Come Eliminare Segnalazioni al Crif e alla Centrale Rischi
A tutti noi sarà capitato, in prima persona, o per interposta, di sentire che un finanziamento anche minimo ti viene negato in quanto risulta qualche segnalazione che ne impedisce l’erogazione.
E a tutti sarà ugualmente capitato di restare inibito di fronte a un tale rifiuto che, spesso e volentieri, non viene compreso in tutti i suo dettagli.
Indice dei contenuti
- 1 Come Eliminare Segnalazioni al Crif e alla Centrale Rischi
- 1.1 LE INFORMAZIONI CREDITIZIE IN ITALIA
- 1.2 Come finiamo in queste Banche dati?
- 1.3 Cosa succede se non firmiamo tale documentazione?
- 1.4 Modalità di accesso al CRIF e alla Centrale Rischi
- 1.5 Quanto tempo restano i dati al CRIF e alla Centrale Rischi?
- 1.6 COSA FARE IN CASO DI ERRATE SEGNALAZIONI
- 1.7 CONCLUSIONI E STRATEGIE
- 1.8 Noi possiamo aiutarti!
Come Eliminare Segnalazioni al Crif e alla Centrale Rischi
Ma come ho chiesto un finanziamento e l’ho pagato ,sono in regola con le rate di mutuo, nessuno mi ha chiesto soldi per arretrati o altro ecc. ecc. sono i pensieri ricorrenti,
Ebbene, non tutto è così semplice, nel mondo creditizio in cui ci troviamo a vivere e nei suoi grovigli di norme ,più o meno chiare, per le persone comuni come noi siamo.
LE INFORMAZIONI CREDITIZIE IN ITALIA
Dovete sapere che in Italia abbiamo un sistema informativo creditizio sostanzialmente di 2 tipi:
il primo, comunemente conosciuto come C.R. (centrale rischi) è gestito direttamente dalla Banca D’Italia ed è obbligatorio per tutti gli operatori dei circuiti bancari e finanziari .
Al di sopra dei 30.000 euro, quindi, gli Istituti di credito e le finanziarie DEVONO segnalare in banca i dati il rapporto in essere e, in caso di sofferenze, anche al di sotto del limite di cui sopra. Trattasi di una sorta di specchio dell’andamento del credito di una persona fisica o giuridica.
Il secondo ,per contro, è rappresentato da altre banche dati privatistiche fra cui la più famosa è quella conosciuta con il nome di CRIF, gestita da EURISC, dove invece le segnalazioni sono di tipo facoltativo e di solito vengono effettuate, al fine di dare evidenza a tutte le posizioni bancarie e non, dei soggetti coinvolti.
Quindi, il sistema CRIF è di tipo facoltativo e non si è obbligati ad effettuare segnalazioni l a sua “comodità” è di tipo conoscitivo ,in bene e in male , dell’andamento del credito di un determinato soggetto.
Bisogna ,infatti, ricordare, a differenza di quanto si può pensare, che il sistema di segnalazione non riguarda solo le posizioni negative o di sofferenza, ma anche quelle positive .
Ci si potrebbe chiedere che utilità può avere la segnalazione positiva, e la risposta è molto semplice : la verifica di un andamento positivo del credito di un determinato soggetto lo può rendere più finanziabile, aumentando la sua affidabilità bancaria.
Come finiamo in queste Banche dati?
Quando stipuliamo un mutuo o finanziamento o altra posizione similare veniamo invitati a firmare il consenso al trattamento dei dati personali e questo comporta che tutte le segnalazioni, positive o negative, vengano censite .
Cosa succede se non firmiamo tale documentazione?
L’unica cosa che cambia nella gestione dei dati è che non potranno venire segnalati i dati positivi, mentre, quelli negativi, verranno inseriti a prescindere.
Tale consenso al trattamento dati può essere sempre revocato ,una volta dato ma, come detto, non ci evita di venire censiti per andamenti negativi dei nostri rapporti bancari e non.
Modalità di accesso al CRIF e alla Centrale Rischi
Per le CR la richiesta viene effettuata presso qualunque sede della Banca D’Italia e anche sul sito della predetta, allegando i nostri documenti d’identità personali o delegando un professionista o anche un terzo a richiederle.
Per le CRIF la richiesta viene effettuata presso la sede della Società, con raccomandata, mail o fax ed è possibile anche la richiesta on line, sempre allegando i propri documenti personali o su delega apposita .
Pochi sanno che entrambi i servizi di richiesta di accesso alle Banche dati sono gratuiti e che è un diritto del consumatore avere i riscontri .
Noterete che in caso di richiesta di accesso alla CRIF vi viene allegato ,insieme alla risposta, un bollettino di conto corrente postale con una somma che, tuttavia, non è OBBLIGATORIO versare, trattandosi, come detto di un servizio gratuito.
Quanto tempo restano i dati al CRIF e alla Centrale Rischi?
In primo luogo il ritardo o mancato pagamento di una sola rata , non dovrebbe essere segnalato .
