Diritto di Famiglia

Affidamento dei Figli ed Assegnazione Casa Coniugale

Il tema non è di poco conto; creatasi voragine di stabilità familiare sotto il profilo emotivo e quotidiano occorre considerare e decidere chi potrà o dovrà continuare a vivere con i figli nella casa familiare.

Affidamento dei Figli ed Assegnazione Casa Coniugale

Certamente avendo il dato una connotazione sia pratico/economica sia affettivo/emotiva.

Conservazione dello stesso stile vita, analogo ambiente, abitudini ed idea di stabilità: ciò che, insomma, contraddistingue una quotidianità oggetto di differenti disamine.

Affidamento dei Figli ed Assegnazione Casa Coniugale

Vengono infatti in tale contesto, già di difficile univoca lettura, a scontarsi esigenze diverse ed antitetiche; da un lato quella del coniuge (magari non proprietario dell’unità immobiliare) che vorrebbe continuare a risiedere nella casa centro delle proprie abitudini ed affetti e dall’altro la controparte (magari proprietaria dell’immobile) che vorrebbe veder tutelato anche il diritto reale di spettanza.

Nel caso di cui si controverte nel presente articolo, cioè connubio affidamento figli /assegnazione casa familiare, ecco che risulta evidente il dover contemperare spesso opposte esigenze; primario interesse dei figli a mantenere il proprio habitat e tutela dei diritti reali immobiliari.

Chiaro che il discorso a seconda dell’età della prole assuma implicazioni importanti; identità personale, affezione ad un luogo, frequentazione della stessa Scuola e gruppo di amici.

Prima della novella del 2006 l’assegnazione della casa coniugale da parte dei Tribunali era strettamente connessa alla scelta del coniuge a cui affidare i figli; senza quindi tenere in debito conto l’esistenza di diritti reali (eventuali) da parte di uno dei genitori o di terzi.

Il legislatore non ha fornito una precisa definizione della casa familiare; per prassi si intende la stessa come centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza . In accezione anche psicologica, quindi, il nucleo domestico stabile ed abituale. Il luogo, insomma, dove per lo più si è svolta la routine quotidiana. Concetto spesso inviso se associato ad abitudine e sedentarietà, ma in realtà “comfort zone” di ognuno di noi.

Presupposti dell’assegnazione della casa coniugale

La determinazione dei presupposti che condizionano l’attribuzione del diritto di abitare la casa coniugale (specie qualora l’immobile non sia in comproprietà ) costituisce una delle principali problematiche su cui i Giudici divergono nelle loro decisioni.

Allo scopo di creare un’armonizzazione della disciplina, comunque in divenire ed in evoluzione alla stregua di tutto il comparto del diritto di famiglia ivi compresa tematica della filiazione e rapporto figli/genitori, attraverso il D. Lgs. N. 154/2013 si è quindi cercato di inserire un corpo normativo per lo più omogeneo a cui far riferimento. Le nuove disposizioni di cui agli artt. da 337 bis a 337 octies del codice civile diventano quindi le disposizioni di riferimento relative all’ esercizio della responsabilità genitoriale per tutti i tipi di controversie insìte nella separazione ovvero divorzio della coppia.

In primis in tema di assegnazione della casa coniugale la finalità resta quella di tutelare i figli; il Giudice tenendo tuttavia conto nella decisione della regolamentazione e natura dei rapporti patrimoniali /economici tra genitori.

Anche quindi considerando l’eventuale titolo esclusivo di proprietà.

Il diritto al godimento, tuttavia, viene meno laddove l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo vincolo matrimoniale.

In presenza di figli di età minore ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro – entro 30 giorni – l’eventuale cambiamento di residenza o di domicilio.

Certamente in via pratica si delinea giurisprudenza per lo più sottesa a due interpretazioni.

Ergo: la presenza di figli (minori od anche maggiorenni) costituisce condizione essenziale per il Giudice al fine di emanare un provvedimento di assegnazione della casa in sede di separazione o divorzio ?

L’assegnazione viene posta in essere de plano anche in caso di assenza di figli (ad esempio per riequilibrare una situazione economica non allineata della coppia)?

Il panorama di giurisprudenza non è a tutt’oggi univoco trovando presso i locali Tribunali decisioni tra loro in antitesi; valutando peraltro di recente quale leit motiv la necessità del binomio assegnazione casa tout court/affidamento figli.

Qualificare la posizione giuridica del coniuge cui sia assegnata la casa familiare assume particolare importanza nel caso in cui l’altro coniuge sia proprietario e/o comproprietario dell’immobile.

A tutela dell’assegnatario viene previsto espressamente ex lege la trascrizione del provvedimento nei Registri Immobiliari; tale pubblicità (rectius con data certa) al fine di rendere lo stesso opponibile a terzi soggetti che dovessero acquistare diritti sull’immobile.

