Diritto del Lavoro

School Bossing: il Mobbing a Scuola

Il mobbing nei luoghi di lavoro può assumere diverse sembianze non esistendone un’unica tipologia.

Mobbing verticale o Mobbing orizzontale?

Le vessazioni nei confronti del soggetto ritenuto più debole possono infatti assumere sfaccettature diverse; la prima classificazione possibile è quella che distingue il mobbing verticale dal mobbing orizzontale.

Il mobbing verticale (detto anche bossing) è la classica forma nella quale si estrinseca la presunta superiorità gerarchica; infatti consiste negli abusi e vessazioni perpetrati in danno ad uno o più dipendenti – ovvero per l’appunto subordinati in via gerarchica – da un diretto superiore.

Il mobbing orizzontale, a contrario, si esplicita attraverso atti persecutori messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro; quindi tra soggetti in via di fatto apparentemente non subordinati l’uno con l’altro.

Serie di azioni volte per lo più a screditare e ledere la reputazione in ambìto lavorativo.

Focalizzando per ora l’attenzione sul cd Mobbing verticale, laddove questo si costruisca quale azione in danno del dipendente ovvero subordinato, certamente si riscontra abuso della propria posizione utilizzando in modo illecito e dannoso il potere connesso e riconosciuto dalla funzione rivestita.

Obiettivo del mobber è isolare e denigrare il lavoratore; ostacolarne la carriera e la crescita professionale. Con lo scopo, talvolta neppure celato, che lo stesso arrivi a licenziarsi.

Il mobbing verticale così strutturato par chiaro possa adattarsi a qualsivoglia ambiente; lavorativo e sociale. Potendo quindi scindersi in differenti categorie.

In pratica il mobbing, mutuando prassi anglosassone, prende quindi il nome in base al luogo in cui si svolge la condotta persecutoria.:

  • Job bossing : nel posto di lavoro;
  • Sport bossing: in contesto sportivo (dall’allenatore ovvero dal direttore tecnico);
  • School bossing: vessazioni praticate nell’ambiente scolastico da insegnanti ovvero dal Preside od anche tra colleghi docenti laddove vi siano diverse posizioni di gerarchia;
  • Military bossing: condotte attuate in ambiente militare con forte propensione alla gerarchia di grado.

School Bossing: il mobbing a scuola

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Il mobbing scolastico è quindi inteso come insieme di atti persecutori volti a denigrare, emarginare od umiliare pubblicamente uno dei membri del gruppo-classe o comunque un esponente dell’insieme di cui fanno parte anche i mobbizzatori.

Scopo ultimo è quindi quello di far sì che il soggetto – anello debole – si allontani dal gruppo sentendosi inadeguato all’ambiente.

Certamente le condotte rappresentate e delineate anche in articolo precedente possono trovare schema esemplificativo eccellente nell’ambito scolastico; essendo il contesto di tipologia ministeriale e per lo più fortemente gerarchizzato e di ampia burocrazia.

Le tipologie di condotte in ambìto scolastico possono assumere molteplici forme.

Potendo in via di paradigma, ed esempio, un docente o un Preside prendere “di mira” un altro professore magari appena assunto – e quindi ritenuto più debole – al fine di farlo sentire psicologicamente e professionalmente inadeguato.

La classe ovvero alcuni altri docenti, magari pur non intervenendo direttamente nei comportamenti mobbizzanti, opera una sorta di velato ostracismo nei confronti della vittima; emarginandola, deridendola e colpevolizzandola non appena possibile.

Altra ipotesi parecchio frequente prevede, tra le altre, un ‘altra forma di mobbing verticale; cioè quella in cui un insegnante inizi a demonizzare, senza apparente motivo, la figura di un allievo rivolgendosi a lui con atteggiamenti volti a denigrarlo o perseguitarlo.

Attribuendo sempre e comunque votazioni negative, senza alcuna giustificazione, ed adottando provvedimenti disciplinari a tutto voler concedere ingiustificati.

Lo studente è quindi spesso portato a chiudersi in sè stesso ed a manifestare atteggiamenti non consoni all’età.

Il mobbing scolastico dal basso

Meno studiato a tutt’oggi da sociologi e psicologi è altra tipologia di comportamento e cioè il cd mobbing dal basso.

Si tratta di episodi di coalizzazione da parte di un gruppo, ad esempio di studenti, nei confronti del rappresentante ritenuto più debole (per età o carattere) del corpo docenti; da qui atti intimidatori, impossibilità a svolgere regolarmente le lezioni, dispetti di ogni genere, violenze verbali e “spedizioni punitive”.

Deriva da ciò un senso di completa impotenza e autodistruzione delle proprie capacità; si può arrivare nel peggiore dei casi a domandare le dimissioni da parte del mobbizzato o comunque ad una richiesta di trasferimento. In tali casi sono quindi i docenti a diventare vittime dei propri allievi.

Mobbing a scuola: Cosa fare?

E’ indubbio che il soggetto mobbizzato (allievo, docente e/o non docente) comunque subisca dei danni più o meno gravi nella sfera della salute psico-fisica; avendo pertanto necessità di frequente tutela giuridica e supporto emotivo e psicologico nella più lata accezione.

Almeno per evitare di dover continuare a subìre comportamenti e violenze di tal fatta. Ed anche, certamente, al fine di poter ottenere un risarcimento.

In alcuni Paesi Europei esiste una normativa specifica che si occupa di tali problematiche; la stessa UE nel 2001 con un cd Libro Verde “Il Mobbing sul posto di lavoro” portava all’attenzione degli Stati membri il problema; in Italia tuttavia non vi è a proposito una puntuale normativa in merito.

Nonostante la presentazione di alcune proposte di legge ad oggi non esiste un reato specifico; occorre quindi relazionarsi anche in via interpretativa e di figure di riferimento a reati quali discriminazione, abuso d’ufficio, diffamazione, ingiuria, lesioni personali, minacce, istigazione al suicidio et similia.

La Corte di Cassazione in alcune pronunce sul tema ha chiarito che nonostante l’evidenza di alcune condotte, ma in difetto di una normativa chiara e dai contorni delineati, il mobbing non abbia alcuna tutela penale efficace; tuttavia specificando il “contenuto” della stessa condotta priva di tutela (in quanto tale).

Ergo non si esplicherebbe la condotta in un solo atto lesivo e contra legem, dovendosi ritenere necessaria la sussistenza di un sistema reiterato e pervicace di comportamenti, anche di rilevanza non penale, mirati a mortificare ed isolare la vittima.

Il contesto di tale condotta certamente essendo proponibile e plausibile in qualsiasi ambiente di lavoro, sociale e gerarchizzato; ovviamente anche quindi in ambìto scolastico.

Per ciò che concerne il mobbing verticale del Preside ovvero di un docente nei confronti di allievi -ovvero subordinati – alla stregua di recente giurisprudenza si può ricondurre la fattispecie all’art. 572 codice penale; previsione della pena della reclusione in caso di maltrattamenti di un minore o di persona sottoposta od affidata allo stesso per ragioni di educazione.

Nel caso, invece, di comportamenti contra legem posti in essere da coetanei studenti ovvero docenti tra loro di pari grado si possono solamente in via giuridica richiamare le tipologie di altri reati già evidenziati; difettando, come detto, specificità.

In via di sensibilizzazione in oggi certamente si auspicano interventi in grado di supportare con maggior incisività situazioni tutt’altro che infrequenti e dalle quali generano disagi, contenziosi e criticità di relazione.

Da considerare altresì, per compiutezza di veduta, che spesso nell’ambiente scolastico i mobber ovvero i mobbizzati possono essere minorenni con tutte la problematiche e conseguenze del caso a seconda delle rispettive posizioni.

Qualora si intenda domandare risarcimento per i danni patiti e subìti occorrerà fornire una prova precisa ed adeguata delle condotte a ciò riconducibili.

Dovendosi provare una serie di comportamenti persecutori con intento vessatorio perduranti nel tempo e tali da rendere evidente una violenza psicologica preordinata.

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