Diritto Amministrativo

Ordinanza di demolizione – Quali sono le conseguenze amministrative dell’abusivismo edilizio?

Ordinanza di demolizione – Quali sono le conseguenze amministrative dell’abusivismo edilizio?

L’art. 31 del dpr n. 380/2001, che altro non è se non il testo unico dell’edilizia, prevede in modo dettagliato e preciso quello che deve essere il contenuto di un provvedimento di demolizione.

Si tratta in realtà, nello specifico, di una ordinanza di ingiunzione della rimozione e demolizione che viene emessa dall’Ente comunale nei confronti dell’abusivo.

In altre parole, quando il proprietario di un immobile edifica e quindi costruisce in assenza delle regolari autorizzazioni e dei permessi necessari, commette un abuso edilizio e come tale sarà soggetto passivo di questo tipo di provvedimento amministrativo.

Tale provvedimento ingiunge ed ordina al cittadino di demolire, a sue spese, l’opera abusiva, entro il termine di 90 giorni che decorreranno dalla notifica all’interessato del provvedimento stesso.

Non basterà, naturalmente, una demolizione sic et simpliciter, ma sarà necessario altresì, come viene sempre specificato, che i luoghi siano portati allo stato di ripristino.

ordine di demolizione abuso edilizio

Quali conseguenze si realizzano in danno del cittadino in caso di inosservanza dell’ordine di demolizione?

Il provvedimento in questione detta anche le conseguenze che susseguono in caso di inerzia del proprietario protrattasi oltre i 90 giorni.

In poche parole, decorsi i 90 giorni senza che l’opera sia stata demolita e che non vi sia stato il ripristino dei luoghi allo stato precedente la realizzazione della costruzione abusiva, l’opera e l’aria su cui insiste vengono acquisite a mezzo di un nuovo provvedimento amministrativo, al patrimonio del Comune.

L’opera sarà poi demolita dallo stesso Ente ma le relativa spese saranno addebitate a carico del proprietario abusivo.

Con l’aggiunta dell’irrogazione della sanzione prevista dal comma 4 bis della norma citata (art. 31 dpr n. 380/2001).

Naturalmente l’abusivismo edilizio ha anche un rilievo penalistico ma in questa sede ci soffermeremo alla fase amministrativa.

In sintesi, pertanto, come anche deciso da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, decorso il termine di cui all’art. 31, comma 3, del t. u. dell’edilizia citato sopra, si attiverà l’effetto acquisitivo automaticamente ossia ope legis delle opere abusive al patrimonio comunale, e ciò rende perfettamente legittimo il diniego di sanatoria, ovvero l’istanza di accertamento di conformità dell’abuso alla normativa edilizia ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, a causa del difetto di legittimazione a presentare l’istanza, addotta dal Comune sulla base dell’avvenuto trasferimento in proprio favore della proprietà dei beni a seguito dell’inottemperanza alle sue ordinanze di demolizione. (Consiglio di Stato, sentenza 5471/2017).

La presentazione dell’istanza di accertamento sospende l’efficacia dell’ordinanza di demolizione?

Naturalmente è possibile presentare ricorso al Giudice amministrativo della regione interessata, impugnando il provvedimento amministrativo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Conviene sempre quando si presenta ricorso al Tar presentare contestualmente anche istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di demolizione, in modo tale che il Giudice decida in tempi rapidi ed eviti il decorrere dei 90 giorni anzidetti.

A volte, però, accade che non venga presentata tale istanza e in alternativa si presenta al Comune una istanza chiamata di accertamento di conformità ossia una istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del dpr richiamato su, con allegata una relazione tecnica che dovrebbe dimostrare i requisiti di regolarità urbanistica del manufatto.

Sul punto occorre fare un importante chiarimento anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite.

Secondo una pronuncia (vedi Tar Napoli, sentenza n. 313/2014) tale istanza renderebbe inefficace l’ordinanza di demolizione, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporterebbe la necessità di formare un nuovo provvedimento da parte dell’Autorità amministrativa, esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto, che varrebbe in ogni caso a superare il provvedimento sanzionatorio.

L’ordinanza di demolizione resterebbe pertanto priva di efficacia fino allo spirare del termine legale di definizione del procedimento amministrativo di decisione sulla conformità dell’opera.

In realtà più recentemente il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema precisando che nei casi di abusivismo edilizio, la presentazione della istanza di accertamento della conformità e quindi la domanda in sanatoria richiesta ex art.36, TU edilizia, non determinerà né l’illegittimità né l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione emessa dall’ente comunale.

Secondo il principio di legalità la presentazione di tale istanza non può incidere sugli effetti dei provvedimenti comunali precedentemente emanati.

Infatti, nell’inesistenza di un’apposita norma di legge, è assolutamente inapplicabile in via analogica la norma di cui alla legge n. 47 del 1985, secondo cui la presentazione della domanda di condono comporta la sospensione dei procedimenti amministrativi e dei giudizi aventi per oggetto l’immobile per il quale fosse stata presentata la medesima domanda di condono.

Al massimo l’istanza di accertamento di conformità, se presentata prima dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, determina esclusivamente l’avvio del procedimento di accertamento, ferma restando l’applicabilità dell’art. 36, comma 3, sulla formazione del rigetto (dell’istanza) per silentium. (Consiglio di Stato, sentenza 5654/2017).

Ancora più di recente Il Consiglio di Stato (sentenza n. 6954/2018) si è espresso in tal senso precisando che qualora venga presentata un’istanza di sanatoria, il provvedimento sanzionatorio pregresso non deve considerarsi inefficace; in effetti, per l’Amministrazione, non sussiste l’automatica necessità di adottare un nuovo provvedimento di demolizione, in quanto la domanda di accertamento di conformità determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione e, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.

Una cosa è certa, però, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità per l’opera edilizia realizzata, determina la sospensione temporanea dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione e non, invece, la sua inefficacia o la sua invalidità (Consiglio di Stato, sentenza 6233/2018).

In conclusione, pertanto, si può dire che alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, è vero che la presentazione dell’istanza di accertamento della conformità dell’opera non rende il provvedimento di demolizione emesso dall’Ente inefficace o illegittimo, ma è altrettanto vero che l’istanza determina la sospensione dell’efficacia del provvedimento di demolizione, su cui l’Ente dovrà pronunciarsi.

Naturalmente salvo che tale istanza sia stata presentata nei termini per proporre impugnazione avverso l’ordine di demolizione.

Di recente, infatti, una pronuncia ha fatto suo un orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’art. 36 D.P.R. 380/01, nel prevedere espressamente un termine per la presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente all’irrogazione dell’ordinanza di demolizione pone, infatti, un termine di decadenza alla facoltà del privato di chiedere l’accertamento di conformità, a meno di non volerne sostenere l’assoluta irrilevanza, pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la rilevata esigenza di celere definizione degli abusi edilizi che si conclude o la conservazione di opere edili conformi alla disciplina urbanistica vigente, ovvero con l’applicazione delle sanzioni ripristinatorie (vedi T.A.R. Catania n. 2871/2010).

In più ha precisato che la presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla emanazione dell’ordinanza di demolizione comporta che l’Amministrazione non può che constatare che l’istanza è stata presentata da chi non sia più proprietario, se essa è stata proposta dopo l’acquisizione ipso iure della proprietà ai sensi dell’art. 31, comma 3, del T.U. n. 380 del 2001, per il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di sgombero e demolizione (vedi sentenza Consiglio di Stato, n. 5653/2017 e sentenza T.A.R. Reggio Calabria, n. 307/2018).

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