Diritto Penale

Armi: Classificazione, Custodia e Numero massimo detenibile

Legislazione, classificazione e corretta detenzione

L’acceso dibattito che ruota intorno alle recenti modifiche apportate all’art 52 del c.p., in tema di legittima difesa, ha riportato in auge i dubbi e le perplessità legate alla corretta detenzione delle armi ed in particolare delle armi da fuoco.

Armi: Classificazione, Custodia e Numero massimo detenibile

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L’Italia, infatti è da sempre considerata una nazione molto severa e precisa in tema di armi.

Occorre, dunque, fare chiarezza sull’argomento in modo da evitare spiacevoli conseguenze in caso di controlli o in caso di uno scorretto utilizzo delle armi da parte di terzi.

Legislazione sulle armi

Il nostro ordinamento, in tema di armi, prevede una disciplina abbastanza articolata e non sempre di semplice consultazione ed interpretazione.

La legge 18 aprile 1975, n.110 e ss.mm.ii. (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è di certo la raccolta normativa cardine in tema di armi.

Inoltre,  il nostro Codice Penale (c.d. Codice Rocco) ed il T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) completano la disciplina normativa in tema di armi.

Ovviamente, pur essendo, questi, i principali riferimenti normativi in materia, esistono altre leggi che disciplinano il mondo della armi.

Classificazione delle armi

Innanzitutto occorre disaminare cosa si intende per arma ed individuare, in maniera precisa, quante e quali sono le categorie e le sottocategorie di armi.

Definizione tecnica

Secondo una prima classificazione, di tipo strettamente tecnico, per arma si intende qualunque strumento atto ad offendere per sua naturale destinazione (arma propria) o per le modalità di utilizzo (arma impropria).

Le armi proprie, a loro volta si suddividono in armi da fuoco (pistola, fucile, carabina, ecc.), armi da getto (fionda, lancia, arco, ecc.), da taglio o da punta (coltello, spada, pugnale, ecc.), batteriologiche o chimiche (uranio impoverito, virus, ecc.), congegni esplodenti o incendiari (bombe a mano, bombe incendiarie, ecc.).

Nella categoria delle armi improprie rientrano tutti quegli oggetti o strumenti che, pur avendo destinazione d’uso diversa possono essere usati per offendere (mazze, tubi, chiodi, catene, sfere metalliche, cacciaviti, ecc.).

Definizione giuridica

La definizione giuridica di “arma” ci viene data dal combinato disposto delle norme del codice penale (art. 558 e art. 704), del TULPS e della legge 110 del 1975 e ss.mm.ii.:

  • art. 585 c.p.: per armi si intendono quelle da sparo e tutte le altre la quale la naturale destinazione è l’offesa alla persona;
  • tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali la legge vieta assolutamente il porto, ovvero senza giustificato motivo;
  • le materie esplodenti, i gas asfissianti o accecanti.

La già più volte citata legge 110 del 1975 distingue, inoltre, le armi tipo guerra da quelle comuni da sparo e queste ultime da quelle comuni non da sparo.

Le armi da guerra sono quelle ad elevata potenzialità d’offesa e sono o possono essere destinate al moderno armamento bellico per le truppe, nonché le bombe, gli armamenti chimici, i congegni bellici, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari.

Le armi comuni da sparo sono:

  • i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
  • i fucili con due canne ad anima rigata;
  • i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata;;
  • i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico;
  • i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
  • le rivoltelle;
  • le pistole semiautomatiche;
  • le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Le armi da caccia, ex art. 13 della legge 157 del 1992,

Un’altra categoria, nell’alveo della categoria delle armi da fuoco è, quelle delle armi per uso sportivo (legge 25 marzo 1986, n. 85):

  • quelle riconosciute dal Ministero dell’Interno, su parere della Commissione centrale delle armi;
  • quelle, sia lunghe sia corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

Le armi comuni non da sparo, ai sensi dell’art.4 della legge 110 del 1976, sono invece:

  • le armi bianche come strumenti da punta o da taglio (pugnali, baionette, coltelli, spade, ecc.);
  • gli strumenti per i quali sussiste un divieto assoluto di porto a prescindere dal loro utilizzo (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, ecc.);
  • bastoni animati.

