Diritto Civile

Contratti Online e su Siti Web: Quali Requisiti? Quando sono annullabili?

Contratti Online o conclusi su Internet e clausole vessatorie

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Cosa sono i contratti stipulati con l’ausilio di strumenti elettronici?

I contratti telematici vengono stipulati con l’ausilio dello strumento internet, tali negozi rientrano nella categoria  dei c.d. “contratti a distanza”,  di cui agli artt. 52 e ss. del Codice del Consumo, per la loro disciplina si applicano le disposizioni contenute nel Codice dell’ Amministrazione Digitale (d.lgs. n  70/2003).

La peculiarità  intrinseca a tale tipologia negoziale è la contestualità e la velocità delle transazioni, non caratterizzata da un effettivo incontro delle volontà dei contraenti,  piuttosto, da singoli atti unilaterali del predisponente e dell’accettante.

A titolo meramente esemplificativo, da una parte abbiamo il venditore che vende la sua merce sul sito web, dall’altra l’acquirente che a seguito dell’inoltro della proposta contrattuale del primo,  conferma l’acquisto con un click.

Un orientamento della  dottrina ritiene che, i contratti telematici non rientrino nello schema codicistico di cui agli art 1321 e ss del c.c., poiché assente è  la fase delle trattative negoziali.

Difatti, secondo l’art 1326 c.c. “il contratto si perfeziona quando l’accettazione perviene all’indirizzo del proponente”, quindi la conclusione dello stesso negozio postula una trattativa negoziale scandita in uno spazio temporale specifico.

Diversamente un altro indirizzo dottrinario, che ne ha corretto l’impostazione precedente, ha stabilito che la fase prenegoziale non necessiti obbligatoriamente di un dialogo, ma è sufficiente la convergenza di due volontà unilaterali. Sicché, la contestualità della transazione pone degli interrogativi  in materia di responsabilità precontrattuale di agi artt. 1337 e 1338 c.c., nel tutelare il consumatore dalle pratiche scorrette..

Prima di individuare gli obblighi imposti dal legislatore a tutela degli utenti per rimediare all’assenza di un‘effettiva trattativa negoziale, si rende necessaria una mera elencazione delle modalità di conclusione dei contratti on line:

a) contratti conclusi con mezzo di posta elettronica: tali contratti si perfezionano con l’utilizzo delle e-mail, difatti, il primo atto consiste nell’invio di una proposta contrattuale all’acquirente, questa tipologia contrattuale soggiace ai principi generali di conclusione del contratto , di cui all’art 1326 c.c.,. secondo il quale il contratto si perfeziona quando l’accettazione della proposta perviene all’indirizzo proponente. Più delicato si pone, inoltre, il problema dell’individuazione dell’indirizzo telematico del proponente:

– secondo un primo criterio: il contratto sarebbe concluso nel tempo e nel luogo in cui il destinatario prende visione del messaggio di post elettronica. (check mail) . Tale criterio renderebbe difficoltosa la ricerca del luogo di conclusione del contratto, fermo restando che, il proponente potrebbe collegarsi ovunque per prendere visione della corrispondenza elettronica.

– un secondo criterio utilizzato per l’individuazione del luogo della conclusione del contratto è l’indirizzo del server di posta elettronica.

Secondo tale impostazione, il contratto sarebbe concluso nel luogo in cui la dichiarazione di accettazione giunge presso il server di posta elettronica del proponente. Quest’ultima risulta essere compatibile con la disposizione di cui all’art. 1335 c..c,  il quale stabilisce “ la presunzione di conoscibilità” nel momento in cui l’accettazione arriva all’indirizzo del destinatario. Pertanto, l’ efficacia della proposta decorrerà dal momento in cui il messaggio di posta elettronica è giunto ed è stato registrato presso detto server .

b) contratto concluso tramite accesso al sito informatico del proponente : tali tipologie contrattuali pongono alcune problematiche. Preliminarmente, è necessario distinguere se la dichiarazione del proponente si pone solo come offerta al pubblico oppure come mero invito a trattare. In ogni caso, potremmo parlare di offerta al pubblico solo se quest’ultima sia completa, ai sensi dell’art. 1336 c.c., cioè quando contenga una descrizione dettagliata dei prodotti o servizi, il richiamo alla condizioni generali del contratto, nonché, le modalità di conclusione dello stesso.

Diversamente, ci troveremmo dinnanzi ad un semplice invito a proporre, che comporterebbe il sorgere di trattativa, esponendo il dichiarante nel solo rischio di incorrere nella responsabilità contrattuale ex art. 1337 c.c. .

Quindi nel caso si tratti di offerta al pubblico  il contratto si perfezione pigiando il tasto di accettazione (point and click), in caso di mero invito occorrerà inviare una proposta all’offerente ed attendere l’accettazione in conformità ai principi generali.

La digitalizzazione degli estremi della carta di credito costituisce un principio di esecuzione del contratto ex art 1227 cc.?

Il rilascio degli estremi della carta di credito durante l’accettazione dell’ordine  non produrrebbe un principio di esecuzione del contratto ex art 1327 c.c., ma  sono uno strumento di integrazione della stessa volontà dell’accettante.

