Ad ognuno di noi sarà capitato di parcheggiare la propria auto in modo non proprio corretto o, addirittura, ci sarà successo che ci sia stato impedito di lasciare il nostro stallo trovandoci bloccati dall’auto di qualcun’altro.
Indice dei contenuti
Parcheggio e Violenza Privata
Se questo comportamento ci è sempre sembrato incivile e, di certo, scorretto, potrebbe essere utile sapere che il “parcheggio selvaggio” spesso costituisce reato.
Il reato di violenza privata
L’art. 610 del codice penale, rubricato “Violenza privata” sanziona la condotta di chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, con la reclusione fino a 4 anni.
Per violenza o minaccia, in questo contesto, si intende un concetto molto ampio che abbraccia un esteso ventaglio di ipotesi che prescinde dai mezzi utilizzati e che possono essere diretti anche a cose o soggetti diversi dalla vittima.
La violenza può essere propria o impropria.
La violenza propria invece è quel comportamento che comporta l’impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.
Per violenza impropria si intende l’utilizzo di un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà di un soggetto, annullandone la capacità di azione o determinazione.
La minaccia, invece, è la prospettazione, da parte di terzi, di un male ingiusto e rilevante.
La pena aumenta se se la violenza o la minaccia sono commesse con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; con scritto anonimo, in modo simbolico, valendosi della forza di intimidazione che deriva dall’appartenenza ad associazioni segrete.
Perché si configuri il reato occorre, inoltre, che la condotta posta in essere dall’agente debba essere illegittima e non giustificata.
E’ importante sottolineare che tale disposizione trova fondamento nella necessità di reprimere fatti di coercizione non contemplati in altre norme, così da tutelare la libertà morale, fisica e di locomozione dei soggetti.
Appare chiaro, dunque, che il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà personale, intesa come libertà morale e psichica, contro ogni turbativa da parte di terzi.
Il dolo è generico e presuppone che l’agente abbia la conoscenza e la volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere un qualche atteggiamento o una qualche cosa. Ciononostante anche la semplice noncuranza, disattenzione o dimenticanza può portare all’incardinarsi di un procedimento penale.
Il parcheggio – reato e la giurisprudenza
Abbiamo capito che bloccare la parte offesa con la propria auto configura un comportamento penalmente rilevante in quanto limitativo dell’autodeterminazione della vittima.
La giurisprudenza ha, infatti, più volte decretato la condanna di automobilisti indisciplinati per aver impedito alle loro vittime di autodeterminarsi, costringendole a tollerare i loro parcheggi selvaggi.
Già nel 2005, con sentenza n. 24612, gli Ermellini avevano stabilito che ogni volta che un soggetto tiene una condotta idonea a costituire una forma di coazione che non costituisce un più grave reato, deve ritenersi integrata la violenza privata. Nel caso di specie, il soggetto condannato aveva parcheggiato la propria auto in doppia fila, bloccando un’auto altrui, rifiutando si spostarla nonostante le reiterate richieste della vittima.
Ancora, nel 2013 e nel 2014, rispettivamente con le sentenze n. 8425 e n. 32720, il Supremo Collegio, ha sancito l’illiceità del comportamento di chi ostruisce l’unica via di uscita da un fondo con il proprio veicolo, o di chi parcheggia la propria auto dinanzi a un fabbricato, bloccando il passaggio e impedendo l’accesso, in quanto “ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione“.
Può integrare il reato di violenza privata, inoltre, parcheggiare troppo vicino a un’altra auto.
A stabilirlo è sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 53978 del 2017. Nella città di Messina un automobilista facendo uso improprio della propria autovettura, la parcheggiava nei pressi di un’altra auto sulla quale sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato, costringendolo scendere da lato passeggero.
Infine, appare di fondamentale importanza, citare la sentenza n. 17794 del 2017, con la quale i Giudici di Legittimità hanno affermato che configura il reato di violenza privata anche il parcheggio nello spazio riservato ai disabili. In questo caso la “violenza” consiste nell’impedire alla persona offesa, occupando uno spazio a questa riservato, di parcheggiare la sua vettura.
Lo stesso principio viene, infine ribadito con una sentenza di settembre 2018.
Anche all’interno del parcheggio condominiale, parcheggiare l’auto in maniera scorretta può costare parecchio caro. La sentenza n. 1912 del 2018 è chiara: parcheggiare erroneamente l’autovettura impedendo al vicino di effettuare agilmente la manovra, configura il reato di cui all’art. 610 c.p.
Nel caso di specie, un condomino aveva parcheggiato la propria autovettura in maniera tale da rendere estremamente difficoltosa, o addirittura impossibile, la manovra del vicino nel parcheggio a lui riservato.
Per quanto sopra esposto, si può affermare con estrema lucidità e sintesi che, ad avviso della Suprema Corte, il tratto qualificante e comune delle fattispecie analizzate è quello di esercitare una ingerenza sulla persona offesa, la quale, per effetto di tale intrusione nella sua sfera di libertà , qualunque sia il mezzo utilizzato, purché idoneo, è posta nelle condizioni di subire una situazione che non corrisponde alla propria volontà.
Limiti temporali
Con una recente sentenza (la sent. n. 5358/18 del 05/02/2018) la Corte di Cassazione, riprendendo un ormai granitico orientamento, che bloccare il passaggio con l’auto, anche per pochi minuti, configura il reato. Nel caso discusso nella predetta pronuncia, vi era stato un alterco tra due automobilisti nato per motivi inerenti la circolazione stradale. Uno dei due automobilisti, per ripicca blocca la vettura altrui per quasi una decina di minuti, così da impedire all’altro automobilista di ripartire con la propria auto.
Cosa può fare la persona offesa?
Qualora la vostra auto sia bloccata o vi sia impedito il passaggio a causa di un’altra vettura illegittimamente parcheggiata o qualora vi si dovesse presentare una qualsiasi delle situazione descritte nelle sentenze sopra riportate è bene, innanzitutto, mantenere la calma ed invitare il trasgressore ad interrompere la propria azione. Nel caso in cui la vostra istanza non dovesse essere accolta, il consiglio è quello di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e di scattare delle fotografie da utilizzare, successivamente, in sede di un eventuale giudizio in seno al quale, con l’ausilio di un difensore, potrete costituirvi parte civile al fine di ottenere il giusto risarcimento per i danni morali e materiali subiti.
Noi possiamo aiutarti!
Se credi di aver subito un danno per una parcheggio selvaggio che ti ha impedito di svolgere le tue attività o per qualsiasi altra evenienza ricollegata a fatti simili, puoi richiedere una consulenza personalizzata.
Puoi richiedere una consulenza legale personalizzata ad un nostro avvocato al quale potrai esporre la tua particolare problematica e che ti saprà consigliare la soluzione migliore (ad es. inviare una lettera di diffida, intimare l’interruzione di pagamenti non dovuti, etc)
Puoi trovare l’elenco delle nostre consulenze su questa pagina: Consulenze SubitoAvvocato.it (se non sai quale consulenza personalizzata scegliere puoi chattare con un nostro operatore in tempo reale).
Molte volte i problemi si risolvono in via stragiudiziale (e cioè al di fuori di un procedimento in tribunale che si rivelerebbe lungo e costoso) semplicemente inviando una lettera o una diffida.
Solo qualora i tentativi bonari non dovessero andare a buon fine, potrai scegliere un nostro avvocato per andare in via giudiziale davanti ad un giudice.