Diritto di Famiglia

Affidamento dei figli minori al padre

Entriamo oggi con la tematica di questo articolo in un campo davvero “minato”; comparto di diritto di famiglia, coppia sposata o meno poco importa, dove nel caso di crisi e rottura conclamata si debbano decidere equilibrio e sorte dei figli.

Spesso in una difficoltà emotiva, di relazioni e con dialogo arrivato al capolinea.

Affidamento dei figli minori al padre

affidamento esclusivo figli minori al padre

Quindi risulterà chiaro sia agli addetti ai lavori sia al comune lettore che non si possa comunque prescindere da implicazioni psicologiche, relazionali, di empatìa e di saggezza pratica; ogni situazione per lo più costituendo un mondo a parte sul quale intervenire senza nè bacchetta magica nè verità assolute. Sentimenti e diritto ancora una volta si confondono ed interagiscono.

Adattare quindi il dettato normativo al caso concreto; tenendo presente esigenze, età della prole, modelli e stili di vita.

Percezioni culturali ed effettività di collaborazione: pur non essendo più coppia occorre tentare di essere affidabili e simbiotici genitori.

Tutto molto complicato; questo il primo pensiero. Tuttavia da qualche parte occorrerà iniziare e la tematica dell’affidamento dei figli, certamente, risulta il più sentito ed importante scoglio da affrontare.

Ancora prima della Legge e Riforma sulla filiazione (anno 2012) la Legge N. 54/2006 aveva modificato le norme contenute nel codice civile per quanto attiene separazione dei coniugi, affidamento e mantenimento dei figli minori; prevedendo espressamente l’applicazione della disciplina così strutturata anche in caso di divorzio e di procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.

Viene così di fatto recepito nella legislazione italiana il cd “principio della bigenitorialità” come diritto/conquista da parte del minore; in base a ciò, pertanto, l’affidamento come regola generale deve contemplare una condivisione tra i due genitori non significando che, comunque, non si debba individuare una residenza prevalente per la sua stabilità.

In Italia sia per mentalità e cultura sia per prassi dei Giudici si è pressochè assistito ad una tendenza all’applicazione della cd “maternal preference” nonostante evoluzioni comportamentali e di modelli sociali. In effetti, soprattutto in considerazione all’età dei figli, il modello culturale e di riferimento ha quasi sempre trovato una collocazione principale – ideale e pratica – presso il domicilio materno; anche se il padre avesse eccellenti capacità organizzative e di riferimento.

Nell’ultimo decennio peraltro, in concomitanza sia di un’evoluzione giurisprudenziale sia di un oggettivo mutamento dei cd “modelli di famiglia” il principio della piena bigenitorialità ha condotto – sempre per mutuare istituti inglesi – al cd modello di “gender neutral child custody law”. In pratica, insomma, il Giudice nel valutare l’affidamento dei figli dovrà ispirarsi ad un criterio di neutralità del genitore affidatario; potendo essere sia la madre sia il padre in base all’effettivo esclusivo interesse del minore.

Ecco che quindi negli ultimi lustri soprattutto la giurisprudenza di merito ha trovato orientamenti in concreto volti a tutelare la figura paterna anche in presenza di figli ancora piccoli; valutando la possibilità di una cornice di riferimento di tempistica che, seppur ridotta a quantità di frequentazione, potesse contemplare una significativa condivisione di ruoli ; ancorchè in caso di bambini in tenera età.

Con ciò quindi sopperendo spesso a lacune e problematiche relazionali tra adulti; valutando che la effettiva genitorialità si impari, infatti, solo proprio potendo svolgere il proprio compito genitoriale seppur in coppia ormai non più convivente.

Affidamento esclusivo dei figli minori

Da quanto sin qui spiegato nella maggior parte dei casi il Giudice, come certamente auspicabile, propenderà per l’adozione di un provvedimento di affidamento condiviso; così da poter garantire e cercare di mantenere da parte dei figli un legame significativo con entrambe i genitori.

Talvolta è tuttavia chiaro che la particolarità della situazione e la distonìa sottesa a rapporti complicati non possano condurre a questo percorso; dovendosi necessariamente trovare strada alternativa il più possibile indolore ed in grado, sempre e comunque per quanto la concretezza delle dinamiche familiari consenta, di assicurare rapporti equilibrati e continuativi con tutti e due i genitori.

L’art. 337 quater del codice civile (introdotto con la Riforma del 2013) stabilisce pertanto che, alla stregua di un provvedimento motivato, il Giudice possa disporre l’affidamento dei figli ad un solo genitore; nell’ipotesi in cui emerga dagli atti di causa e dalla fattispecie in concreto un interesse a ciò da parte del minore. Dovendo tener ben presente che ogni figlio abbia il dovere /diritto di ricevere cura, educazione, istruzione, amore ed accudimento da ogni genitore e, possibilmente, dai rispettivi parenti.

Come già accennato nell’ultimo decennio anche i Tribunali hanno quindi contemplato la possibilità di affidamento esclusivo di figli minori al padre; in un’ottica di direzione di valutazione obiettiva e paritaria dei ruoli.

Certamente devono sussisterne i presupposti; valutando chi in concreto nella quotidianità si sia organizzato magari lavoro/carriera così come accudimento e chi si sia occupato di incombenze pratiche a scapito del proprio tempo libero.

Sarebbe impossibile elencare faccende e vicende dal biberon al Liceo: insomma dal cambiare i pannolini in poi il ruolo significativo affettivo ed il modello di riferimento può essere assunto, per le più svariate ragioni, anche dal padre.

