Diritto di Famiglia

Spese Straordinarie Separazione

Qual è il fondamento giuridico dell’obbligo di mantenimento dei figli?

 

L’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli trova il suo fondamento giuridico, oltre che nell’art. 30 della Costituzione, anche dalle norme codicistiche innovate dal recente d.lgs 154/2013. La prima delle disposizioni codicistiche riguardante  il mantenimento dei figli da parte dei genitori è l’art. 147 c.c., secondo il quale “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli […] secondo quanto previsto dall’art. 315-bis”.

Spese Straordinarie Separazione

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Inoltre, l’art. 315-bis c.c. precisa, poi, che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori […]”; mentre il successivo art. 316- bis c.c. dispone che “ I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità  di lavoro professionale o casalingo […]”.

Tali principi sono stati poi riaffermati nell’art. 337-ter c.c. che in tema di provvedimenti riguardo ai figli, con riguardo all’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione dei coniugi, dispone, che “ […] Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, […]”.

Quali sono i parametri di determinazione del mantenimento?

Il medesimo art. 337-ter c.c. prevede che in sede di affidamento dei figli, il giudice dovrà effettuare una quantificazione del mantenimento degli stessi fondata sul principio di proporzionalità; nello specifico, verranno presi in considerazione alcuni parametri, quali ad esempio:

– le attuali esigenze del figlio;

-il tenore di vita del figlio goduto in costanza di matrimonio;

-le sostanze economiche e reddituali del coniuge;

– i tempi di permanenza del figlio presso il genitore la possibilità di auto-sostentamento del figlio ecc…

Si può affermare, quindi, che l’assegno di mantenimento, a carico del genitore non collocatario, sopperisce alle esigenze ordinarie e quotidiane del figlio, mentre per le spese straordinarie saranno corrisposti ulteriori emolumenti, proprio per non tradire il principio di proporzionalità sancito dall’art. 337-ter c.c. che informa l’intera disciplina dell’obbligo di mantenimento dei figli, sia in caso di affido condiviso che in caso di affido esclusivo.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che le spese straordinarie non possano mai ritenersi comprese in modo forfetario all’interno della somma da corrispondersi con l’assegno periodico e/o  di mantenimento, rischiando di recare pregiudizio al minore. ( Cass. civ. n. 9372 del 2012).

Cosa si intende per spesa straordinaria?

Con riferimento al carattere straordinario delle spese, la Corte di Cassazione è intervenuta a delineare il discrimen , rispetto alle spese ordinarie, statuendo che sono qualificate come spese ordinarie quelle destinate a soddisfare i bisogni delle quotidiani del minore ( ad esempio spese mediche convenzionali, istruzione, trasporto scolastico, attività sportive ecc..), mentre, per spesa straordinaria”  si fa riferimento ad “ esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita e dei figli minori fino a quel momento,o comunque non determinabili in anticipo, e non di lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” 

Sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte, è il carattere della “non prevedibilità” a qualificare la spesa come straordinaria o meno; in relazione a tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, ad esempio, come “ordinarie” le spese relative all’istruzione universitaria.

Per quanto attiene alla spese mediche, queste vengono suddivise in base alla loro natura in spese “ordinarie “ e “straordinarie”; difatti, a titolo esemplificativo,  saranno qualificate come ordinarie le spese per l’acquisto di medicinali di largo consumo o visite di routine, mentre, per contro avranno il carattere della “straordinarietà” le spese per un improvviso intervento di chirurgia facciale a causa di un incidente subito dal minore.

In che modo devono essere corrisposte le spese straordinarie?

Il carattere straordinario di una spesa, nella prassi, è molto spesso fonte di litigi e disaccordi da parte di entrambi i genitori, causa l’impossibilità oggettiva di provvedere ai bisogni del minore.

Il rischio in cui si incorre è quello di accollare la spesa al genitore maggiormente responsabile o  a colui al quale il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo del minore.

Per tali ragioni, la ripartizione delle spese anche straordinarie segue i criteri dettati dall’art 337-ter c.c., ovvero si propende per una ripartizione congiunta e proporzionale tra i coniugi, in base ai suindicati parametri (sostanze economiche dei genitori, tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, valenza dei compiti domestici assunti dai genitori  ecc..),  tenendo, altresì’,  conto delle primarie esigenze dei minori.

Per le spese straordinarie è necessario l’accodo?

Per la corresponsione delle spese straordinarie, l’art. 337-ter, per determinare i criteri di ripartizione delle spese, auspica  che per le spese di maggior interesse per i figli vi sia un accordo preventivo tra i coniugi; esso, infatti prevede che il giudice “prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i coniugi”.

Il dettato letterale della norma, sembrerebbe prediligere una preventiva concertazione dei coniugi in merito alla spesa straordinaria; conseguentemente vi è l’obbligo del coniuge che intende affrontare la spesa di informare l’altro coniuge, il quale ha diritto a manifestare il proprio dissenso.