Revoca del provvedimento

Sia dottrina sia giurisprudenza sono concordi nel trovare criticità in merito alle due già accennate cause di revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare; cioè laddove l’assegnatario non abiti o cessi di risiedere nella casa coniugale oppure nell’ipotesi in cui conviva con altra persona more uxorio (convivenza di fatto) ovvero contragga nuovo matrimonio.

Sembra logico constatare che nelle ipotesi citate, in realtà, il diritto di stabilità a tutela della prole venga sacrificato sulla base di scelte dei genitori che non dipendono assolutamente da sua volontà e/o necessità.

Per esaustività di discorso sembra altresì utile accennare alla circostanza volta a presentare istanza di ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati dal Tribunale; cioè il cambio di residenza o di domicilio da parte dell’altro genitore qualora lo stesso sia idoneo ad interferire con le modalità dell’affidamento medesimo (ad esempio per la distanza dall’abitazione dell’altro genitore trasferitosi fuori città).

Caso Concreto

Tribunale di Milano Sez. IX – sentenza N. 3439/2013. In tema di assegnazione della casa familiare il titolo ad abitare per il coniuge, strumentale alla conservazione della comunità domestica, deve giustificarsi esclusivamente nell’interesse della prole . In un’ottica di tutela morale e materiale; pertanto in assenza di figli minori o maggiorenni, non economicamente indipendenti/autosufficienti, la casa coniugale non può venire assegnata.

Con detta decisione si rigettava la domanda di assegnazione di tal fatta da parte del richiedente non sulla base delle necessità del figlio convivente, bensì in relazione ad una divisione dei beni operata dai coniugi – con separato accordo stragiudiziale – ritenuta lesiva del diritto di comproprietà dell’istante. Ritenendo il Tribunale il tutto esorbitante dal thema decidendum e, soprattutto, considerato che il titolo ad abitare nell’unità immobiliare sia strettamente correlato all’interesse della prole affidata; da ciò conseguiva pertanto, in via logica, decisione di rigetto.

Secondo quindi tale orientamento dominante, di cui si è esemplificata decisione, il potere del Giudice di attribuire il godimento della casa coniugale al soggetto che su di essa non vanti alcun diritto, di fatto estromettendone il titolare, è di natura eccezionale; ancorato solamente alle esigenze della prole, anche se maggiorenne, di mantenere habitat domestico ed abitudini di vita.

Solo pertanto la ricorrenza di tale presupposto, cui si attribuisce ancor oggi valore di elemento tipico della fattispecie dell’assegnazione, consentirebbe la compressione del diritto reale di proprietà o godimento da parte dell’altro coniuge; da qui sostanziale impossibilità per il Giudice in sede di causa di separazione ovvero divorzio di far leva su altri parametri alternativi e/o concorrenti pena la violazione del principio di legalità.

Nel caso di mancanza di Figli

Al coniuge (non proprietario del bene immobile) non spetta generalmente il diritto all’assegnazione della casa familiare.

Tuttavia la questione si complica nei contorni di disamina laddove il diritto di abitazione serva a riequilibrare i rapporti economici tra gli ex coniugi nonchè a soddisfare l’eventuale diritto al mantenimento (sussistente anche nel caso dall’unione non siano nati figli).

Alcuni Tribunali ritengono pertanto che l’assegnazione de quo possa essere richiesta nell’ambìto della domanda di mantenimento; tuttavia essendo necessaria una richiesta specifica a ciò.

Altri ancora, a contrario, ritengono di poter escludere tale possibilità poichè il diritto al mantenimento (eventuale) da considerare nel caso concreto sarebbe solo sotteso a determinare una somma di denaro da versare a cadenza mensile ovvero in unica soluzione. Non ammettendo quindi, di fatto, l’assegnazione del bene immobiliare in cd conto mantenimento.

Par chiaro come il primo orientamento valuti l’assegnazione della casa familiare non solo come uno strumento di garanzia a tutela dei figli, ma altresì come un modo per proteggere e tutelare il coniuge economicamente più debole.

Sorta di compensazione di posizioni da valutare alla stregua della durata della convivenza ed indipendentemente dalla presenza o meno di figli nati dall’unione.

In conclusione

Oggetto della disamina di cui si controverte nell’articolo è solo quell’immobile che sia stato centro di aggregazione, affetti e convivenza; con ciò escludendosi eventuali seconde case od altri beni immobili di cui i coniugi potevano disporre o possano essere intestatari. In tal senso dovendosi provvedere quale bilanciamento e divisione dei beni acquistati ovvero in disponibilità in costanza di vincolo matrimoniale ovvero di convivenza.

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