Diritto Penale

Guida in Stato di Ebbrezza: Sospensione o revoca Patente o Lavori di Pubblica Utilità?

Sostituzione della pena principale con lavori di pubblica utilità: sospesa la sanzione accessoria della revoca della patente

La sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità

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 La guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche integra l’ipotesi di reato prevista e disciplinata dall’art. 186 codice della strada la quale prevede oltre alla pena principale anche l’eventuale applicazione di sanzioni accessorie.

Il comma 9 bis della norma incriminatrice consente – al di fuori dei casi indicati nel comma 2 bis – la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, anche in caso di decreto penale di condanna –  se non vi è opposizione da parte dell’imputato – con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d. lgs 274/00 secondo le modalità ivi previste e consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.

Tale attività, dovrà essere svolta, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti organizzati di assistenza sociale e di volontariato oppure presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Con il provvedimento di condanna o il decreto penale di condanna l’imputato viene affidato all’ufficio esecuzione penale esterna ovvero agli organi di cui all’art. 59 del d.lgs 274/00 al fine di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa di pubblica utilità.

La misura accessoria della sospensione della patente di guida

La norma, stabilisce altresì che – in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità – sarà dichiarato estinto il reato dall’Organo Giudicante,  ridotta alla metà la sanzione della sospensione della patente di guida  e revocato il provvedimento di confisca del veicolo caduto in sequestro.

Dal dettato normativo si evince chiaramente che la sanzione della sospensione risulterà sospesa fintantochè il percorso lavorativo destinato all’utilità pubblica intrapreso dall’imputato non sarà terminato e – laddove sia stato regolarmente svolto – potrà ottenere la riduzione dei tempi di sospensione del documento che gli consente la guida del veicolo.

La sanzione accessoria della revoca della patente di guida

Ma nel caso in cui sarà concesso il beneficio della sospensione della pena ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis e la pena accessoria prevista sarà – però –  la revoca della patente come nell’ipotesi disciplinata  dalla lettera c) dello stesso articolo – in caso di recidiva nel biennio – la sanzione della revoca sarà immediatamente esecutiva o resterà sospesa fino all’esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 56962 del 23 ottobre 2018 ha stabilito che in caso di sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità la sanzione della revoca della patente dovrà essere sospesa per tutto il tempo in cui tale attività viene svolta dall’imputato.

Il caso esaminato dai giudici di legittimità, riguardava un ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. da parte dell’imputato – a mezzo del suo procuratore – con la quale gli era stato concessa la sostituzione della pena ex art. 186 coma 9 bis ma la sanzione accessoria della revoca della patente non era stata sospesa.

La sentenza, quindi, veniva impugnata per violazione della legge in relazione alla pena accessoria ritenendo che dovesse essere quantomeno sospesa sino all’esito dell’attività sostitutiva tenuto conto che – in caso di estinzione del reato per esito positivo – potrebbe essere dichiarata estinta anche la sanzione della revoca.

La revoca della patente deve essere sospesa fino all’esito dello svolgimento del lavoro

La Suprema Corte, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento nella parte in cui lamenta la mancata sospensione della revoca allorquando è stato applicato l’istituto di natura premiale previsto dal comma 9 bis.

Tuttavia gli ermellini hanno precisato che nel caso di reato a cui consegue l’applicazione della revoca della patente di guida  poiché non vi è un’espressa previsione normativa – e non potrà trovare applicazione il comma 9 bis prevedendo la sanzione accessoria della sospensione e della confisca del veicolo  – la norma da applicare è l’art. 224 del codice della strada che prevede, per l’appunto, il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.

In caso di esito negativo: la revoca della patenta sarà disposta dal giudice

Sicchè, nel caso in cui le verifiche siano risultate negative il giudice dovrà revocare l’attività di lavoro di pubblica utilità e ripristinare la pena principale dell’arresto e dell’ammenda e dovrà, altresì, applicare in via definitiva la sanzione accessoria della revoca della patente.

La sanzione della revoca sarà disposta dal giudice – in questo caso –  atteso che per legge è previsto che sia il giudice penale ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente laddove sia accertato un fatto costituente reato.

Diverso è il caso in cui l’esito dello svolgimento del lavoro sia positivo.

La competenza è del Prefetto se sarà dichiarato estinto il reato per esito positivo

In tale ipotesi, il giudice dovrà dichiarare il reato estinto e, ai sensi dell’art. 224 comma tre del codice della strada, dovrà trasmettere gli atti al Prefetto quale organo competente a verificare l’accertamento – in via amministrativa – dei presupposti per disporre eventualmente la sanzione accessoria della revoca. .

Il giudice penale viene sollevata dalla competenza sull’applicabilità della sanzione accessoria della revoca in quanto nel momento in cui dichiara – con un proprio provvedimento – l’estinzione del reato non potrà applicare la sanzione della revoca.

Vi provvederà, sempre che vi siano i presupposti,  il Prefetto secondo la procedura indicata nell’art. 219 del codice della strada.

La Corte di Cassazione, quindi, ha annullato senza rinvio l’impugnata sentenza relativamente alla revoca, sospendendo la sanzione fino all’esito dell’attività sostitutiva e trasmesso gli atti al Tribunale locale per le verifiche sullo svolgimento dell’attività lavorativa di pubblica utilità.

La portata di questa autorevole pronuncia è stata notevole atteso che non solo è stato stabilito che la sanzione accessoria della revoca della patente debba essere sospesa in caso di applicazione del beneficio della sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità ma che – in caso di esito positivo – la competenza sulla revoca non è del giudice bensì del Prefetto territorialmente competente.

L’ applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida non può avere un’efficacia immediata atteso che potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui il giudice non abbia più il potere di pronunciarsi sulla sanzione.

Nel caso di positivo svolgimento del lavoro da parte dell’imputato, infatti, il giudice dovrà declinare la propria competenza con conseguente trasmissione degli atti alla Prefettura.

Per cui, fino alla cessazione dell’attività sostitutiva la sanzione dovrà essere sicuramente sospesa in attesa delle risultanze sulla attività sostitutiva e – a seconda se saranno positive o negative – andrà individuata la competenza sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

La pena applicata per guida in stato di ebbrezza

Il codice della strada prevede figure di reato per la guida sia sotto l’effetto dell’alcool che di sostanze psicotrope.

L’art. 186 c.d.s., in particolare, disciplina dettagliatamente la fattispecie di reato per la guida sotto l’influenza delle sostanze alcoliche prendendo in considerazione anche il tasso alcolemico presente nel corpo del soggetto sottoposto al controllo da parte delle Forze dell’Ordine.

In base al valore del tasso rinvenuto viene stabilita la pena da applicare con aggravamento del trattamento sanzionatorio laddove tale valore sia molto elevato ovvero sussistono talune circostanze tassativamente indicate nella norma incriminatrice.

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