Diritto Civile

Negozio Fiduciario: qual è l’efficacia della dichiarazione unilaterale del fiduciario?

Negozio Fiduciario: qual è l’efficacia della dichiarazione unilaterale del fiduciario?

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Cosa si intende per negozio fiduciario?

Il negozio fiduciario è un istituto non positivizzato dal nostro ordinamento, esso, infatti, è stato, per così dire, il risultato di una rielaborazione e ricostruzione operata sia giurisprudenziale che dottrinaria.

Nello specifico, il negozio fiduciario si realizza quando un soggetto detto “fiduciante”, con un primo negozio traslativo, trasferisce o fa trasferire ad un terzo detto “fiduciario” una situazione giuridica; il fiduciante, oltretutto, diverrà, così, titolare di una posizione giuridica meritevole di tutela.

A tale negozio si aggiunge un patto, solitamente segreto, il cd “pactum fiduciae”, che ha l’effetto di obbligare il fiduciario a seguire una serie di prestazioni e/o disposizioni imposte dal titolare effettivo della  posizione giuridica sottesa (fiduciario).

Sennonché, il patto fiduciario ha il fondamentale di piegare il negozio traslativo al conseguimento di uno scopo ulteriore rispetto al mero trasferimento di un diritto o di una situazione giuridica.

Il vincolo giuridico prodotto dal patto fiduciario farà si che il fiduciario sia tenuto ad agire secondo le prescrizioni impartite dal fiduciante, e il conseguente effetto giuridico derivante, dalla sottesa situazione giuridica, potrà favorire anche un terzo beneficiario.

A titolo meramente esemplificativo, costituisce un negozio fiduciario “ il patto con cui il marito fa acquisire alla moglie un immobile elargendole il denaro per l’acquisto – con il precipuo scopo di celare a terzi la propria consistenza patrimoniale – e che quest’ultima sia obbligata a ritrasferirgli l’immobile”. (Cass. Civ. 15 maggio 2014 n. 10663)

E’ evidente che, il negozio traslativo nasconde un patto fiduciario segreto, difatti, l’acquisto effettuato dalla moglie con il denaro del marito sarà finalizzato alla  restituzione dell’immobile dopo che quest’ultimo abbia realizzato lo scopo derivante dall’atto dispositivo, nello specifico, nascondere a terzi le proprie sostanze patrimoniali.

La dottrina si è interrogata sulla qualificazione giuridica del negozio fiduciario. Nello specifico, ha affermato che si tratterebbe di un’operazione complessa contraddistinta da due negozi giuridici aventi causa unitaria.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il negozio fiduciario è costituito strutturalmente da due negozi: l’uno ha natura traslativa, l’altro avente natura obbligatoria; entrambe le operazioni negoziali sono caratterizzate da una causa unitaria – per l’appunto, causa fiduciaria – impressa all’operazione dal c.d. “pactum fiduciae”.

Infatti, nel caso in cui fra due o più parti dovesse intercorrere un negozio fiduciario, composto da più fattispecie negoziali, l’accordo che descrive l’intera operazione connoterebbe questi ultimi di una causa unitaria definita causa fiduciae.

Il programma fiduciario si presta ad essere realizzato mediante una pluralità di negozi quali: la compravendita, la girata cambiaria o il contratto di conto corrente.

Abbiamo chiarito sopra che il negozio fiduciario mette capo ad una operazione negoziale formalmente articolata in più negozi, ma sostanzialmente a carattere unitario. Tuttavia, solo laddove il programma fiduciario non dovesse realizzarsi, ebbene, solo in questo caso, l’interprete sarebbe autorizzato a scindere le due fattispecie negoziali in cui si articola il programma fiduciario, al fine di sopperire alla mancata realizzazione del programma medesimo.

Qual è la forma richiesta per il negozio fiduciario?

Secondo una prima impostazione giurisprudenziale, il negozio fiduciario si qualificherebbe come un contratto – al pari del contratto preliminare – suscettibile di esecuzione in forma specifica attraverso l’azione prevista  dall’art 2932 c.c.

