Diritto Commerciale

Come Depositare un Brevetto

Come depositare un Brevetto

Valutazione preliminare

Come abbiamo detto il concetto di brevetto attiene a un prodotto dell’ingegno che ha natura innovativa e, come tale, distintiva.

Si rientra quindi nel campo delle cosiddette proprietà intellettuali,c he beneficiano delle stesse identiche tutele di qualsivoglia altro diritto di proprietà su bene reale e materiale.

La prima valutazione da effettuare ,prima di procedere a “brevettare” la propria invenzione , è proprio il suo carattere innovativo.

come depositare brevetto

Può infatti capitare che vi sia nell’inventore la convinzione di aver creato qualcosa di innovativo ma che poi tale non è ,perché ad esempio risulta già brevettato da altri.

La prima cosa da fare, pertanto, è una ricerca sul carattere, innovativo o meno dell’invenzione.

All’uopo esistono delle banche dati apposite ove si posso effettuare tali ricerche preventive ma, ancor di più, esistono società specializzate nella valutazione preliminare sulla brevettabilità o meno dell’opera. Naturalmente ,la differenza la fanno i costi di indagine preventiva, sicuramente maggiori se si decide di affidarsi a società specializzate.

COME SI PROCEDE MATERIALMENTE AL DEPOSITO

Per depositare un brevetto una volta fatta la valutazione preliminare di cui sopra, bisogna predisporre una pratica che sia conforme alla documentazione e requisiti richiesti dalla Società che gestisce la registrazione dei brevetti.

Non è per nulla semplice preparare una pratica in tale ottica, in primo luogo perché bisogna procedere a una dettagliata descrizione dell’opera da brevettare ,con specifica indicazione e descrizione dei caratteri innovativi. Inoltre bisognerà predisporre un disegno tecnico che descriva l’opera.

Sicuramente non risulta facile adempiere a tali incombenti, anche se tutto dipenderà dalla tipologia del brevetto.-
Sarà opportuno, anche in questi casi, affidarsi all’opera di società o professionisti già predisposti per l’esecuzione di tutti gli incombenti ,visto che di solito l’inventore ha ben chiaro nella testa l’oggetto del suo ingegno, ma ben difficilmente è in grado da solo di descriverlo in modo appropriato, predisponendo anche un disegno dell’invenzione.

Del resto una descrizione appropriata dell’opera sarà anche opportuna per garantirne una maggio tutela ,anche nei confronti di terzi, e di eventuali copiature .

Chi può essere titolare di un brevetto?

La titolarità del brevetto è in capo all’inventore, che può essere sia una persona fisica che giuridica.

Anche più persone possono risultare titolari dello stesso brevetto ma ,solo uno ne potrà essere il gestore o titolare nei confronti di terzi.

Situazione particolare è poi quella che riguarda le opere dell’ingegno che scaturiscono dalla mente di qualcuno che svolge un’attività di lavoro subordinato nel cui oggetto ci sia anche la creazione di nuove invenzioni.

Infatti in tali casi, la titolarità del brevetto sarà in capo al datore di lavoro mentre, al più, al dipendente potrà essere riconosciuto un “premio” o un incentivo per il lavoro svolto.

Naturalmente ,un dipendente, potrà provare anche a brevettare la sua opera in modo autonomo, ad esempio, facendo risultare che alla stessa sia addivenuto al di fuori delle mansioni lavorative o al di fuori del settore lavorativo specifico, ma ben si può immaginare i contenziosi che potrebbero nascere in situazioni similari ,al fine di determinare la titolarità legale del brevetto.

Situazione particolare è anche quella di coloro che inventano delle opere in qualità di ricercatori universitari o comunque di Ditte o multinazionali che operano nel settore.

In tali casi, al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente, la titolarità del brevetto sarà in capo all’inventore, ma l’università o Altro Ente che da la disponibilità di mezzi e strutture per permettere le creazioni, avrà diritto a una percentuale sull’invenzione prodotta e i suoi proventi. In tali casi gli accordi fra inventore e struttura di supporto, vengono di solito disciplinati da appositi contratti di diritto privato, contenenti le varie clausole a tutela delle diverse parti coinvolte .

