Diritto Civile

Pignoramento presso Terzi: i termini a comparire?

Il pignoramento presso terzi è lo strumento che i creditori possono utilizzare per soddisfare il proprio credito appropriandosi di beni del debitore che si trovino nella disponibilità di un terzo soggetto.

Pignoramento presso Terzi: i termini a comparire?

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Il codice di procedura civile prevede due ipotesi in cui è possibile procedere con il pignoramento presso terzi: il pignoramento di crediti del debitore verso terzi, e il pignoramento di cose del debitore presso terzi.

Agendo mediante questo tipo di azione esecutiva possono aprirsi a seconda dei casi scenari differenti sia in ambito procedurale, sia dal punto di vista formale. In questo articolo analizzeremo la procedura ed in particolare la disciplina dei termini nel pignoramento presso terzi.

 

Requisiti necessari dell’atto di pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi si esegue notificando al debitore e al terzo (ad esempio una banca presso cui il debitore ha un conto corrente) un atto che deve contenere determinati requisiti: l’ordine al debitore di non sottrarre le cose pignorate; l’invito a eleggere domicilio presso il tribunale competente (che è quello del luogo di residenza, domicilio o dimora del debitore stesso[1]), ed a dichiarare l’eventuale esistenza di altri beni pignorabili; una serie di avvertimenti in materia di conversione del pignoramento (che rappresenta la facoltà del debitore di indicare crediti o cose diverse da quelle pignorate e di uguale valore, su cui il creditore può agire), e sul termine per proporre eventualmente opposizione all’esecuzione.

La legge prevede che, l’atto di pignoramento presso terzi contenga anche altri elementi specifici per essere ritenuto valido: l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (ad esempio una sentenza) e del precetto (che è un atto che deve essere notificato al solo debitore prima di procedere con il pignoramento); l’indicazione, almeno generica, delle somme e delle cose dovute dal terzo al debitore e l’ordine diretto al terzo di non disporne in alcun modo (a meno che non vi sia un espresso ordine del giudice); il creditore deve poi dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel luogo in cui ha sede il tribunale competente, ed indicare, infine, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata[2].

Altri due elementi essenziali che l’atto di pignoramento presso terzi deve assolutamente contenere, sono poi: la chiamata (o citazione) del debitore a comparire davanti al giudice delle esecuzioni del tribunale competente, in un’udienza in cui verranno assegnati o saranno venduti i beni pignorati; la richiesta al terzo di emettere, entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, una dichiarazione dalla quale risultino di quali cose o somme è debitore o si trovi in possesso per conto del debitore, e quando è previsto che ne dovrà eseguire il pagamento o la consegna.

Con l’avvertimento che in mancanza della dichiarazione, il terzo dovrà renderla comparendo in un’apposita udienza; e che, se non comparirà in tale udienza o se compare e non rende la dichiarazione, il credito pignorato o le cose di cui il terzo si trova in possesso di proprietà del debitore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento.

Il terzo, deve inoltre specificare eventuali sequestri precedentemente eseguiti sui beni oggetto del pignoramento mentre erano in suo possesso, e le cessioni di tali beni che gli sono state notificate o che ha accettato[3].

Il termine a comparire del creditore nel pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi si considera effettivamente avviato nel momento in cui la notifica dell’atto iniziale raggiunge il debitore, e il creditore principale si costituisce ufficialmente in giudizio[4]. Eseguita la notifica, l’ufficiale giudiziario (ossia il funzionario del tribunale che esegue la notifica per conto del creditore) non deposita più l’atto direttamente presso il tribunale competente, come previsto prima della riforma del 2014[5], ma, lo consegna  al creditore.

È compito di quest’ultimo depositare presso la cancelleria del tribunale in via telematica[6], ed entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario: la nota d’iscrizione a ruolo (un documento nel quale devono essere indicate le parti, le generalità e il codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo e del suo difensore, nonché la cosa o il bene oggetto di pignoramento[7]), la copia dell’atto di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto.

Il termine previsto dalla legge per il deposito dell’atto notificato nella cancelleria del tribunale competente, è più ampio nel pignoramento presso terzi rispetto a quello previsto per il pignoramento mobiliare e immobiliare; ciò perché il legislatore italiano ha voluto dare il tempo al creditore di verificare se la dichiarazione fornita dal terzo è positiva o negativa, prima di iscrivere l’atto ed affrontare le relative spese.

Il pignoramento, perde efficacia, se la nota d’iscrizione a ruolo e le copie degli atti non sono depositate entro il suddetto termine di trenta giorni.

Il termine a comparire del debitore nel pignoramento presso terzi

L’atto iniziale del pignoramento presso terzi deve dunque contenere l’invito rivolto al debitore principale a presentarsi in udienza davanti al giudice dell’esecuzione, prima che il creditore proceda con la richiesta (o istanza) di vendita o assegnazione dei beni su cui si esegue il pignoramento.