Conseguentemente, il fiduciante, nel caso di inadempimento da parte del fiduciario. potrà ottenere una sentenza costitutiva, obbligando quest’ultimo ad eseguire gli adempimenti derivanti  dal pactum fidcuiae.

Per di più, secondo questo indirizzo ricostruttivo, il patto fiduciario al pari del contratto preliminare necessiterebbe del requisito della forma prevista ad substantiam per al contratto traslativo cui accede il pactum fiduciae.

Per contro, un altro orientamento qualifica il negozio fiduciario alla stregua di un mandato con rappresentanza.

Di recente, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 c.c., si è stabilito che, nel mandato con rappresentanza avente ad oggetto la compravendita di immobili, soltanto la procura è sottoposta all’onere della forma scritta, mentre il mandato può avere una forma diversa.

Per tali ragioni, anche il mandato privo della forma scritta, provato attraverso un atto unilaterale ricognitivo è idoneo a fondare la domanda ex art. 2932 c.c. .

Conseguentemente, se si estendesse la disciplina del mandato avente ad oggetto la compravendita di immobili, al negozio fiduciario, si dovrebbe ritenere non necessario il requisito della forma scritta ad substantiam del patto fiduciario medesimo; tale impostazione consentirebbe l’applicazione del rimedio ex art.2932 c.c. anche al negozio fiduciario.

La dichiarazione unilaterale del fiduciario ha natura obbligatoria?

In un caso sottoposta all’attenzione della Corte di legittimità, essa ha avuto modo di affermare che costituisce negozio fiduciario “il patto con cui il marito fa acquisire alla moglie un immobile – con il precipuo scopo di celare a terzi la propri consistenza patrimoniale – elargendole il denaro per l’acquisto, e che quest’ultima sia obbligata a ritrasferirgli l’immobile”. (Cass. Civ. 15 maggio 2014 n. 10663).

Sempre, secondo quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, nel negozio fiduciario la dichiarazione scritta contenete un impegno che nasce come atto unilaterale, e che come atto unilaterale è dotato di una propria autonomia, può costituire fonte di  obbligazioni in quanto volto ad attuare l’impegno fiduciario.

Conseguentemente, nel caso di inadempimento del pactum fiduciae, il fiduciante potrà ottenere una sentenza costitutiva e obbligare al fiduciario a ritrasferire l’immobile al fiduciante.

Nell’iter argomentativo della sentenza, la Corte ribadisce la valenza della dichiarazione ricognitiva unilaterale del fiduciario, tesa alla restituzione del bene, la quale si qualifica come dichiarazione autonoma rinvenibile nella c.d. causa fiduciae, suscettibile di assurgere a canone di dichiarazione con effetti obbligatori.

Difatti, sebbene la promessa unilaterale tesa alla restituzione del bene non produce effetti obbligatori secondo l’art. 1987 c.c., quest’ultima acquisirebbe efficacia vincolante ex art 1333 c.c., qualora fosse inserita all’interno di un altro contratto valido.

Secondo un giurisprudenza ormai dominante, le promesse unilaterali e le ricognizioni di debito  hanno soltanto un affetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, e  comportando un’ inversione dell’onere della prova, esonerano il destinatario della promessa dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale.

Quali sono le azioni esperibili dal fiduciante?

Qualora l’obbligazione assunta dal fiduciario sia quella di ritrasferire un diritto reale immobiliare, il creditore, in difetto di uno spontaneo adempimento, potrà ottenere dal giudice una sentenza che tenga luogo dell’atto traslativo.

In conclusione, l’art 2932 c.c., infatti, potrà essere utilizzato non soltanto in un contratto preliminare di vendita cui non abbia fatto seguito il contratto definitivo, ma anche in presenza di un impegno unilaterale che abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà  di un immobile.

Pertanto, la dichiarazione scritta, contenente l’impegno assunto dalla moglie a ritrasferire il bene al marito, pur non rientrando nei requisiti di forma del cocoercibile dell’azione ex art 2932 c.c. .

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