Risarcimento Danni per Rimozione Forzata del Veicolo
La rimozione forzata di un veicolo costituisce sanzione accessoria rispetto a quella di natura amministrativa pecuniaria prevista dal codice della strada in caso di determinate violazioni.
Tuttavia non è caso infrequente che il proprietario di un veicolo rimosso, nella fase del ritiro del mezzo previo pagamento degli oneri, lamenti la presenza di danneggiamenti non presenti ex ante sul proprio veicolo.
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Risarcimento Danni per Rimozione Forzata del Veicolo
Spesso il servizio di rimozione sottointende la stipula di un contratto di appalto a Ditte private e quindi nel caso menzionato, cioè laddove sia riconosciuto un danno palese od occulto a causa di tale intervento, la compagnia di assicurazione del depositario dovrebbe risarcire il danno.
Il condizionale è d’obbligo poichè quest’ultimo – che ritira e dispone dell’autoveicolo nello stato di fatto in cui si trova – viene comunque considerato responsabile del veicolo dal momento dell’aggancio al momento della restituzione all’avente titolo.
L’eventuale contestazione dei danni da parte del proprietario del veicolo par chiaro generi un contenzioso la cui evidenza, quale primo atto, sia l’eventuale non-riconsegna del mezzo.
Ciò al fine di valutare, possibilmente attraverso la redazione di un verbale, le effettive condizioni dell’autoveicolo oggetto di rimozione ivi compreso il suo stato, la descrizione maggiormente dettagliata possibile così come lo stato di conservazione.
In realtà il “verbale di constatazione dello stato d’uso del veicolo al momento del deposito presso il custode” dovrebbe essere di ausilio; dovendo, in via di principio, essere esaustivo sulle condizioni del mezzo e non prevedere semplici moduli prestampati ed indicazioni “a crocette”.
Tuttavia nella prassi spesso sappiamo non vada così; pertanto laddove vi siano accadimenti di tal fatta sarà arduo per il cittadino proprietario – al fine di ottenere il riconoscimento ed il risarcimento in sede giudiziale – provare che i danni non sussistevano al momento della materiale rimozione del veicolo e, quindi, in evidente epoca antecedente (cd demonstratio diabolica).
Il difetto di dettagliata descrizione dello stato del veicolo ovvero la sua inidoneità (ad esempio illeggibilità) comportano l’inversione dell’onere della prova; posta quindi a carico dell’Amministrazione/Ente Pubblico procedente ovvero della Ditta Concessionaria ed appaltatrice del servizio medesimo di rimozione.
In tema di rimozione dei veicoli in sosta vietata la Corte di Cassazione già con parecchie pronunce precisava che gli Enti proprietari della strada possono affidare l’attività a terzi – affidamento che in via giuridica realizza un’ ipotesi tipica di concessione di pubblico servizio – stabilendone modalità (con riferimento a durata, requisiti, caratteristiche dei mezzi, determinazione delle tariffe secondo un cd disciplinare unico).
Detta convenzione – tra P.A. e concessionario – non può essere considerata semplicemente alla stregua di un accordo di natura privatistica in quanto le spese della rimozione e di custodia del mezzo sono, in realtà, il corrispettivo di un cd “contratto misto” di trasporto e deposito stipulato nell’interesse della P.A.
Tribunale Bologna Sez. III – anno 2011. Qualora il carro attrezzi della Ditta appaltatrice del servizio di rimozione non abbia adottato quegli accorgimenti tecnici ovvero l’adozione delle opportune e doverose cautele tali da rendere la rimozione idonea ad escludere danni all’autovettura rimossa la Ditta stessa risponde dei danni riportati al veicolo di proprietà dell’attore in occasione delle operazioni di rimozione forzata e trasporto in un pubblico deposito.
In tal caso la prova dell’omessa adozione delle cautele idonee ad evitare il danneggiamento del veicolo, in mancanza di cd prove contrarie, porta all’affermazione della responsabilità della convenuta Società a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 codice civile e non, a contrario, a’ sensi dell’art. 1177 codice civile per ciò che concerne l’obbligazione di custodire; in quanto nel caso di specie non si ravviserebbe il cd “rapporto di deposito”.
Risarcimento danni da fermo tecnico
La Corte di Cassazione in alcune pronunce si è trovata a dover decidere in ordine ad ipotesi del tutto particolari, ma anch’esse non infrequenti.
Si tratta insomma di varie circostanze connesse ad incidenti ovvero danneggiamenti contraddistinte dal risultato che non si possa per un periodo di tempo usare la propria auto poichè ferma in officina.
Quindi in siffatta prospettazione il proprietario dell’autoveicolo può domandare al responsabile del fatto da cui generi la “sosta forzata ” presso il meccanico il risarcimento del danno da fermo tecnico ossia del pregiudizio economico derivante dal mancato utilizzo del veicolo.
Il riconoscimento del danno non è tuttavia in automatico; nel senso che sia comunque onere di chi lo invoca provarne l’esatto ammontare, la genesi e quant’altro.
Dunque in via pratica chi richieda il ristoro di tale tipologia di danno (per tutte Cassazione Civile N. 13718/2017) dovrà comprovarlo sia come danno emergente sia come lucro cessante. Ad esempio lamentando la difficoltà e le spese sostenute per andare a lavorare essendo impossibilitati per un certo periodo ad utilizzo della vettura.
Riguardo alle spese di gestione (bollo e assicurazione) e del deprezzamento della vettura si afferma in tal sede quanto segue.
Per ciò che concerne il bollo – mera tassa di possesso – si ritiene che la stessa vada pagata indipendentemente dall’effettivo utilizzo del bene. Per ciò che concerne la polizza assicurativa si può ovviare, nel caso, con la richiesta di sospensione dell’efficacia al proprio assicuratore. Per il tema di deprezzamento della vettura il Giudice sottolinea come questo vada de plano essendo normale che ciò accada.
Quindi non potendo sostenersi la figura del danno in re ipsa (cioè danno risarcibile di fatto, anche se non provato) chi invoca il cd danno da fermo dovrà comprovare:
- di aver subìto effettivamente un danno;
- l’esatto ammontare dello stesso;
- il valore del pregiudizio patito a seguito di quanto dedotto.
Qualora l’ammontare di quanto evidenziato sia non stimato in via esaustiva nel suo preciso ammontare il Giudice valuterà l’entità del risarcimento da accordare e riconoscere in via equitativa.
Qualora a seguito di incidente stradale l’auto riporti danni tali da non poter circolare a chi spetta il pagamento delle spese di traino con il carro attrezzi?
In caso di incidente con ragione (quindi quando la responsabilità del sinistro sia dell’altro conducente) i danni materiali subìti e di cui si abbia diritto a risarcimento da parte della Compagnia assicurativa sono in via di principio sia i costi necessari per la riparazione dell’autovettura sia le spese di traino (da qui importante conservare fatture, scontrini, ricevute, preventivi et similia).
Qualora invece nella malaugurata ipotesi in cui l’automobile sia completamente distrutta al danneggiato, al posto delle spese di riparazione, spetterà il valore commerciale dell’auto (al momento del sinistro) a titolo di risarcimento; altresì le spese di rottamazione e di immatricolazione per il veicolo nuovo e la parte del bollo auto pagata, ma non goduta stante sinistro (talvolta in alcune Regioni si può domandarne parziale rimborso previa istanza al PRA).
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