Dalle due rate in su le cose cambiano.
Dopo due rate non pagate bisognerà attendere un anno per la cancellazione da quando i pagamenti sono regolari.
Dalle tre rate i tempi saranno di 24 mesi .
Sono 36 i mesi in caso di posizioni non adempiute a decorrere dall’estinzione naturale del rapporto.
Esistono poi segnalazioni che riguardano le richieste di finanziamento o mutui che potranno permanere per 6 mesi, mentre le domande rifiutate o rinunciate potranno permanere per non più di un mese, sempre dalla comunicazione del rigetto o rinuncia.
COSA FARE IN CASO DI ERRATE SEGNALAZIONI
La richiesta di rettifica andrà fatta o al gestore della Banca dati o ,meglio, direttamente all’Ente segnalatore anche perché il gestore dei dati dovrà sempre far riferimento a chi ha effettuato la segnalazione, che ne è anche il responsabile.
In caso non si ottemperi alla richiesta di rettifica per errata o incompleta segnalazione sarà possibile il ricorso al garante della privacy che potrà ordinare le rettifiche o cancellazioni in caso di inottemperanza.
Molto spesso si sente parlare anche di oscuramento dei dati in attesa che le informazioni in contestazione vengano aggiornate o confermate. In realtà il termine è improprio.
Quando all’Ente segnalatore viene richiesto l’aggiornamento di una segnalazione ritenuta errata, questo ha 15 giorni di tempo per riscontrare la richiesta, se ciò non dovesse avvenire il gestore della Banca dati ha l’obbligo di oscurare la segnalazione ,e ciò al fine di non pregiudicare il diritto del consumatore.
Cosa succede se si verificano errori nelle segnalazioni o il mancato rispetto dei tempi di permanenza^?
Trattandosi di un comportamento doloso o gravemente colposo da parte dell’ente segnalatore e del gestore a seconda di errori nel contenuto o nei tempi di permanenza ,ci sarà una responsabilità extracontrattuale a loro carico ex. art. 2043 c.c. con obbligo al risarcimento dei danni patiti dal consumatore,.
CONCLUSIONI E STRATEGIE
In conclusione, bisogna prestare molta attenzione alle posizioni di tipo finanziario che ci riguardano e conoscere i termini di permanenza delle segnalazioni , ad esempio nel caso di un saldo e stralcio, trattato diversamente da un’estinzione tombale.
Quando si tratta con una Banca o una finanziaria bisogna farsi rilasciare dichiarazioni idonee a garantirci la miglior segnalazione possibile o sua cancellazione, ai fini del successivo accesso al credito.
Un’ultima considerazione riguarda la differente gestione dei dati da parte di C.R. e CRIF.
Come abbiamo visto in Crif vengono segnalati ritardi o mancati pagamenti.
La CR per contro recepisce tutti gli andamenti di un rapporto bancario in corso ma, ad esempio, non basta il mancato pagamento di due o più rate di un mutuo, per passare la posizione a sofferenza.
L’intermediario ha l’ obbligo e dovere di fare una valutazione complessiva della situazione prima di inoltrare alla Banca d’Italia / CR la segnalazione più appropriata, rispondendo dei danni in caso di errate segnalazioni .
I dati in CR inoltre possono permanere non più di 36 mesi dall’estinzione del rapporto e questo per spiegare come lo storico di un soggetto non possa mai andare più indietro di tale termine.
Poi è risaputo che proprio così non funziona ,e talvolta ci troviamo a dei dinieghi su affidamenti o altro del tutto inspiegabili ,se non fosse che i dati inseriti molto spesso rimangono visibili e accessibili ben oltre i tempi indicati.
Attualmente è in aumento il contenzioso su errate o incomplete segnalazioni, vista l’estrema difficoltà all’accesso al credito ,dovuta al proliferare di dati sensibili acquisiti e alla non corretta e tempestiva gestione degli stessi .
Noi possiamo aiutarti!
Se hai subito un diniego nella concessione di un prestito, di un mutuo o di un altro finanziamento.. o se sei presente in CRIF e Centrale Rischi… noi possiamo aiutarti!
Puoi richiedere una consulenza legale personalizzata ad un nostro avvocato al quale potrai esporre la tua particolare problematica e che ti saprà consigliare la soluzione migliore (ad es. procedere alla rimozione delle segnalazione e dei tuoi dati dal CRIF e della centrale rischi, richiedere le rettifiche per errate segnalazioni, etc)
Puoi trovare l’elenco delle nostre consulenze su questa pagina: Consulenze SubitoAvvocato.it (se non sai quale consulenza personalizzata scegliere puoi chattare con un nostro operatore in tempo reale).
Molte volte i problemi si risolvono in via stragiudiziale (e cioè al di fuori di un procedimento in tribunale che si rivelerebbe lungo e costoso) semplicemente inviando una lettera o una diffida.
Solo qualora i tentativi bonari non dovessero andare a buon fine, potrai scegliere un nostro avvocato per andare in via giudiziale davanti ad un giudice.