Diritto Penale

Stalking Condominiale

LO STALKING : il reato

Quasi tutti coloro che vivono in condominio, prima o poi hanno problemi di vicinato.

Molteplici le controversie che riguardano problematiche condominiali di cui alcune vengono discusse in Tribunale altre invece si risolvono e vengono definite come atti di semplice maleducazione e pertanto risolte pacificamente nell’ambito del condominio.

Il Decreto Legge numero 11/2009, convertito nella Legge numero 38/2009, ha introdotto il reato di atti persecutori che nella lingua anglosassone si traduce: STALKING!

Difatti, talvolta, alcune fattispecie di controversie che si verificano all’interno dei condomini, realizzano il cosiddetto : “stalking condominiale” .

Disciplinato dall’articolo 612 bis del codice penale.

Il reato di stalking, in generale si configura quando qualcuno porta a termine e nel tempo una serie di azioni tra cui molestie, minacce, ma anche atti in apparenza inoffensivi, come l’invio insistente di fiori, bigliettini, messaggini… tanto da turbare psicologicamente la vittima, inducendola ad uno stato d’ansia, paura che la costringono a cambiare abitudini e lo stile di vita personale come ad esempio cambiare utenza telefonica, addirittura provocando legittimo timore alla propria incolumità.

Pertanto il “reato di stalking” è un reato abituale.

Per la Suprema Corte non rileva solo la “reiterazione”, ma essenzialmente la “quantità” di comportamenti (Cass. pen. sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895).
La “minaccia” quale “male ingiusto”.

La “molestia”, cioè l’effetto che la condotta dell’agente produce nella psiche della vittima, provocandole ansia e turbamento.

La minaccia ex art.612 c.p., la percossa ex art.581 c.p., la molestia ex art.660 c.p., ecc., pur configurandosi quali ipotesi di reato e fattispecie denunciabili, non possono essere considerati automaticamente ipotesi di STALKING .

Lo stalking è procedibile a querela di parte, entro sei mesi dall’ultimo episodio vessatorio subito.

E’ procedibile d’ufficio, con aumento di pena, se lo STOLKER è già stato “ammonito” ai sensi dell’art.8 della citata legge, oppure IL REATO è commesso verso un minorenne o un disabile.

Le vittime di STALKING per tutelarsi autonomamente potrebbero cercare di frenare gli atti persecutori inoltrando in prima facie un esposto in QUESTURA, ai sensi dell’art. 1 T.U.L.P.S. , al fine di “comporre bonariamente un privato dissidio” .

La Polizia pertanto dovrà convocare il molestatore, spiegare le lamentele descritte nell’esposto ed infine convocare la presunta vittima ed informarla delle dichiarazioni del presunto stalker.

Si precisa che l’esposto ai sensi dell’art.1 TULPS non produce nessun effetto penale e/o amministrativo, per il soggetto segnalato, ma serve solo per rendere edotto il presunto molestatore che causa disturbo a terzi.

Di conseguenza chi è stato segnalato potrà interrompere gli atti persecutori cui si è stati segnalati oppure procedere contro l’esponente con una querela.

DISCIPLINA GIURIDICA

Giuridicamente il reato di stalking condominiale come già anticipato si fonda sull’art. 612 bis c.p., introdotto la legge 24 aprile 2009 n. 38 che sanziona gli atti di persecuzione: “ con la reclusione fino a quattro anni chiunque ponga in essere reiterate condotte persecutorie tali da determinare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia e timore o, alternativamente, l’alterazione le proprie abitudini di vita.”

Pertanto gli atti di stalkeraggio si possono riassumere nella condotta persecutoria reiterata nei raffronti di più comproprietari che si trovano in relazione di stretto contatto tra di loro.

Un esempio lo troviamo nella sentenza del 25 maggio 2011, n. 20895, ove la Cassazione ha condannato un condomino – sofferente da sindrome maniacale – per il delitto di stalking ai danni di tutti i soggetti di sesso femminile residenti nel condominio, se pure gli atti persecutori erano rivolti due condomine.

