Diritto Bancario

Segnalazione Crif Senza Preavviso: Come Comportarsi?

IL MANCATO PREAVVISO DELLE SEGNALAZIONI NELLE BANCHE DATI CREDITIZIE

IL SISTEMA BINARIO ITALIANO

Come abbiamo avuto modo di esporre in un precedente articolo sul tema delle informazioni creditizie nell’Ordinamento Italiano, le stesse possono dirvi di due tipi :
Uno di tipo pubblicistico, Gestito dalla Banca dati della Banca D’Italia, Conosciuto comunemente come C.R. ,e nel quale devono obbligatoriamente confluire i dati e le segnalazioni da parte degli intermediari bancari .
L’altro, di tipo privatistico, gestito da Eurisc , in qualità di Banca dati privata, nella quale confluiscono in modo facoltativo segnalazioni sull’andamento creditizio di un determinato soggetto, persona fisica o giuridica.
Abbiamo anche visto come i dati che confluiscono nelle banche dati ,non siano necessariamente di tipo negativo, ma ricomprendano anche gli andamenti positivi dell’accesso al credito di un determinato soggetto ,e ciò diversamente da quello che si pensa abitualmente,
Insomma le banche dati non sono che lo specchio dell’andamento creditizio di un soggetto ,e la finalità non è solo o tanto la volontà di pregiudicarne la “reputazione bancaria”, bensì di farne conoscere .nel complesso, il suo modo di accesso e gestione del credito, anche con le agevolazioni che ne possono derivare.( sapere che un soggetto ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni ,lo rende sicuramente meritevole di ulteriori linee di credito . Ma , attenzione, avere troppi finanziamenti in corso ,sia pur censiti positivamente ,può diventare motivo di valutazione negativa . Per cui attenzione agli eccessi di segnalazioni che potrebbero avere una duplice valenza in punto di merito creditizio ).

COME SI INSERISCONO I DATI NEL SISTEMA

Superata la visuale solo negativa del nostro sistema d’informazioni creditizie , più comunemente noto come SIC, veniamo adesso a comprendere come si dovrebbe procedere ad inserire i dati nelle banche dati citate.
In particolare ,doverosa è la domanda se occorra o meno preavvertire il consumatore prima di procedervi .
L’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia delle segnalazioni interbancarie( normato nel 2005) e l’art. 125 T.U. bancario, prevedono chiaramente che prima di procedere a una segnalazione ,il consumatore abbia diritto a un preavviso di 15 giorni, prima del decorso del quale la segnalazione sarebbe illegittima.
Tale concetto ,normativamente previsto, è stato confermato dal Garante della Privacy che ha parlato di dovere e obbligo di diligenza e buona fede nella gestione dei dati da inserire in banca dati.
In poche parole, prima di venire segnalati per mancato pagamento di rate di un finanziamento o di ritardi, il consumatore andrebbe avvertito in modo da poter regolarizzare la sua posizione, prima di essere inserito in banca dati con una segnalazione negativa.
Ora, bisogna prestare attenzione al fatto che raramente la Banca o finanziaria procede a dare tale preavviso a mezzo di lettera raccomandata, utilizzando la posta ordinaria o, addirittura ,omettendo di dare la preventiva comunicazione.
Questo comporta l’assenza di prova certa sull’effettiva ricezione del preavviso e sui termini di sua decorrenza.
Il consumatore pertanto potrà sempre far valere il suo diritto al preavviso ,rivolgendosi all’arbitrato bancario presso la Banca d’Italia o anche al Giudice ordinario per conseguire il risarcimento dei danni per segnalazione illegittima, in quanto effettuata senza preavviso.
L’onere probatorio di aver dato quest’ultimo, infatti, grava sulla parte segnalante ,e in assenza di una prova certa di consegna e ricezione , è facile immaginare come il consumatore abbia facile accesso a un esito positivo del suo ricorso.
C’è da chiedersi che utilità possa avere un consumatore a chiedere una cancellazione di una segnalazione per mancato preavviso, qualora la stessa sia corretta nei suoi contenuti ,atteso che la stessa potrà sempre essere reinserita in banca dati ,previo invio del preavviso, ma si può ben immaginare come la presenza o meno di una segnalazione possa avere anche delle rilevanze temporali , in base, ad esempio, a una richiesta di finanziamento “bloccata” per segnalazione illegittima e che, nelle more del suo reinserimento in banca dati, potrebbe vederlo erogato e cosi di seguito.

RIMEDI CONTRO L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE

Altra domanda è se sia sempre necessario far valere l’illegittima segnalazione senza preavviso con ricorsi giudiziali o stragiudiziali avanti gli Organi competenti, e la risposta è ovviamente no .
Di regola le richieste di cancellazione e/ o rettifica delle segnalazioni, anche per omesso preavviso, possono essere indirizzate direttamente all’Intermediario che le ha segnalate o, per il tramite della Banca dati che le gestisce, che , tuttavia ,ricordiamolo, gestisce solo dei dati provenienti da terzi, i quali SOLI sono i responsabili del loro contenuto.
Tante volte tali richieste vengono indirizzate alla CR o in CRIF ,ma cosi facendo si perde solo del tempo utile perché i gestori dovranno poi trasmettere le richieste ai titolari del trattamento dei dati.
Solo in caso di inerzia o inottemperanza ,sarà pertanto necessario ricorrere alle Autorità che hanno il potere dispositivo sui dati segnalati.( Autorità giudiziaria, garante o Arbitro bancario).
Interessante è notare come il termine di 15 giorni del preavviso, sia ricorrente, essendo lo stesso assegnato agli Enti segnalatori per aggiornare i dati e, in assenza di ottemperanza al quale, è doveroso che il gestore della Banca dati OSCURI la segnalazione in attesa che si proceda all’aggiornamento o rettifica richiesta.
Insomma ,come si può vedere, molte sono le imposizioni poste a carico delle Banche e degli altri mediatori creditizi, e averne una buona conoscenza, permette al consumatore di avere diritto alla corretta visualizzazione della sua situazione creditizia . Circostanza importantissima in una realtà in cui l’accesso al credito risulta talvolta cosi difficoltoso.
Da ultimo ribadiamo come le segnalazioni abbiano TUTTE un termine massimo di permanenza ,di 36 mesi dalla chiusura del rapporto e che pertanto, non possano permanere oltre tale periodo e non possano venire utilizzate per dinieghi all’accesso al credito, pena il risarcimento dei danni a favore del consumatore che ne risulti pregiudicato.

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