Diritto Civile

Distacco acqua condominiale

Buongiorno, sono proprietario di un’appartamento sito in un condominio.

Vivo con mia moglie, che non lavora, e con i miei due figli minorenni.

Da circa un anno ho perso il posto di lavoro in quanto l’azienda per la quale lavoravo ha chiuso e non sono riuscito a ricollocarmi.

Per via delle precarie condizioni economiche della mia famiglia, è da circa quattro mesi che sono in arretrato nel pagamento delle spese condominiali.

L’amministratore del condominio mi ha avvisato che in se non saldo il debito e non riprendo a pagare le spese per i servizi comuni, questi mi verranno interrotti.

Lo può veramente fare?

Vi ringrazio.

 

Distacco acqua condominiale

distacco acqua condominiale

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016, all’art 3, comma 1, lettera a)  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr 241 del  14 ottobre 2016, dispone che in nessun caso può essere applicata la disalimentazione del servizio idrico agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante al giorno”.

Tale Autorità, ora chiamata ARERA, acronimo di Autorità di Regolazione per energia, reti e ambienti, adotta quale indicatore di una situazione di disagio l’indice ISEE.

Nel caso di utente domestico residente moroso che versi in stato di disagio economico sociale, l’ente gestore del servizio idrico non può interrompere la fornitura del servizio.

Laddove ciò si verifichi, l’utente potrà adire il Tribunale Ordinario chiedendo che il servizio venga ripristinato mediante il rimedio giuridico del ricorso d’urgenza ex art 700 c.p.c..

Peculiare e comunque di grande attualità è la problematica relativa all’interruzione del servizio di fornitura idrica in condominio nei confronti di condomini che siano in mora – ossia in ritardo – nel pagamento delle spese comuni per il servizio idrico.

Anche in tale fattispecie, fondamentale è la condizione d’indigenza (disagio economico e sociale) del condomino moroso.

Ma accanto  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016, nel caso del condominio, altra norma regolatrice fondamentale è l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, il quale, fra l’altro, dispone che: “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.”

Affinche tale norma sia applicabile, tuttavia, debbono ricorrere, tuttavia, delle condizioni:

  1.  il distacco non deve comportare disagio ai restanti condomini;
  2.  l’impianto condominiale deve poter consentire tecnicamente la possiblità del distacco;

Laddove dunque siano decorsi sei mesi di morosità dalla chiusura dell’esercizio e ciò sia tecnicamente possibile, peraltro senza disagio per gli altri condomini, e il condomino non sia in condizioni di disagio economico e sociale, ai sensi dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile potrebbe sembrare che l’amministratore del Condominio possa sospendere il servizio al condomino moroso, peraltro senza chiedere consenso all’assemblea condominiale.

Si è scritto “potrebbe sembrare” essendo il condizionale d’obbligo.

La giurisprudenza sul punto è, infatti, ondivaga.

A esempio, il Tribunale di Brescia, con ordinanza 1581 del 17 febbraio 2014 ha autorizzato l’amministratore del Condominio ad entrare nell’appartamento del Condomino moroso e ad interrompere il flusso dell’acqua calda ai radiatori.

Sempre il Tribunale di Brescia, con successiva ordinanza dell’11 aprile 2016, ha autorizzato l’amministratore ha disporre il distacco dal servizio idrico, motivando che: “in considerazione di ciò, appare manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dal resistente in relazione all’art. 32 cost., atteso che la situazione del condomino moroso in nulla differisce da quella dell’utente diretto di servizi di acqua e gas che, in caso di protratta morosità, si veda, legittimamente, sospendere la fornitura dall’ente erogatore;
del resto, vi è da considerare che in caso di mancato pagamento delle forniture da parte del condominio contraente in favore degli enti erogatori dei servizi comuni (anche a causa dell’insolvenza dei singoli condomini), sarebbe l’intero complesso condominiale a vedersi interrotti i servizi medesimi, con grave pregiudizio (anche ex art. 32 Cost.) di tutti i partecipanti”.

In senso conforme alle detta giurisprudenza, è possibile citare, fra le altre, il provvedimento del Tribunale di Treviso del 12 luglio 2017, che ha autorizzato il Condominio, in persona dell’amministratore pro – tempore, a sospendere la fruizione dei servizi comuni di riscaldamento, raffrescamento e di fornitura di acqua calda nei confronti di una condomina mediante la chiusura temporanea delle rispettive valvole od in alternativa, ove queste siano site all’interno dell’unità, mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni con opere a cura del ricorrente.

Da un punto di visto tecnico giuridico, è interessante rilevare come il suddetto procedimento deciso da Tribunale di Treviso sia stato promosso non ricorso ex art. 700 cpc bensì con un ricorso ex art 702 bis cpc.

Interessante la parte motiva, che qui si riporta, dell’ordinanza del 15 settembre 2017 della terza sezione civile del Tribunale di Bologna, di segno opposto all’ordinanza appena citate.

Anche nella fattispecie decisa con tale ordinanza, il il condominio aveva proposto un ricorso ex art 700 cpc (ossia un ricorso d’urgenza) nei confronti di una condomina chiedendo di essere autorizzato a sospendere i servizi centralizzati di riscaldamento e d’acqua, oltre al distacco dall’antenna televisiva condominiale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 disposizioni di attuazione del codice civile.

Ad esito del procedimento, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso motivando che “Documentalmente pacifica la durata ultrasemestrale della morosità riferibile alla condomina S ed altrettanto incontestabile la possibilità di godimento separato dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua, sussistono senz’altro astrattamente i presupposti applicativi dell’art. 63, comma 3, delle disp. Att. c.c., in forza del quale, per l’appunto, “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.”

Senonchè da tempo, dottrina e giurisprudenza, con risultati, peraltro, divergenti – si sono interrogati sulla necessità di distinguere – a fronte dell’interesse meramente economico del Condominio – fra servizi “essenziali” e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 Costituzione).

Proprio con riferimento al servizio di riscaldamento ed acqua si sono così confrontati gli orientamenti negativi alla sospensiva in parola per i diritti prima costituzionalizzati (Trib. Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013) e quelli positivi (Trib. Roma 27.6.2014, Trib. Alessandria 17.7.2015; Trib Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014), tutti valorizzanti l’aspetto assimilativo della fattispecie al rapporto diretto fra ente erogatore ed utente.

Questo Giudice ritiene di aderire al primo orientamento, non senza sottolineanre che dei servizi essenziali ha tenuto anche conto la legislazione statale, che, per quanto riguarda il servizio acqua, con il DPCM 29 agosto 2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato) ha comunque stabilito che ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro-capite”.

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