La condotta dello stalker aveva provocato in tutte le donne conviventi nello stesso condominio uno stato d’ansia e di paura tale da costringerle a cambiare le proprie abitudini di vita in quanto vittime indirette del reato.

Può accadere, infatti, che i rapporti si complichino, travalicando i confini della legalità e sconfinando in atteggiamenti delittuosi.

IL TURBAMENTO DELA TRANQUILLITA’ DOMESTICA.

Quindi si ripete, lo stalking condominiale viene in essere quando un condomino compie una serie di atti persecutori che recano con scienza e volontà ad uno o più condomini fastidio insopportabile, reiteratamente per un lungo periodo di tempo, tale da influenzare la vita di tutti i giorni.

Esempi seriali di comportamenti ed atti persecutori possono sintetizzarsi in atteggiamenti molesti come avere il televisore, stereo a volume alto magari durante la notte, abbandonare spazzatura su parti comuni, avvelenare animali domestici, avanzare deliberatamente ripicche o ingiurie varie che, talvolta, possono diventare pericolose per l’incolumità dei condomini come: buttare fluidi viscidi a terra, ricevere telefonate anche anonime, lettere, e-mail, pedinamenti, apertura posta personale, messaggi sui social network, distruggere piante e fiori, ecc.

Ogni fatto che assume rilevanza in tal senso, occorre portarlo dinanzi al Giudice al fine di potersi legittimamente tutelare.

Come difendersi dallo stalking condominiale?

Si può verificare pertanto l’ipotesi in cui le molestie, ovvero gli atteggiamenti comportamentali persecutori e/o reciproci da cui nasce una sorta di “ belligeranza” tra vicini, potrà essere sedata dall’amministratore condominiale che potrà serenamente frenare gli animi mediando amichevolmente.

Per di più, l’intervento dissuasore dell’amministratore, rappresenterà una prova a favore del perseguitato, nel caso in cui dovesse rivolgersi al Giudice.

Difatti ancor prima di procedere con la denuncia, è bene tentare a risolvere la questione tra privati.

Chiarire con il condomino – stalker ad esempio, anche nel corso di una riunione condominiale, oppure inviargli una lettera raccomandata A/R e magari per conoscenza anche all’amministratore di condominiale è il primo passo da fare per tutelarsi bonariamente .

L’Amministratore di Condominio potrebbe essere, almeno teoricamente, di grande ausilio in quanto, riveste anche la carica di rappresentante legale e funge da mediatore tra i condomini.

Altra ipotesi che si può suggerire al condomino/i vittima/e è la possibilità di inoltrare opportuna istanza di ammonimento al Questore, ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38.

Il Questore, nell’eventualità qualora ritenga legittima la richiesta, emettere un decreto di ammonimento orale nei raffronti dello stalker, tanto per evitare le lungaggini di un processo annoso.

L’ammonimento del Questore si può considerare come l’ultimo avviso prima di procedere con rituale querela.
Se poi lo stalker reitera e non sospende definitivamente gli atti persecutori, il processo di querela si attiverà d’ufficio, semplificando quindi l’iter per la vittima.

La maggiore forma di tutela è la querela che, potrà essere presentata entro sei mesi dai fatti denunciati.
Le prove di quanto viene denunciato sono fondamentali, in quanto a sostegno di quanto sostenuto dal condomino vittima.

Sono fonte di prova: le testimonianze scritte e orali, filmati o registrazioni, – si precisa che registrare telefonate o conversazioni senza il consenso dell’interlocutore non è affatto da considerarsi lesivo della privacy -, biglietti o messaggi che appunto, provano la condotta reiterata dello stalker.

Il Tribunale, verificata la responsabilità del reo, può emettere un’ordinanza restrittiva che gli ordina di allontanarsi dalla personale dimora e di non avvicinarsi oltre i 500 metri stabilendo altresì anche i tempi dell’allontanamento.
Affinché gli atti possano configurarsi come persecutori e quindi possa essere avviato un procedimento penale, devono ricorrere i seguenti presupposti:1)-gli atti molesti devono reiterarsi nel tempo, pertanto non basta un solo atto, una sola discussione;2)- le molestie devono generare ansia, paura, disagio nella vittima oppure costringerla a cambiare le sue abitudini e/o lo stile di vita.

