ad esercitare attività lavorativa. La perdita del posto di lavoro deve essere involontaria e, dunque, estranea alla volontà del lavoratore, salvo i casi previsti di risoluzione consensuale, dimissioni per giusta causa ovvero di licenziamento disciplinare.
- Possedere il requisito contributivo, stabilito nel minimo di 13 settimane di contribuzione riconosciute nel quadriennio precedente lo stato di disoccupazione. Ai fini del calcolo di tale requisito si tiene conto sia dei contributi previdenziali, che di quelli c.d. figurativi riferiti alla maternità obbligatoria, nonché dei periodi lavorati trascorsi all’estero per lavoro – ad eccezione di quei Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto accordi per prevenire la disoccupazione – e di quelli di astensione dal lavoro, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare – per malattia dei figli fino agli 8 anni.
- Possedere il requisito lavorativo, che consiste in 30 giornate di lavoro effettivo svolto nell’anno antecedente il periodo di disoccupazione. A tal proposito, si specifica che al verificarsi di alcune circostanze (si citano a titolo esemplificativo la malattia, il congedo obbligatorio per maternità, l’infortunio, la cassa integrazione) il periodo annuale entro cui computare le 30 giornate lavorative viene ampliato.
Come accedere al beneficio NASpI?
Per ottenere l’indennità è necessario che il soggetto invii la relativa richiesta (telematicamente, sul sito INPS, ovvero tramite enti di patronato a ciò abilitati) entro un termine preciso. La normativa stabilisce un termine decadenziale per avanzare richiesta: entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di maternità/malattia o infortunio indennizzato.
Qualora, invece, si verifichi l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, predetto termine decorre dal trentottesimo giorno successivo la data di cessazione del rapporto.
Si ha diritto a percepire l’indennità dall’ottavo giorno di disoccupazione – o dal trentottesimo in caso di licenziamento per giusta causa.
L’istanza è avanzata dal soggetto interessato al quale è richiesta la compilazione del relativo modulo in ogni sua parte.
Il beneficio è – generalmente – erogato mensilmente e la sua durata non è prestabilita, in quanto corrisponde alla metà delle settimane contributive presenti nel quadriennio di riferimento, ed è percepibile per un periodo massimo di 24 mesi.
Per quanto concerne il suo ammontare, l’importo NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, ma l’importo non può superare il limite massimo annualmente previsto dalla legge.
In ogni caso, l’importo rateale è ridotto per ciascun mese nella misura del 3%.
Casi di sospensione e decadenza dal beneficio
L’indennità NASpI può subire sospensioni e decadenze.
In particolare, ove il soggetto beneficiario dovesse trovare nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato – di durata non superiore a mesi sei – l’erogazione dell’indennità viene sospesa per una durata pari a quella del contratto di lavoro.
La percezione della prestazione è, altresì, sospesa nel caso in cui la nuova occupazione avvenga nei Paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
Vi è decadenza dal beneficio nell’ipotesi di nuova occupazione con contratto superiore a mesi sei, ovvero a tempo indeterminato, nonché nel caso avvii attività di lavoro autonomo omettendo – entro un mese dall’inizio – la comunicazione del presunto reddito.
Altra ipotesi di decadenza si ha ove vengano superati i limiti reddituali annui stabiliti.
A tal proposito, se il soggetto titolare di NASpI accetti un nuovo lavoro, può conservare la percezione dell’indennità – in forma ridotta – ove il reddito sia inferiore a quello stabilito. In caso contrario, si decade dal beneficio. Entro un mese dall’inizio del uovo impiego, il lavoratore deve darne comunicazione all’INPS.
È prevista decadenza anche per coloro i quali non partecipino, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l’Impiego, cosi come previsto dalla normativa (D.lgs 150/2015).
L’incentivo all’autoimprenditorialità
Come anticipato, generalmente, l’erogazione del beneficio avviene mensilmente.
La normativa prevede anche la possibilità di ottenere l’indennità attraverso l’anticipazione complessiva della somma spettante.
A tal proposito, il punto 2.9A della Circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, rubricato incentivo all’autoimprenditorialità, chiarisce che coloro i quali intendano intraprendere attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale ovvero procedere alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto che si instaura tra la stessa e il soggetto ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, possano richiedere ed ottenere l’intero importo Naspi in via anticipata.
Pertanto, la Circolare Inps dichiara che la NASpI anticipata si rivolge ai soggetti beneficiari di indennità NASpI che siano stati licenziati dal 1° maggio 2015 e che intendano:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- acquisire una quota di capitale sociale di una cooperativa, il cui rapporto mutualistico preveda la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- intraprendere attività di impresa individuale;
- espandere un’attività autonoma già avviata in concomitanza al rapporto di lavoro dipendente, cessato il quale è sorto il diritto alla prestazione NASpI.
La richiesta di anticipazione NASpI deve essere predisposta e inviata entro il termine di 30 giorni dall’avvio di attività autonoma. Il mancato rispetto di suddetto temine comporta il rigetto della domanda.
Il concreto avvio di attività si ha con l’invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.
Ipotesi di revoca dell’anticipazione NASpI
Come anzidetto, laddove il soggetto richieda l’anticipo NASpI, l’INPS erogherà l’intero importo spettante. Tale importo è dato dalla somma complessiva delle mensilità di NASpI cui si ha diritto.
La richiesta di anticipazione può essere avanzata anche da chi già mensilmente percepisce il beneficio. In tal caso, dalla somma complessiva da liquidare saranno sottratte le mensilità già ricevute.
L’avvio di attività autonoma richiede la necessaria apertura di partita IVA. Una volta ottenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate comunicazione relativa all’attribuzione del numero di partita Iva, al soggetto beneficiario di NASpI è richiesto il compimento di un ulteriore adempimento, che consiste nella compilazione e invio del modello NASpI-com, indicante l’ammontare del reddito che presuntivamente si prevede di percepire nell’anno.
Per non decadere dal beneficio l’importo massimo del reddito presunto deve essere inferiore ad euro 4800,00.
Altra ipotesi di revoca del beneficio si ha nel caso in cui venga meno lo stato di disoccupazione.
Se, nei 24 mesi successivi all’avvio di attività autonoma, il lavoratore viene assunto con contratto di lavoro subordinato, la normativa prevede la restituzione dell’importo erogato anticipatamente.
Si precisa, al riguardo, che l’erogazione del beneficio è al netto delle ritenute fiscali, ma la sua eventuale restituzione, in caso di decadenza o revoca, è al lordo delle imposte.
La compatibilità della NASpi con il Reddito di Cittadinanza
La recente approvazione del Decreto Legge in materia di Reddito di Cittadinanza e pensioni, ha previsto una nuova misura di sostegno.
Il tanto annunciato Reddito di Cittadinanza nei prossimi mesi diverrà operativo e, in attesa di precisazioni al riguardo, ciò che è certo è la sua compatibilità con la percezione di indennità NASpI.
Invero, l’art. 2 comma 9 del Decreto statuisce espressamente la compatibilità del Reddito di Cittadinanza non solo con il beneficio NASpI, ma anche con altri strumenti di sostegno al reddito.
Ciò comporta la cumulabilità tra le due misure – sempre che il richiedente possegga i requisiti richiesti per la richiesta di Reddito id Cittadinanza (nello specifico, il limite Isee).