Un’ultima ma non meno importante distinzione è quella che il nostro ordinamento pone tra:

  • armi antiche (art. 2 lett. b, comma 1 della legge 110/75 ed art. 10, comma 1 della stessa legge) sono quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890;
  • armi artistiche quelle che posseggono un particolare pregio estetico per la loro fattura originale, o che provengono da artefici particolarmente noti;
  • armi rare sono quelle armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari (art. 6, d.m. 14 aprile 1982);
  • armi storiche sono quelle legate ad un’epoca determinata, a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale (art. 6, d.m. 14 aprile 1982).

Numero massimo di armi detenibili

Dopo aver individuato le varie categorie di armi riconosciute dal nostro ordinamento, occorre in questa sede fare chiarezza sul numero massimo di armi detenibili.

Secondo la legislazione vigente è possibile detenere legalmente un numero illimitato di armi classificate comuni per uso caccia, lunghe e di calibro specifico; un numero illimitato di fucili da caccia (canna lunga ad anima liscia) n. 8 armi antiche, artistiche o rare di produzione antecedente al 1890; n. 3 armi comuni da sparo e 12 armi classificate come sportive.

Superfluo sottolineare che per detenere legalmente un’arma occorre essere titolare di porto d’armi o, quantomeno essere in possesso di una concessione di nulla osta all’acquisto e detenzione di armi.

Diligenza e corretta custodia delle armi

L’argomento più spinoso e che comporta i maggiori dubbi interpretativi è quello relativo alla corretta custodia delle armi.

Innanzitutto è importante sottolineare in questa sede che chiunque detiene armi e munizioni deve farne denuncia all’autorità di P.S. entro e non oltre le 72 ore successive alla acquisizione della loro disponibilità. L’obbligo de quo della denuncia vige anche nel caso di locazione e comodato , a seguito di cessione gratuita, e per gli eredi da successione per mortis causa.

Non sussiste obbligo alcuno di detenere le  armi presso il luogo di residenza per cui è lecito ritenere che le armi possono essere regolarmente detenute anche presso altri luoghi purché regolarmente denunciate all’autorità di P.S. L’obbligo di denuncia viene meno se le armi sono completamente inefficienti.

La custodia delle armi, a norma l’art. 20 della legge 110/1975 deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Per esempio, quando l’arma è detenuta in una abitazione privata è doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l’accesso a chi non è autorizzato.

La predetta disposizione non indica, però, quali modalità debbano essere adottate dal detentore per la custodia di armi e munizioni.

Orbene, è la giurisprudenza che ci viene in aiuto per meglio definire quando la custodia possa ritenersi diligente.

Secondo una recentissima sentenza del Supremo Collegio (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, 20 marzo 2017, n. 13570) la questione, che ancora oggi è tutt’altro che pacifica, viene risolta stabilendo che tale obbligo (custodia diligente) è adempiuto a condizione che siano adottate in concreto le cautele, proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.

In buona sostanza, secondo gli Ermellini, sarebbe necessario predisporre  cautele tali da impedire che le armi possano entrare facilmente in possesso di terzi, soprattutto se di minore età, o che possano nuocere alla incolumità o alla sicurezza pubblica.

Con precedenti pronunce, la stessa Corte di Cassazione è stata più puntale nell’indicare le modalità di custodia delle armi.

Alla luce di quanto esposto, è sempre consigliabile riporre le proprie armi all’interno di armadietti o vetrine blindate, possibilmente ancorati al pavimento o alle pareti custodendo le chiavi in posti fuori dalla portata di tutti.

Così agendo, anche in caso di furto, sarà semplice, grazie ai segni dello scasso, dimostrare che le armi erano detenute in maniera diligente.

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