Brevetto e territorialità

Un brevetto può essere depositato in Italia ,ed aver valore di tutela per il solo territorio italiano, oppure può essere registrato a livello Europeo o Mondiale .

Anche tali scelte di mercato di solito sono soggette a una valutazione preliminare al fine d’individuare i mercati o il mercato in cui il brevetto ha più possibilità di rendita ed utilizzo.

Visti i costi di deposito è normale che l’inventore proceda a tali verifiche preliminari, verificata anche la natura e oggetto dell’invenzione e la sua funzionalità nei vari mercati interessati.

Può anche capitare che un opera risulti registrata in un solo Stato e che ,pertanto, una similare possa senza problemi essere registrata in un altro Paese o in pù Paesi diversi , senza che vi siano elementi ostativi dati da una sua preventiva registrazione .

Importante è sapere che la legge permette di effettuare un deposito iniziale in uno Stato e concede all’inventore un diritto di priorità di 12 mesi nell’arco dei quali il brevetto potrà essere esteso anche in altri Stati. Il diritto di priorità è importante perché permette di avere una garanzia nel caso di brevetti similari depositati in altri Stati prima che siano decorsi i 12 mesi dal primo deposito. Infatti in tal caso ,sarà possibile inibire l’utilizzo a terzi ,previo deposito negli altri Stati , sempre l’osservanza del termine di 12 mesi di cui si è detto, decorsi inutilmente i quali, il diritto di priorità verrà meno.

Quanto dura il deposito del brevetto?

Una volta che si è proceduto al deposito del brevetto, lo stesso avrà una tutela legale di 20 anni , mentre saranno 10 in caso di modello di utilità.

In ogni caso non sarà possibile un nuovo deposito decorsi i predetti termini.

Ovvio che un brevetto depositato ,anche decorsi i 20 anni, manterrà la sua natura e connotazione e non sarà possibile che altri si approprino dell’opera dell’ingegno altrui ,visto che, in questo caso, mancherebbe il carattere innovativo dell’opera, requisito indispensabile per la sua brevettabilità.

Inutile dirsi che una volta brevettata l’opera sarà di proprietà dell’inventore che la potrà utilizzare come meglio riterrà, vendendola, dandola in concessione a terzi, offrendola in garanzia a Istituti di credito e cosi di seguito.

BREVETTO SOLO DEPOSITATO E APPROVATO – DIFFERENZE

Da ultimo, ma non meno importante ,è la differenza fra un brevetto depositato ma non ancora approvato e quest’ultimo.

Abbiamo visto infatti che il deposito è un atto preliminare a cui segue un’attenta valutazione dei requisiti necessari per garantirne l’approvazione.

In tali casi si usa parlare di brevetto “patented” ,quindi approvato, e “patent pending”, in attesa di approvazione .
In alcune Nazioni, fra cui anche l’Italia, viene attribuita tutela legale anche al brevetto solo depositato ,quasi che vi fosse un diritto di prenotazione alla sua approvazione .

Quindi, se dopo aver depositato il suo brevetto l’inventore si accorge che qualcun altro se ne stà appropriando ,potrà agire con l’azione inibitoria, previa pubblicazione del brevetto e sua notifica al presunto contraffattore .
Qual è il motivo di tale tutela preventiva?

Quello di garantire all’inventore di non essere pregiudicato da eventuali plagi ,in attesa della definitiva approvazione del suo brevetto .

Fra l’altro importantissimo è il fatto che ,una volta approvato, il termine di decorrenza ed efficacia del brevetto sarà sempre quello del suo iniziale deposito ,nel senso che i tempi di approvazione ,non andranno mai a pregiudicare l’inventore .

Anche il solo deposito, quindi, a parte le garanzie di cui sopra, potrà permettere un utilizzo del brevetto anche ai fini commerciali, sempre ovviamente sulla base di valutazioni approfondite e preliminari sulla sua approvazione finale.

Un brevetto depositato e non approvato, potrà ovviamente essere ri-depositato, previe le modifiche ritenute necessarie .

A fronte di una mancata approvazione sarà inoltre possibile ricorrere all’autorità giudiziaria o ad apposite commissioni arbitrali, qualora se ne contestino le motivazioni.

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