In particolare la legge prevede espressamente che la vendita o l’assegnazione dei beni, non può essere richiesta dal creditore se non è trascorso il termine (detto dilatorio) di dieci giorni tra la data in cui si perfeziona il pignoramento (cioè quando l’atto iniziale viene regolarmente notificato al debitore e al terzo), e il deposito del successivo atto di impulso del processo esecutivo (ossia l’istanza con cui il creditore chiede l’assegnazione o vendita delle cose pignorate).

Tale termine è posto a garanzia del debitore quale ultima possibilità per non perdere il diritto di proprietà sul bene oggetto di pignoramento. Infatti il debitore può adempiere spontaneamente all’obbligazione a cui è soggetto nei confronti del creditore o può, ad esempio, chiedere la riduzione del pignoramento o la sua conversione (cioè può chiedere che il pignoramento avvenga su un bene diverso e di uguale valore di proprietà del debitore).

Il mancato rispetto del termine previsto dalla legge non comporta comunque la nullità del pignoramento, ma dei soli atti successivi alla richiesta di assegnazione o vendita. Il debitore potrà far valere la nullità, tramite lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi[8].

Tuttavia la nullità può essere sanata dal creditore, e in ogni caso non può essere rilevata spontaneamente (ossia d’ufficio) dal giudice dell’esecuzione, né può essere dedotta oltre l’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita del bene oggetto di pignoramento.

Tale udienza ha infatti una funzione preclusiva rispetto agli atti compiuti in data anteriore al suo svolgimento, a meno che il debitore provi di non avere ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza[9].

Ci sono delle eccezioni alle regole sopraelencate: il caso in cui oggetto del pignoramento presso terzi siano cose deteriorabili. Infatti per tali beni la legge prevede che l’assegnazione o la vendita possa essere richiesta immediatamente[10].

La natura deteriorabile del bene non può però essere individuata facendo riferimento a categorie astratte ma, deve essere operata tramite un’indagine concreta, che tenga conto delle naturali qualità delle cose pignorate e di tutti gli elementi di fatto che possono incidere sulla loro conservazione.

Un altro caso è poi quello in cui il pignoramento riguardi cose date in pegno o beni mobili soggetti ad ipoteca. Per tali beni infatti, la legge prevede che la vendita o l’assegnazione possa essere richiesta anche senza procedere con la notifica dell’atto di pignoramento, essendo sufficiente la notifica del solo atto di precetto al debitore[11].

Il termine a comparire del terzo nel pignoramento presso terzi

Le riforme di legge più recenti hanno inciso significativamente sul ruolo ricoperto dal terzo pignorato e sull’accertamento dei suoi obblighi nei confronti del debitore principale. Soprattutto per velocizzare i tempi della procedura del pignoramento presso terzi, la collaborazione del terzo non è più una mera facoltà ma un vero e proprio onere.

Come affermato in precedenza, l’atto iniziale del pignoramento presso terzi deve contenere l’invito al terzo debitore a rendere una dichiarazione a mezzo di raccomandata o tramite posta elettronica certificata, dalla quale risulti di quali beni, appartenenti al debitore principale, si trovi in possesso.

Tale dichiarazione deve essere resa dal terzo entro dieci giorni dalla notifica del pignoramento, altrimenti lo stesso dovrà comparire in un’apposita udienza e provvedervi.

La legge prevede infatti che, se il creditore dichiara nella prima udienza di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice dell’esecuzione con un provvedimento (detto ordinanza) fissi un’udienza successiva. In questo caso il provvedimento deve essere notificato dal creditore al terzo, almeno dieci giorni prima della data fissata per la nuova udienza.

Se il terzo non compare neanche in questa circostanza, o se comparendo si rifiuta di rilasciare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, si considera non contestato.

Il terzo può comunque opporsi all’ordinanza di assegnazione di crediti adottati, se fornisce la prova di non avere avuto conoscenza del pignoramento per caso fortuito, forza maggiore o per irregolarità della notifica.

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[1] D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche nella L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha abrogato l’art. 543 n. 4 c.p.c.

[2] Art. 543 c.p.c.

[3] Art. 571 c.p.c.

[4] Cass. civ., 3 ottobre 1997, n°. 9673.

[5] D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche nella L. 10 novembre 2014, n. 162.

[6] Art. 16 bis, secondo comma del D.L. 18 ottobre 2012, n°. 179.

[7] Art. 159 ter disp. att. c.p.c.

[8] Art. 501 c.p.c.

[9] Cass. civ., sentenza del 16 gennaio 2003, n°. 564.

[10] Art. 501 comma 2 c.p.c.

[11] Art. 502 c.p.c.

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