Diritto di Famiglia

Mediazione Familiare. Cos’è, Come si Accede e Quando Conviene?

E’ noto come il sentire sociale è in continua evoluzione, soprattutto quando si volge lo sguardo alle rela-zioni interpersonali e, in particolare, alla famiglia.

Mediazione familiare

mediazione familiare

Proprio nell’ambito del diritto di famiglia, negli anni, sono state introdotte molteplici novità tutte volte a dirimere i potenziali conflitti che possono insorgere all’interno della coppia.

Non tutti gli strumenti promossi dal legislatore sono però giunti a conoscenza dei cittadini, che spesso intraprendono lunghi e costosi giudizi per regolare la propria separazione o il proprio divorzio, nonché tutti gli aspetti rilevanti della vita.

La mediazione familiare: cos’è?

Tra gli interventi legislativi volti a deflazionare il contenzioso in ambito familiare ritroviamo la mediazione.

Spesso confusa con un percorso riabilitativo di coppia, in realtà la mediazione familiare non è altro che uno strumento volto alla riorganizzazione delle relazioni all’interno del nucleo familiare.

Lo scopo della mediazione è quello di analizzare nel modo più appropriato il conflitto nella coppia e trovare la soluzione più consona per potervi porre fine.

Trattasi di strumento di risoluzione del conflitto familiare, che consente di raggiungere un risultato equo per le parti, con l’ausilio di un professionista.

Mediazione familiare: a chi è rivolta?

Generalmente, la mediazione familiare è rivolta alle coppie – sia sposate che conviventi – con figli, al fine di poter regolare l’aspetto della genitorialità, dando un ruolo preminente ai bisogni e ai desideri dei figli. Questo intervento non è circoscritto solo a tale fattispecie, in quanto può essere utilmente esperito anche per le coppie senza figli, nonché dalle parti di un’unione civile, le quali avvertono l’esigenza di regolare aspetti anche solo squisitamente patrimoniali, senza dover ricorrere alla via giudiziale.

Il percorso di mediazione può essere intrapreso indipendentemente dall’instaurazione di un giudizio di separazione/divorzio. Trattasi, invero, di strumento alternativo al processo civile. Nulla, però, vieta che la mediazione possa essere intrapresa anche nel corso di un siffatto.

Come accedere alla mediazione familiare?

 

In tema di mediazione familiare, un ruolo importante è svolto dal mediatore.

Quest’ultimo ha il delicato compito di accompagnare la coppia nel dialogo e giungere ad una soluzione subottimale per la stessa.

In Italia non esiste una regolamentazione di questa figura professionale, ma nonostante ciò la mediazione familiare viene esercitata da soggetti che hanno acquisito una certa competenza al riguardo.

Al verificarsi della crisi di coppia, la stessa – nella quasi totalità dei casi – si rivolge ad un professionista, qual è l’avvocato.

A norma dell’articolo 27 del codice deontologico forense, grava sull’avvocato l’obbligo di informare i propri assistiti della possibilità di esperire negoziazione assistita ovvero mediazione, ossia strumenti alter-nativi alla via giudiziaria e, l’omessa informazione al riguardo costituisce illecito disciplinare.

La mediazione può, dunque, essere intrapresa, sia prima dell’inizio di un procedimento (di separazione o divorzio) che nel corso ovvero successivamente ad esso.

Ove la mediazione si instauri nel corso di un giudizio pendente, lo stesso verrà sospeso dal giudice, il quale rinvierà la causa assegnando un termine per il raggiungimento dell’accordo di mediazione.

In cosa consiste il percorso di mediazione familiare?

 

Laddove la coppia adeguatamente informata optasse per intraprendere il percorso di mediazione fami-liare, il conflitto interpersonale verrebbe regolato dalla coppia stessa.

La mediazione concretamente consiste in uno o più incontri (a seconda del grado di conflittualità) tra la coppia ed il mediatore, il quale ha il compito di legger il conflitto e tramite adeguate tecniche di media-zione consentire alla coppia di raggiungere un accordo, su qualsiasi aspetto della vita, ed in particolare, riguardo ai figli.

Per far ciò è necessario che il mediatore dialoghi con i soggetti in modo da attenuare il più possibile l’oggetto del conflitto.

Gli incontri vengono tenuti presso studio privati – in caso di avvocati o psicologi – ovvero nei c.d. centri di mediazione, ove istituiti.

Sovente, può verificarsi, che i primi incontri si svolgano individualmente, sì da consentire al soggetto di poter confidare al professionista anche aspetti strettamente personali. Le informazioni che il professioni-sta riceve che rimangono strettamente confidenziali e riservate- costituiscono dati importanti per poter porre l’accento sulle reali ragioni del conflitto.

L’aspetto non è marginale, soprattutto se si considera il moltiplicarsi di eventi di violenza che interessano molte coppie odierne.

Nei casi più gravi – violenza o maltrattamenti – è necessario intraprendere percorsi differenti rispetto alla mediazione. Invero, come potrebbe un percorso siffatto sortire effetti positivi per entrambe le parti ove una di esse è vittima dell’altra?

È, dunque, fondamentale tener presente e considerare le ragioni di entrambe le parti.

Ove la mediazione, invece, sia percorribile sarà necessario valorizzare i punti di contatto e i risultati con-divisi, nonché contenere l’emergere di incertezze e di nuovi conflitti.