In quest’ultimo caso continuerebbero ad applicarsi i principi generali del contratto di cui agli art. 1326 e dell’art.1335 c.c.

Quali sono gli obblighi informativi a carico del predisponente?

Come previamente anticipato, la contestualità delle transazioni e l’assenza di trattative negoziali pone dei problemi in termini di responsabilità precontrattuale del predisponente.

Per tali ragioni, il legislatore nell’art 12 del dlgs 70 del 2003, in recepimento delle disposizioni di cui all’art 52 del codice del consumo, il quale prevede il diritto del consumatore ad avere tutte le informazioni relative al contratto e alle condizioni generali di vendita, nonché alle modalità di esecuzione della prestazione e del diritto di recesso.

L’art. 12 del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che il prestatore debba fornire all’utente informazioni riguardanti le modalità di conclusione del contratto, i mezzi di correzione dell’ordine, gli strumenti di risoluzione delle controversie ecc.

Conseguentemente, l’art 21 del medesimo codice, dispone che, salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi summenzionati è punito da una sanzione amministrativa.

Certamente la violazione di detti obblighi potrebbe essere sanzionata con il regime dell’annullabilità per dolo o per errore purché ritenuto essenziale alla stregua dell’ art. 1429 c.c.

In ogni caso, a prescindere dagli inadempimenti del professionista è riconosciuto a consumatore ai sensi dell’art 54 codice del consumo, lo ius poenitendi vale a dire la facoltà di esercitare il recesso entro 14 giorni  decorrenti dalla data di conclusione dl contratto o da quando abbia ricevuto i beni.

E’ sufficiente l’approvazione delle clausole vessatorie con un semplice point and click?

I contratti telematici sono caratterizzati da moduli informatici stabiliti unilateralmente dal predisponente e per questo motivo rientrano nella categoria dei contratti per adesione,  pertanto,  si applicheranno le condizioni generali di vendita di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

Per ovviare allo squilibrio contrattuale dei contratti per adesione,  ove risulta assente  la fase delle  trattative negoziali, il legislatore nell’art 1341 c.c. secondo comma, ha stabilito che non avranno effetto se non specificamente approvate per iscritto le clausole che limitino i diritti di una delle parti o creino uno squilibrio dei poteri contrattuali ( ad esempio impediscano il diritto di recesso o deroghino la competenza del foro competente).

Sicché, alla luce di tale disposto normativo, le clausole vessatorie predisposte all’interno di moduli telematici non hanno efficacia se non specificamente approvate dal contraente per iscritto.

A differenza dei contratti ove uno dei contraenti è un consumatore,  l’art 33 del codice del consumo stabilisce un principio di nullità relativa delle stesse a prescindere la specifica approvazione scritta.

Il problema sussiste, invece, quando si tratta di contratti telematici stipulati tra professionisti.

La dottrina e poi la giurisprudenza, si sono poste l’interrogativo se nei contratti telematici a mezzo internet con l’utilizzo di documenti telematici e informatici ai fini dell’approvazione delle singole clausole vessatorie sia sufficiente un semplice point and click da parte dell’aderente.

Una prima impostazione dottrinaria e seguita  poi dalla giurisprudenza di merito , in particolare,  dal Giudice di Pace di Partanna ( sentenza 1 febbraio 2002) , il quale si è pronunciato nel merito  a proposito di una clausola che derogava alla competenza territoriale contenuta in un contratto di compravendita concluso on line tra due imprese.

Tale clausola secondo quanto statuito dal giudice messinese, per poter essere considerata valida necessitava di un click, purché di rimando il predisponente del sito avesse messo a disposizione con un link un form per l’approvazione delle singole clausole.

Di diverso orientamento è la sentenza del tribunale di Catanzaro, il quale ha statuito che “ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modello contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa, da assolversi con l’impiego della firma digitale da parte dell’aderente” (Sentenza 30 aprile 2012)

Nella suindicata pronuncia il Tribunale di Catanzaro si è occupato  di una clausola vessatoria apposta da eBAY, relativa alla  sospensione di  un account di un imprenditore che vendeva on line beni.

Secondo le motivazioni addotte dal ricorrente tale clausola avrebbe disposto unilateralmente del diritto di recesso.

Il giudice di Catanzaro ha motivato la sua decisione, invalidando la clausola  e qualificandola come vessatoria, in assenza di specifica approvazione scritta con firma digitale.

Tale principio trova il suo fondamento giuridico nell’art. 21 nella comma 2 bis del d.lgs. 235 del 2010, che ha modificato il codice dell’amministrazione digitale.

La summenzionata norma  prevede per i contratti di cui la legge richiede il requisito di forma ex art 1350 c.c. , che le singole clausole siano approvate con firma digitale qualificata per soddisfare i requisiti di forma ab substantiam .

Diversamente dalla firma digitale avanzata quella qualificata garantisce un massimo grado di autenticità.

In conclusione, secondo quanto disposto dalla giurisprudenza di merito, nei contratti telematici tra professionisti le singole clausole vessatorie avranno efficacia solo se specificamente approvate e conosciute dal professionista, apponendo alle stesse una firma digitale qualificata o avanzata, a seconda che la legge richiede per la redazione del contratto specifiche modalità ex art 1350 cc.

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