Diritto del Lavoro

Infortunio in Itinere: Quando Spetta L’indennizzo

Quali sono i presupposti per ottenere l’indennizzo?

Con il d.lgs. n. 38 del 2000 il legislatore ha introdotto, nell’ordinamento italiano, la figura dell’infortunio in itinere, al fine di assicurare una tutela effettiva a quei lavoratori che, nell’ambito del percorso casa-lavoro o in altri tragitti affini, siano incorsi in un incidente.

La normativa, tuttavia, subordina il riconoscimento dell’indennità INAIL alla presenza di diversi presupposti.

Infortunio in Itinere: Quando Spetta L’indennizzo?

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Nello specifico, con l’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 il legislatore ha introdotto, nel testo degli artt. 2 e 210 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, l’espresso riferimento  (tra le fattispecie coperte dall’assicurazione INAIL, per l’industria e l’agricoltura)  all’infortunio in itinere, disponendo che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende:

  1. gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  2. durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
  3. qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Pertanto, l’indennizzo non verrà corrisposto qualora l’interruzione e la deviazione del percorso casa-lavoro dipendano da cause di forza maggiore, oppure per l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Inoltre, la noma suindicata esclude la configurazione dell’infortunio in itinere nell’ipotesi di  infortuni “direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni”, oltre ai sinistri verificatisi quando il conducente è sprovvisto dell’abilitazione alla guida.

E’ configurabile l’ipotesi da infortunio in itinere derivante dall’utilizzo del mezzo privato?

L’assicurazione opera anche nell’ipotesi in cui il sinistro de quo avvenga con il mezzo privato (es: l’auto), sempre se questo risulti indispensabile per l’espletamento dell’attività lavorativa.

A titolo esemplificativo, si pensi ai casi in cui il mezzo sia prescritto dal datore di lavoro,oppure il luogo di lavoro è inaccessibile dai mezzi pubblici, o vi è una disfunzione del trasporto pubblico, o semplicemente gli orari dei mezzi pubblici possono non coincidere con quelli lavorativi.

Inoltre, nel 2015 il legislatore è intervenuto nuovamente a modificare il testo degli artt. 2 e 210 del DPR n. 1124 del 1965, specificando che, ai fini della tutela contro l’infortunio in itinere, “l’uso del velocipede […] deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”.

Tale novella normativa pone in una condizione diversa il lavoratore che si reca al lavoro con la propria bicicletta, rispetto a coloro che utilizzano un diverso mezzo privato, quale l’automobile; difatti, l’utilizzo della bicicletta deve essere “sempre necessitato”, altrimenti si rincorrerebbe nel rischio elettivo di vedersi negato il risarcimento dell’infortunio in itinere.

Quali sono i presupposti oggettivi e soggettivi in cui opera l’indennizzo?

L’ambito di applicazione soggettivo della tutela relativa ad infortuni avvenuti in itinere è individuato dalle norme che delimitano, in generale, l’area di operatività dell’assicurazione INAIL, vale a dire gli artt. 1 e 4 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965.

Inoltre, il tenore letterale del comma 3 dell’art. 2 del DPR del 1965, che richiama la definizione di persone assicurate, pare evidenziare che la tutela nei confronti dell’infortunio in itinere si estende a tutti i soggetti assicurati e impegnati a dirigersi, per ragioni finalisticamente connesse con l’attività lavorativa, presso uno dei luoghi menzionati dalla norma.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, invece, la tutela nei confronti dell’infortunio in itinere è garantita qualora il sinistro avvenga nell’ambito di un’occasione di lavoro o per causa violenta.

Sicché, non è assicurata l’indennità in caso di incidente verificatosi nell’ambito del percorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro, ma solo in coincidenza con lo spostamento del lavoratore.

Relativamente alla causa violenta, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato. (Cass., sez. lav., 10 luglio 2012, n. 11545).

Sulla scorta di tale assunto, è indennizzabile dall’INAIL, l’infortunio subito da una lavoratrice in conseguenza di un’aggressione per scippo mentre rincasava dal lavoro, a causa di uno sciopero dei mezzi pubblici.

Cosa si intende per abitazione e per luogo di lavoro?

La disciplina relativa all’infortunio in itinere delimita lo spazio temporale entro il quale è ammissibile la tutela indennitaria; è pacifico che il sinistro debba avvenire nel tragitto casa-lavoro, e che il percorso sia strumentale all’espletamento dell’attività lavorativa.

Detto ciò, la giurisprudenza di legittimità estende il concetto di abitazione non solo alla residenza abituale, ma anche a luoghi di soggiorno non abituali seppur strumentali al raggiungimento del luogo di lavoro.

Mentre, il luogo di lavoro viene normalmente individuato come il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la prestazione. ad esso si aggiungono, inoltre, gli eventuali altri luoghi in cui il lavoratore si rechi su indicazione del datore di lavoro.

Diversamente, invece,  la definizione del “luogo abituale di consumazione dei pasti” esso coincide, quando presente, con la mensa aziendale, alla quale viene inoltre equiparato il ristoro convenzionato con l’azienda “qualora il datore di lavoro non abbia predisposto un servizio mensa all’interno della struttura aziendale, ma abbia dotato i lavoratori di buoni-pasto, usufruibili presso pubblici esercizi situati in prossimità del luogo di lavoro” (Cass., sez. lav., 24 aprile 2004, n. 7875).

Ulteriore requisito è che l’infortunio debba avvenire in primo luogo, il riferimento al “normale percorso” non implica che questo sia, necessariamente, quello più breve (“l’infortunio che sia occorso nel tragitto prescelto dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il solo fatto che non fosse il “più breve”, dovendosi verificare la “normalità” della percorrenza dell’itinerario seguito e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all’attività lavorativa.

A titolo esemplificativo, ai fini della tutela indennitaria è necessario che l’infortunio avvenga durante il normale itinerario seguito dal lavoratore ( anche se non il più breve) che da casa porti a lavoro o viceversa.

Cosa si intende per infortunio avvenuto in “occasione di lavoro”?

La giurisprudenza ha esteso la tutela indennitaria del sinistro agli infortuni avvenuti in “ occasione di lavoro”, vale a dire costituisce infortunio in itinere avvenuto in occasione di lavoro, l’incidente stradale occorso al lavoratore dirigente della RSU in permesso sindacale retribuito, lungo il percorso necessario per partecipare ad una riunione promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede ed avente ad oggetto. (Cassazione civile, sez. lav., 7 luglio 2016, n. 13882 ).

Secondo le motivazioni della Corte di Cassazione, la partecipazione di un lavoratore, ancorché in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all’attività dell’impresa, non può dirsi attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa.

Come ottenere l’indennizzo ?

Nel caso di infortunio in itinere, il lavoratore, munito di certificazione medica, dovrà consegnare il certificato medico al proprio datore, quest’ultimo provvederà, con l’ausilio di servizi telematici, ad inoltrare il certificato all’ente assicuratore.

Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL il sinistro con il codice identificativo del certificato medico, entro due giorni dall’incidente;nel caso il datore non ottemperasse al dovere di comunicazione, spetterà al lavoratore recarsi personalmente presso l’istituto e comunicare l’incidente con gli estremi del certificato medico.

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