Per consentire il raggiungimento di una soluzione, consapevole e volontaria, il mediatore adotterà un approccio che ponga l’attenzione alle esigenze ed alle aspettative delle parti.

Solo così, tramite un dialogo guidato, la coppia potrà pervenire ad un risultato che permetta loro di porre fine – in modo definitivo – al conflitto.

A tal proposito, si osserva come l’accordo raggiunto in sede di mediazione possa vantare un risultato, in termini temporali, più longevi rispetto a quello raggiunto in sede di separazione dinnanzi al giudice. Tale affermazione trova la propria ragione nel fatto che l’accordo in mediazione non è altro che la con-clusione – voluta e consapevole – del conflitto dei soggetti. Difficilmente, in sede giudiziale, può aversi lo stesso grado di consapevolezza.

Inoltre, agli incontri di mediazione si assiste alla partecipazione attiva della prole della coppia.

Le esigenze dei minori vengono valorizzate, di modo che il genitore acquisti consapevolezza delle stesse e non le trascuri.

Il ruolo del mediatore non è affatto semplice, in quanto ciò che gli viene richiesto è una costante atten-zione alle fragilità del disgregando nucleo familiare.

Attraverso la mediazione viene posta in essere una trasformazione costruttiva del rapporto che culmina con l’accordo tra le parti.

Raggiungere quest’obiettivo permette ad ogni individuo di ritrovare la stima e la fiducia nei confronti dell’altro, così da poter ritrovare la propria dimensione genitoriale e poterla vivere in armonia.

La figura del mediatore

 

Il mediatore familiare si può definire quale soggetto terzo (rispetto alla coppia) ed imparziale (rispetto agli interessi dei singoli soggetti).

Egli ha il delicato compito di ascoltare e guidare la coppia nel dialogo volto alla regolazione degli aspetti – personali e patrimoniali – controversi.

Non esistendo nel nostro Paese una regolamentazione ad hoc per questa figura professionale, la media-zione familiare è oggi esercitata da liberi professionisti (avvocati o psicologi, ma non solo), con un’ade-guata conoscenza sul tema.

Attualmente, il riferimento legislativo è costituito dalla Legge n. 4/2013 che concerne le c.d. professioni non organizzate in Ordini o Collegi, nonché da una serie di disposizioni normative che richiamano la media-zione.

A titolo esemplificativo, si ricorda come l’art. 337 octies comma 2 del codice civile statuisce che, previo consenso delle parti, il giudice, ove possibile, rinvii la decisione inerente gli interessi dei figli, al fine di consentire alle parti stesse di accordarsi – tramite mediazione – su questo delicato aspetto.

Proprio per l’importanza della tutela dei diritti del minore, quale soggetto debole del nucleo familiare, è auspicabile anche nel nostro Paese che il tema della mediazione familiare possa ricevere maggior atten-zione, come avviene a livello europeo ed internazionale.

Mediazione familiare: quali vantaggi?

 

La mediazione familiare si colloca all’interno delle c.d. Adr (“Alternative Dispute Resolutions”), ossia tra i mezzi alternativi alla giurisdizione.

In quanto tale, si caratterizza per la celerità del procedimento, rispetto alla classica via giudiziale.

Il percorso è autonomo dal contesto giudiziario, anche nell’ipotesi in cui la mediazione venga esperita in pendenza di procedimento civile (separazione/divorzio).

Caratteristica propria della mediazione familiare è la riservatezza, che denota tutti gli ambiti.

Invero, sia gli incontri – individuali e di coppia – che l’accordo finale conservano un alto grado di confidenzialità.

Trattasi di un procedimento contrassegnato dalla volontà delle parti. È, infatti, attivabile, su richiesta delle stesse. La volontarietà è, in tal senso, principio fondante la mediazione perché presuppone che alla base vi sia una scelta ponderata e consapevole dei soggetti che vi accedono.

Volontarietà che si riscontra anche nell’atto finale del percorso, ossia nell’accordo che regola i rapporti tra le parti. In questo modo, la coppia diviene essa stessa “organo giudicante”, perché protagonista del con-tenuto decisionale.

L’accordo, infatti, viene percepito come equo dalle stesse parti e, per questo motivo, ogni singolo soggetto è naturalmente incline ad osservarlo. Solo, in rari casi, il contenuto conciliativo potrà subire variazioni o revisioni.

A questi aspetti, si aggiunge il miglioramento del rapporto interpersonale tra le stesse parti e lo sviluppo di una nuova capacità di ascolto dei bisogni dell’altro.

Si acquista maggior consapevolezza di sé stessi e della propria dimensione.

Attraverso un dialogo costruttivo è possibile tutelare ampiamente i diritti dei minori coinvolti, i quali spesso diventano oggetto di ricatto negli ordinari giudizi di separazione/divorzio.

Seguendo la strada tracciata dal mediatore, si giunge al pieno recupero della genitorialità, di frequente, offuscata dal conflitto esistente tra i coniugi/conviventi.

Altra peculiarità riguarda i costi della mediazione, che si rivelano inferiori rispetto a quelli registrabili in sede giudiziaria.

La quantificazione in termini economici dipende sicuramente dal numero di incontri necessari al raggiun-gimento dell’obiettivo finale, ma difficilmente potrà raggiungere od eguagliare i prevedibili costi sosteni-bili nei procedimenti di separazione e divorzio.

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