Diritto Penale

Mobbing Condominiale

Dopo qualche giorno di pausa rientriamo idealmente nella dimensione fluida e del tutto particolare del mobbing.

In pregresso articolo della Rubrica si sono affrontati alcuni aspetti del fenomeno: genesi, eziologia, fluidità delle condotte in divenire. Gerarchie, capi (tali o presunti) e situazioni di asservimento psichico.

Accennata pertanto sia terminologia sia elaborazione per lo più delineatasi in primis negli ambìti lavorativi – e da comportamenti /atteggiamenti suffragati da gerarchie interne, mansioni piramidali, concezioni poco democratiche della “catena” delle attribuzioni lavorative – ecco che da qualche tempo (più o meno un decennio) si va delineando a suon di pronunce e sentenze di varia incisività altro fenomeno.

Vale a dire il cd mobbing condominiale.

Mobbing Condominiale

mobbing condominiale

Oltre insomma allo “school bossing” – meglio delineato in altra disamina recente : vedasi infra – è a dire il vero compito arduo delineare questo fenomeno in accezione verticale ovvero orizzontale.

Insomma anche laddove manchi e difetti un ordine prestabilito e gerarchizzato si configura, molto più spesso di quanto non si creda, una reiterazione di condotte ed atteggiamenti persecutori, fastidiosi (spesso veri e propri dispetti di cadenza quotidiana e pervicace esecuzione) tali da provocare nella malcapitata vittima designata uno stato d’ansia, di poca tranquillità.

Essendo l’Italia uno dei Paesi europei con la più alta incidenza di abitazioni in Condominio ecco che la semplice convivenza “forzata” – seppur organizzata e sottesa alla ratio del poter suddividere le spese di gestione – può diventare campo minato; vicini di casa stalker insignificanti quanto puntuali nella loro costruzione di piccola “vendetta privata”.

Certamente alla varietà di condotte immaginabili e realizzabili sarà speculare la gravità delle situazioni delineate; il panorama patologico potrà andare da sindromi maniacali a semplici ritorsioni di scarsa profondità.

Tuttavia la quotidianità, l’abitudine e la vicinanza obbligata spesso conducono tale costruzione psicologica ad estreme conseguenze.

Con ciò intravvedendosi spesso il vero scopo della persecuzione in atto; far sì che il vicino, alla stregua di una maturata idea sorretta da esasperazione, decida di traslocare e trasferirsi altrove.

Insomma in via di paradigma giuridico e così come argomentato in pregressa sintesi l’interpretazione giurisprudenziale ha coniato più fattispecie da potersi individuare nel caso concreto; occorrendo peraltro quale elemento costitutivo in accezione penalistica la reiterazione della condotta (ad esempio di molestia ovvero minaccia) dovendo configurarsi un’eziologia, seppur a condotta aperta, contraddistinta da abitualità.

Alcuni casi concreti oggetto di decisioni in sede penale.

  • Corte di Cassazione N. 2678/2016 – condanna per stalking a carico del vicino di casa che esasperando atti intimidatori ed offensivi aveva cagionato una patologia vera e propria nella vittima. Grave stato di ansia, frustrazione con necessità di terapie, sostegno psicologico e da qui assenze ripetute dal luogo di lavoro.
  • Tribunale Genova – anno 2015 – fattispecie sottesa a risarcimento del danno a causa di “torture quotidiane“. Interessante la tipicizzazione, seppur non a numero chiuso, delle medesime. Insistenza, imbrattamento del balcone sottostante, spiare il vicino dalle finestre, accendere radio e Tv a tutte le ore, bussare alle pareti et similia.

Alcune pronunce per dovere di esaustività hanno conclamato quindi l’esistenza del reato di stalking alla stregua dell’aver ingenerato nella parte lesa fondato timore per incolumità propria o di un familiare; sino a dover cambiare modalità, orari e stili di vita in un divenire in crescendo di ansie e paura (in tal senso anche Corte di Cassazione anno 2016).

Mobbing Condominiale: come difendersi?

Certamente la prova risulta complessa e tutt’altro che agevole; proprio per la puntigliosità, ma anche la fluidità dei comportamenti tali da potersi definire mobbizzanti in contesto condominiale.

Quindi si è assistito, anche nel divenire del ragionamento dei Tribunali, ad un’estensione del reato di cui all’art. 612 bis c.p. caratterizzato e contraddistinto da un’ omogeneità del soggetto /vittima.

Ergo una pluralità o meno di persone nè conviventi nè appartenenti allo stesso nucleo familiare bensì abitanti dello stesso Condominio o fabbricato. In tal senso la giurisprudenza più recente volta ad estendere la configurabilità di tale delitto nei confronti di diversi e molteplici soggetti.

Da ciò consegue l’assunto che l’ipotesi delineata non costituisca una “specialità” di tipo penalistico, bensì una particolare figura frutto di interpretazione estensiva; cioè in definitiva una condotta che può destabilizzare e nuocere ad una pluralità di soggetti in via concomitante e simultanea prescindendo da relazioni affettive e rapporti di lavoro in essere.

Spaziando pertanto la materia dallo stillicidio del piano di sopra all’imbrattamento del pianerottolo; dalle parolacce ripetute alle azioni di disturbo quotidiane ecco che, comunque, l’evento secondo prassi dei Giudici debba esser contraddistinto da:

  1. provocare uno stato di agitazione, paura ed ansia;
  2. instillare nella vittima con precisione chirurgica e senza soluzione di continuità il timore per la propria incolumità o per quella dei familiari;
  3. costringere in buona sostanza la vittima, a causa di quanto posto in essere, ad alterare stile ed abitudini di vita.

Insomma eventi cd alternativi alla stregua della poliedricità e duttilità delle condotte volte a turbare il sonno e correre dal terapeuta.

Di ausilio certamente saranno perizie medico legali; considerato contesto e risultanze processuali spesso le stesse nei confronti sia del soggetto agente sia del danneggiato parte offesa.

Ognuno per la propria eventuale “patologia” e genesi del proprio “male di vivere” (leit motiv della convivenza moderna) in un gioco di causa ed effetto a specchio.

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