La Corte di Cassazione inoltre ha precisato che affinchè si configuri lo stalking condominiale, non necessariamente gli atti persecutori devono essere tenuti verso un unico condomino ( Sentenza N. 20895, 25 maggio 2011), ha inoltre condannato la condotta di un condomino che quasi ogni giorno imbrattava con rifiuti l’abitazione ed il giardino di altro condomino, causandogli inquietudine ed ansia (Sentenza N. 39933, 26 settembre 2013).

SI PUO’ CHIEDERE ANCHE IL RISARCIMENTO DEI DANNI?

Si consiglia sempre prima di procedere in giudizio, di inviare una diffida con l’ausilio di un avvocato.
L’allontanamento può avvenire in sole tre ore dalla richiesta….!!!

In sede civile si può avanzare richiesta di risarcimento danni morali per effetto dei rumori molesti subiti che travalichino la normale tollerabilità ex atr. 488 c.c., ed altre forme di tutela conseguenti al suo reiterato comportamento molesto nei confronti della vittima. (Tribunale di Roma, sentenza n. 23351 del 2013).

Basta la semplice prova atta a dimostrare lo stato di disagio e ansia generati dallo stalker.
Una volta che il Giudice accerta che gli atti molesti sono reiterati nel tempo, riconosce alla vittima il risarcimento per il danno morale.

Non ci sono delle tabelle indicative della somma del risarcimento: ovviamente dipende dal caso, dalla gravità dei fatti, di volta in volta il Giudice decide secondo equità.

CHI E’ LO STALKER?

Circa la personalità dello stalker si può sintetizzare un profilo tipo.

Nella maggioranza dei casi è di sesso maschile ed ha un’età compresa tra i 18 e superiore ai 55 anni.
Il prospetto diagnostico psicopatologico, rivela un disturbo bordeline di personalità che lo porta a non avere un quadro oggettivo della realtà .

Un altra patologia che si può riscontrare in questi soggetti è il disturbo dipendente di personalità, ove la vera novità riguarda la sfera dello stalking condominiale.

Corrente solitamente nello stalker è la componente delirante ossessiva-compulsiva, come se il soggetto proprio perché non in grado di gestire i propri impulsi si sentisse obbligato a mettere in atto comportamenti disfunzionali e patologici.

Affinchè si possa parlare di stalking devono essere presenti tre elementi:
1)-lo stalker agisce nei confronti di una persona che ne diventa la vittima in virtù di un collocamento nella propria sfera personale sentimentale, o basato su una relazione reale o totalmente immaginaria; 2)-lo stalking si manifesta attraverso una serie di pattern comportamentali basati su una comunicazione ripetitiva, insistente ed intrusiva; 3)- la vittima cambia il proprio stile di vita e le conseguenze psicologiche a cui va incontro possono essere individuate nel disturbo postraumatico da stress, in stati depressivi-ansiosi, fino ad una vera e propria alienazione psichica.

Il termine stalking definito anche come “sindrome del molestatore assillante” è stato coniato con la finalità simbolica di evidenziare l’atteggiamento di chi mette in atto molestie assillanti.

Tra i comportamenti rilevanti messi in atto si evidenziano i più comuni che sono: l’aspettare, l’inseguire, il raccogliere informazioni.

A tal proposito si può ricorrere a due tattiche difensive differenti: 1)- l’approccio diretto, dove spesso lo scontro tra la vittima e lo stalker avviene tra le mura condominiali e le migliori strategie difensive possono essere ad esempio il prestare attenzione al contenuto della discussione e se tale modalità è ripetuta nel tempo, mentre; 2)-l’approccio indiretto, che nella maggior parte delle volte consiste in minacce, pedinamenti occorre rivolgersi alle forze dell’ordine e successivamente rivolgersi ad uno psicologo per avere un supporto psicologico.

Accade anche il caso in cui le vittime dello stolker non denunciano in quanto, fondamentalmente temono di non avere successivamente nessuna garanzia di sicurezza o protezione dopo la segnalazione, temendo altresì la paura di peggiorare la situazione persecutoria ed il fatto di voler aiutare il presunto autore senza farlo condannare.