Chiaro sia radicata per natura e cultura la percezione del ruolo materno quale quello preponderante e fondante; della personalità e del rapporto a specchio in età adulta.

Tuttavia, come detto, ogni situazione ed ogni vicenda (sia giudiziaria sia umana) costituisce un mondo a sè stante; una scacchiera di rapporti, emozioni e sentimenti unici e da regolamentare secondo concretezza e saggezza. Almeno per quanto possibile.

Se quindi ad un’analisi obiettiva della fattispecie risulterà il padre essere il genitore di riferimento e maggiormente “garante” della stabilità affettiva ed educativa dei minori il Tribunale non potrà che decidere in tal senso; affidamento dei figli in via esclusiva laddove si veda a ciò interesse predominante dei figli pur in costanza di idoneità genitoriale (e quindi rapporto di frequentazione/accudimento) da parte della madre.

Sull’idoneità genitoriale e sugli elementi decisivi a contemplare ciò par chiaro si debba rinviare alla tematica di lunghe e complesse perizie/consulenze di natura psicologica, terapeutica e di medicina legale.

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AL PADRE: QUALCHE CASO PRATICO

Alcune pronunce da parte di differenti Tribunali che hanno visto tale determinazione.

Corte di Cassazione – sentenza N. 18867/2011 – affidamento della figlia al padre non per incapacità ed inidoneità da parte della madre, ma per il desiderio costante e pervicace manifestato da parte della figlia di poter vivere e relazionarsi in via principale con il padre. Da qui affidamento in via esclusiva della figlia pre-adolescente al padre – valutata incapacità della coppia genitoriale di intervenire sulla disarmonìa del rapporto madre/figlia – con incarico da parte dei Servizi Sociali di valutare frequentazione e riavvicinamento mediante visite” protette”.

Si consideri a corollario che il minore infradodicenne possa essere sentito dal Giudice – qualora se ne ravvisino motivazioni – anche sulla scelta della scuola da frequentare.

Corte di Cassazione – sentenza N. 26122/2013 – affidamento esclusivo delle figlie al padre con collocamento presso la nonna paterna seppur trasferitasi in Argentina. Tale pronuncia vedeva una declaratoria sorretta da conclamata “instabilità affettiva” da parte della madre ; tale considerazione dai risvolti “clinici” in virtù di comportamenti anaffettivi ed ancorchè contraddistinti da compulsività relazionale (relazioni amorose con altri uomini e nascita di figli da partners diversi). In definitiva, pertanto, tali scelte laddove un genitore di fatto divenga “dannoso” per una serena ed armonica crescita soprattutto a seconda dell’età e maturità del figlio minore.

ALIENAZIONE PARENTALE ACCERTATA ED AFFIDO ESCLUSIVO DEI FIGLI AL PADRE

Caso emblematico su affidamento dei figli al padre con collocazione provvisoria ( inizialmente semestrale) e sino a risoluzione delle problematiche presso una Struttura specializzata ; al fine di riparare i danni da cd “alienazione parentale” subìta.

Nuovamente importante notare la componente psicologico-giuridica al fine di tentare di risolvere distonìe comportamentali tra genitori ; caso di scuola sull’applicabilità del disposto di cui al menzionati artt. 337 ter e quater codice civile.

Tribunale Civile Cosenza – Sez. II anno 2015. Nel caso di specie entrambi i genitori, al termine della loro relazione contraddistinta da ambivalente figura materna, domandavano l’affido in via esclusiva dei figli minorenni. Ne scaturiva contenzioso corredato da denunce di presunti abusi (in via di ipotesi perpetrati dal padre) con ogni altra disamina condotta per vie di CTU a carattere psichiatrico.

Dalla medesima perizia emergeva un quadro abnorme con deviazione dalla realtà indotta da suggestioni e circostanze di comodo da parte della figura materna. Racconti stereotipati senza alcuna compartecipazione emotiva da parte dei figli; per lo più pedine inconsapevoli del genitore e del nucleo familiare d’origine.

Nasceva una particolare sintesi /descrizione dei rapporti endo-familiari da parte della CTU; tale da consentire di poter concludere per un “condizionamento emotivo programmato” della madre nei confronti dei figli teso a svilire e logorare la figura paterna in ogni sua proiezione.

Pratica e psicologica. Diagnosi di vero e proprio “disturbo relazionale e comportamentale” tale da assumere le caratteristiche dell’alienazione parentale compiuta contro il padre.

L’alienazione trovava compiutezza di esecuzione laddove i figli, con l’intervento ed il cd “lavaggio del cervello”, arrivavano ormai a confondere la figura paterna con il nuovo compagno della donna; denigrando il genitore e non riconoscendo più allo stesso alcun ruolo nè sul piano affettivo nè sul piano educativo di riferimento. Quindi eziologia per antonomasia della sindrome (PAS) cioè la plasticità psicologica nel sostituire le figure di riferimento naturali in età infantile con altre estranee di comodo.

Dal complesso e paradossale contesto e dall’elaborato peritale decisione di tal fatta; monitoraggio con visite “protette” e collocazione dei minori presso Struttura di pseudo -riabilitazione per un iniziale periodo di mesi 6.

Con monitoraggio successivo da parte degli Assistenti Sociali indicati dal Tribunale al quale gli stessi dovranno riferire attraverso relazioni dal cronoprogramma certo e dalla tempistica indicata in ordinanza. Addivenendo, nel caso, a registrazione e disamina delle visite.

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