Ne discende che, il coniuge che intenda recuperare la quota di spettanza non versata dall’altro, sarà tenuto a dimostrare la preventiva comunicazione in sede di giudizio; non saranno rimborsate, pertanto,  le spese la cui decisione è  stata adottata unilateralmente da uno dei coniugi.

A titolo esemplificativo, se uno dei genitori decidesse di iscrivere il figlio ad una scuola privata costosa, l’altro coniuge non è tenuto a rimborsare la sua quota di spettanza, poiché non è stato previamente informato.

Cosa succede in caso di mancato accordo per le “spese di maggiore interesse”?

Il codice civile sembrerebbe propendere per una decisione concertata in materia di spese straordinarie della prole, per tali ragioni, nel caso in cui i coniugi non dovessero addivenire a nessun accordo, si rischierebbe di sacrificare le esigenze preminenti dei minori.

Al riguardo, la Cassazione ha statuito  che “la mancata e preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere l’interesse dei figli, in caso di rifiuto del genitore a provvedere alla rispettiva quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone da parte del giudice l’effettiva rispondenza della spesa all’interesse del minore”.

Secondo il principio richiamato dalla Corte, il giudice dovrà effettuare una valutazione che contemperi l’utilità della spesa all’esigenze del minore con la possibilità economica di provvedervi dei genitori.

Ne discende che, per le decisioni di maggiore interesse per il minore, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “nel caso di mancata concertazione preventive o di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto  a verificare la rispondenza della spesa all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Cass. 2127/2016).

Si pensi, ad esempio, al caso in cui uno dei genitori si rifiutasse di contribuire all’installazione di un apparecchio ortodontico  necessario per la salute dentale del minore; è pacifico, in questo caso,  che l’interesse preminente del minore prevale  sul consenso di entrambi i coniugi.

Ne consegue che, il genitore che abbia provveduto alla spesa, previa informazione all’altro genitore, possa in sede di giudizio recuperare la quota di spettanza di quest’ultimo; sarà, poi, compito del giudice effettuare un contemperamento tra l’utilità della spesa del minore e la capacità contributiva di entrambi i genitori al fine di poter sostenere tale esborso.

In che modo è possibile recuperare la quota dell’altro genitore obbligato?

Il genitore che intenda recuperare in sede di giudizio la quota di spettanza dell’altro, ben potrebbe recuperarla avviando una procedura esecutiva, che si diversifica nelle forme del pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi (ad esempio pignorare una quota dello stipendio ).

Orbene, la procedure esecutiva è anticipata sempre dalla notifica di “un’intimazione di pagamento” nelle forme di un precetto, sulla scorta di un titolo esecutivo valido (come ad esempio un decreto ingiuntivo esecutivo o una sentenza).

Al riguardo, sono sorti numerosi contrasti giurisprudenziali in merito alla validità dell’ordinanza presidenziale in sede di separazione, oppure della sentenza di separazione o di divorzio , e se queste ultime possano qualificarsi come valido titolo esecutivo per notificare l’intimazione di pagamento della quota di spettanza al genitore inadempiente.

Orbene, per comprendere se la sentenza o l’ordinanza presidenziale in sede di separazione costituiscano titoli idonei per iniziare una procedura esecutiva nei confronti del genitore inadempiente, la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha suddiviso, ai fini del recupero, le spese ordinarie da quelle “straordinarie”, stabilendo quanto segue:

1) spese ordinarie previste con l’assegno di mantenimento: se il genitore omettesse di corrispondere l’assegno di mantenimento, sarebbe possibile avviare immediatamente una procedura esecutiva, poiché il provvedimento che dispone la separazione o il divorzio, costituisce un valido “titolo esecutivo”;

2) spese straordinarie: nel caso di mancata corresponsione delle spese straordinarie, il genitore adempiente sarà obbligato, ad azionare la procedura molitoria finalizzata ad ottenere un decreto ingiuntivo, per poter poi avviare la procedura esecutiva;

Ne discende che, per il recupero delle spese straordinarie, il provvedimento adottato in sede di separazione e divorzio, non risulta titolo idoneo per procedere in via esecutiva la recupero della quota concernente la spesa straorinaria.

In contrasto con questo orientamento, è intervenuta recentemente la Cassazione statuendo che “ il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota  le spese straordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo”. (Cass. sent. 21241 del 2016)

Secondo quest’ultimo orientamento, sarà sufficiente che la parte creditrice alleghi al precetto oltre che la sentenza o il provvedimento che disponga in sede di separazione delle misure economiche a favore dei figli, allegando fatture e scontrini comprovanti la spesa non prevista.

In conclusione, spetterà all’avvocato valutare se sia necessario avviare un procedimento monitorio, oppure sia sufficiente notificare un precetto, valutando nell’ultimo caso se il credito sia comprovato da una valida documentazione. (es. fattura medica).

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