Una recente pronuncia della cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato, non ritenendo necessario l’accertamento di uno stato patologico nelle vittime, ma appurando il verificarsi dell’evento costituito da significati mutamenti nello stile di vita delle vittime dello stalker.

Una cospicua percentuale dei reati di stalking si avverano nei condomini, proprio dove i rancori, gli animi esasperati da situazioni di astio remoto nel tempo, le numerosissime incomprensioni ed intolleranze nei rapporti di vicinato, si trasformano in condotte vessatorie.

I condomini infatti, potenzialmente sono affollati da probabili stalker.

Le dispute maggiori partono dai rumori insieme agli odori, nonché l’occupazione illegittima di spazi comuni, la presenza di animali domestici, il lancio di mozziconi di sigarette, briciole ed altro da balconi o finestre.

Contese, protratte di giorno in giorno reiterate nella quotidianità, che diventano vere e proprie persecuzioni per le vittime che le subiscono.

Esemplare la sentenza del Tribunale di Genova aprile 2015 che ha condannato a quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni , i vicini molesti di una giovane coppia per la pena “stalking condominiale ” .

Per le reiterate discussioni sulla proprietà di un giardino antistante, e per le minacce e intimidazioni gravissime, avvertivano di voler assassinare il figliolo tanto per costringere i tre malcapitati ad andare via.

La Corte di Cassazione ha chiarito che “il delitto di atti persecutori può essere costituito anche da due sole condotte di minaccia o molestia”.

La Corte ha ribadito che la misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p., che ordina allo stalker di allontanarsi dal condominio ove insisteva la propria dimora e quella della persona offesa, altresì di non avere nessun rapporto con questa, per il “clima ….di violenza e terrore creato perfino nel condominio” e “dell’accanimento mostrato nei confronti della persona offesa”, (Cass. pen. Sez. V, 9 aprile 2014, n. 15906).

In tal senso anche la giurisprudenza ha stabilito che è legittima la misura cautelare che impone allo stalker di allontanarsi dall’edificio in cui vive la vittima (Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 2014, n. 15906)

Atti persecutori in danno degli abitanti di un intero quartiere, indotti a modificare le proprie abitudini di vita e ad alterare significativamente i rapporti all’interno della comunità, a causa del reiterato invio di numerose lettere anonime, che presagivano ingiustamente situazioni di pericolo, insulti, ricatti (Cass. pen. Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 3271).

In una successiva pronuncia la Corte ha riconosciuto il reato di atti persecutori in ambito condominiale nei confronti del fratello residente nel medesimo edificio (Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2013 n. 39933).

Con altra sentenza la Cassazione ha avvalorato la condanna per stalking nei confronti di un condomino che aveva stressato un suo vicino, determinando stato di ansia e inducendolo a sottoporsi a trattamenti psicotropi e ad allontanarsi dal posto di lavoro (Cass. pen., sez. V, 30 agosto 2016, n. 35778; Cass. pen., sez. V, 28 giugno 2016, n. 26878).

Ovviamente, trattasi di condotte necessariamente sostenute dall’elemento soggettivo, che, negli atti persecutori, integrano il dolo generico, indicativo di un’intenzione criminosa (Cass. pen., sez. V, n. 18999 del 19 febbraio 2014 – dep. 8 maggio 2014).

L’estensione all’ambito condominiale del reato, si contraddistingue, sul piano tecnico giuridico, perché siamo di fronte a condotte poste in essere ai danni di una pluralità di persone abitanti nello stesso stabile o nel medesimo vicinato, non conviventi, né facenti parte dello stesso nucleo familiare, quindi non legati da vincoli affettivi.

Si può quindi asserire che il reato di stalking condominiale, si realizza allo stesso modo di come si concretizza in altre fattispecie di reato, in quanto non è più limitato a manifestazioni di alterazione di relazioni affettive.

Hai trovato utile questo articolo? Dagli un voto:
[Totale: 5 Media: 5]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *