Diritto Penale

Mobbing Familiare

Dai Paesi scandinavi giungeva qualche decennio fa il risultato di uno studio a sfondo sociologico/psicologico  volto a sviscerare, partendo da comportamenti distonici dell’età evolutiva ed adolescenziale,  il fenomeno   di una messa in atto di una persistente e continua svalutazione psicologica dell’altro; attraverso  atteggiamenti prevaricatori, violenti ed eccessivi tendenti a rendere fragile e manipolabile la  personalità succube (tra tutti gli studiosi Leymann e Gustavson).

Dalla definizione e studio  in chiave sociologica alla aule dei Tribunale ed alle molteplici manifestazioni di quanto descritto il passo è stato abbastanza breve;  sino a poter contemplare ciò che costituisce mobbing anche in seno alla  compagine familiare.

Mobbing Familiare

mobbing familiare

Certamente , come accennato in alcuni pregressi articoli del sito,  nell’ambito familiare e coniugale sono ormai purtroppo sempre più frequenti , soprattutto nelle cause di separazione e/o divorzi ad alto conflitto,  atteggiamenti di tal fatta; violenze verbali e fisiche, recriminazioni, offese e minacce.

Si è quindi delineato un panorama tristemente  noto ai Tribunali così come agli operatori in senso lato (psicologi, assistenti sociali, legali , medici et similia) tale da vedere in concreto attacchi ed accuse; svolti in maniera sistematica da parte di uno dei soggetti nei confronti dell’altro. 

Più debole (in realtà o proprio a causa dell’opera di demolizione psicologica)  in quanto bersaglio ed  oggetto di denigrazione e prevaricazioni anche senza alcun motivo.

Nell’ambito dei rapporti familiari e di convivenza certamente sembra ancorchè più difficile entrare nei ritmi della coppia e della personale comunicazione.

Tuttavia il rifiuto persistente al dialogo e concomitanza di offese  determinano l’insorgere del fenomeno; interessando quotidianità e tutte le attività della normale vita di coppia ivi compresa sfera sessuale.

Allo specifico mobbing coniugale si può accompagnare anche il cd mobbing familiare;  attuato solitamente  dopo un divorzio od una rottura definitiva della coppia differenziandosi dal primo  poichè in quest’ultimo coinvolti anche i figli e/o altri congiunti.

Quindi opera di svilimento della figura genitoriale attraverso delegittimazione come partner ; veri e propri sabotaggi della normale frequentazione figli/genitore  con minacce  , tensioni ed estenuanti vessazioni  emotive.

La distruzione  della figura del mobbizzato da parte del mobber (genitore ovvero solo partner) diviene pertanto implacabile, reiterata e lesiva nel più profondo;  per configurarsi  però  anche in accezione giuridica deve  sussistere l’ elemento di ripetitività, aggressività, pressione psicologica e condizionamento   delle scelte nella quotidianità.

Come per tutti i tipi di comportamento definibili  come mobbing anche quello di natura endo-familiare , specie se protratto  per lunghi periodi,  può comportare danni nella sfera psico-fisica dei componenti e/o del soggetto passivo; sindromi ansioso-depressive, disturbi post-traumatici da stress, disturbi del sonno e/o dell’alimentazione.

Senza alcune pretesa di esaustività, essendo la materia davvero fluida e dipendente dalla personale percezione soggettiva ed emotiva, alcuni campanelli d’allarme del fenomeno:

  • Atteggiamenti prevaricatori con disistima e disinteresse morale e materiale;
  • Provocazioni reiterate ed immotivate;
  • Mancato supporto al soggetto  mobbizzato nel rapporto con figli e/o altri familiari;
  • Apprezzamenti offensivi in pubblico o in presenza di conoscenti e persone che si frequentano;
  • Diminuzione del significato del ruolo familiare;
  • Sottrazione di beni comuni;
  • Rifiuto al dialogo  e disinteresse personale

Il vero problema della riconoscibilità dall’esterno – e quindi in via de relato di tutela in punto –  è spesso legato alla circostanza  che nell’ambito familiare e/o coniugale possono sussistere sporadici  episodi di tal fatta; senza giungere ad una condotta  ripetuta e preordinata allo scopo.

La difficoltà , anche a livello di onere probatorio, è insìta proprio nell’individuazione  della sistematicità del   disegno  preciso spinto  alla demolizione dell’altrui personalità.

Corte di Appello di Catania – anno 2015. Secondo i Giudici il concetto di mobbing familiare,   in quanto  mutuato  dai rapporti esistenti nell’ambìto lavorativo,  deve aver come base di partenza un’asimmetria dei ruoli. A contrario la famiglia, ovvero nel caso il rapporto coniugale, viene in via ideale ordinata alla stregua dell’uguaglianza morale e materiale  dei due coniugi e dei suoi componenti.

Da qui , per deduzione, la necessità di fornire la prova che sia stato alterato  il principio di parità e lesa la dignità  della persona .

COME  DIFENDERSI?

In punto  tutela e Tribunali la Corte di Cassazione – anno 2014 – ha fornito  alcune delucidazioni parecchio utili. In quanto tale non esistendo  in via autonoma per il diritto vigente il reato  di “mobbing familiare” occorre in via pratica riferire la condotta ad altri specifici reati in quanto tali previsti e puniti dal  vigente codice penale.

In caso di crisi  familiare e/o coniugale  cronica  – ed il cui rapporto affettivo e di convivenza sia arrivato irreparabilmente al capolinea  – sembrerebbe  comunque difficile poter applicare  la disciplina del mobbing; in quanto difettando un vero e proprio stato di “subordinazione ” in materia familiare ecco che il concetto di mobbing assumerebbe solo una valenza descrittiva in chiave sociologica.

Dall’assunto deriva una sequenza di interpretazioni giurisprudenziali volte a suffragare  quanto menzionato in precedenza; pertanto non rilevandosi autonomo illecito occorrerà individuare nel caso concreto  le tutele che l’ordinamento prevede per le singole ed autonome ipotesi.

Certamente poichè il mobbing coniugale,  per come descritto , costituisce una violazione  ai doveri  sottesi al vincolo matrimoniale ecco che la vittima può certamente prospettare domanda di separazione  con addebito a carico del coniuge ritenuto colpevole; per onestà intellettuale spesso la vittima è di sesso femminile e con diseguaglianza anche sul piano economico.

Ciò significa che quindi ,anche in assenza di “addebito” a carico del marito,  non verrebbe  comunque meno il diritto a percepire assegno di mantenimento (da valutare sempre e comunque  in concreto).

Resta integra   la possibilità di denunciare il soggetto mobbizzante qualora il comportamento integri uno specifico reato; il tutto attraverso  la presentazione di denuncia  o querela all’Autorità preposta per lo specifico reato posto in essere.

Mobbing Familiare: Esempi Pratici di Sentenze e Condanne

Pionieristica è stata una sentenza della Corte d’Appello di Torino – anno 2000.

Dalla descrizione  della condotta reiterata ed esternata in pubblico dal marito,  e mutuando la configurazione di tale tipologia di pressione psicologica dal diritto del lavoro sino ad allora argomento di trattazione giuridica del fenomeno mobbing ,  si iniziava a conclamare la figura del mobbing familiare/coniugale.

Dalla premessa conseguiva la dichiarata responsabilità   esclusiva del marito per la separazione  proprio in considerazione del suo atteggiamento  contrario ai doveri (diversi da quelli meramente di ordine patrimoniale)  che derivano dal matrimonio;  in primis il dovere di correttezza e di fedeltà.

Tribunale Milano – anno 1999 /Tribunale Firenze – anno 2001. La notevole portata lesiva  ed invalidante sotto aspetto psicologico delle continue aggressioni, ancorchè solo verbali,  comportavano la configurabilità  del risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 codice civile; strada di interpretazione  tracciata  da tali pronunce che trova riscontro anche nell’odierna prassi giudiziaria. Seppur a tratti ondivaga e contraddittoria.

Tribunale Napoli – 2010. La continua e ripetuta offesa e denigrazione anche in pubblico di un coniuge da parte dell’altro configura il cd mobbing; potendo da ciò scaturire l’addebito della separazione al coniuge ritenuto responsabile della condotta contra legem.

ARRESTO DI CONFIGURABILITA’ DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Notevole battuta d’arresto della Corte di Cassazione  (già citata in precedenza). Ergo anno 2014  decisione N. 13983. Di seguito ed in sintesi il pensiero espresso dalla Corte.

In materia di cd mobbing familiare occorre comunque rientrare nell’ottica dell’ istituto mutuato dalla sociologia del lavoro ; da ciò consegue  la necessità di una condotta equipollente a quella del datore di lavoro o comunque di un superiore gerarchico che si risolva in  sistematici e ripetuti comportamenti ostili e vessatori.

Tali  sì da  assumere forme di ricatto e prevaricazione , ma aventi quale requisito indispensabile alla fattispecie la  presenza di un dislivello tra antagonisti . Quindi la vittima mobbizzata deve  essere in costante situazione di inferiorità  rispetto al mobber;  la figura ,proprio   così strutturata,  si spiega perchè abbia avuto elaborazione ed applicazione nell’ambiente palesemente e funzionalmente gerarchizzato del lavoro.

In materia familiare, a contrario, secondo la Corte la nozione può diventare utile riferimento di descrizione in chiave sociologica e psicologica; non rivestendo tuttavia in ambìto giuridico ed ancorchè in  sede di separazione  giudiziale  detta figura  prova concreta di un’ effettiva disuguaglianza dei soggetti uniti dal vincolo matrimoniale proprio difettando il dislivello tra controparti. Insomma l’uguaglianza tra coniugi escluderebbe,  di fatto,  la possibilità di delineare il mobbing.

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