Mobbing Familiare
Dai Paesi scandinavi giungeva qualche decennio fa il risultato di uno studio a sfondo sociologico/psicologico volto a sviscerare, partendo da comportamenti distonici dell’età evolutiva ed adolescenziale, il fenomeno di una messa in atto di una persistente e continua svalutazione psicologica dell’altro; attraverso atteggiamenti prevaricatori, violenti ed eccessivi tendenti a rendere fragile e manipolabile la personalità succube (tra tutti gli studiosi Leymann e Gustavson).
Dalla definizione e studio in chiave sociologica alla aule dei Tribunale ed alle molteplici manifestazioni di quanto descritto il passo è stato abbastanza breve; sino a poter contemplare ciò che costituisce mobbing anche in seno alla compagine familiare.
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Mobbing Familiare
Certamente , come accennato in alcuni pregressi articoli del sito, nell’ambito familiare e coniugale sono ormai purtroppo sempre più frequenti , soprattutto nelle cause di separazione e/o divorzi ad alto conflitto, atteggiamenti di tal fatta; violenze verbali e fisiche, recriminazioni, offese e minacce.
Si è quindi delineato un panorama tristemente noto ai Tribunali così come agli operatori in senso lato (psicologi, assistenti sociali, legali , medici et similia) tale da vedere in concreto attacchi ed accuse; svolti in maniera sistematica da parte di uno dei soggetti nei confronti dell’altro.
Più debole (in realtà o proprio a causa dell’opera di demolizione psicologica) in quanto bersaglio ed oggetto di denigrazione e prevaricazioni anche senza alcun motivo.
Nell’ambito dei rapporti familiari e di convivenza certamente sembra ancorchè più difficile entrare nei ritmi della coppia e della personale comunicazione.
Tuttavia il rifiuto persistente al dialogo e concomitanza di offese determinano l’insorgere del fenomeno; interessando quotidianità e tutte le attività della normale vita di coppia ivi compresa sfera sessuale.
Allo specifico mobbing coniugale si può accompagnare anche il cd mobbing familiare; attuato solitamente dopo un divorzio od una rottura definitiva della coppia differenziandosi dal primo poichè in quest’ultimo coinvolti anche i figli e/o altri congiunti.
Quindi opera di svilimento della figura genitoriale attraverso delegittimazione come partner ; veri e propri sabotaggi della normale frequentazione figli/genitore con minacce , tensioni ed estenuanti vessazioni emotive.
La distruzione della figura del mobbizzato da parte del mobber (genitore ovvero solo partner) diviene pertanto implacabile, reiterata e lesiva nel più profondo; per configurarsi però anche in accezione giuridica deve sussistere l’ elemento di ripetitività, aggressività, pressione psicologica e condizionamento delle scelte nella quotidianità.
Come per tutti i tipi di comportamento definibili come mobbing anche quello di natura endo-familiare , specie se protratto per lunghi periodi, può comportare danni nella sfera psico-fisica dei componenti e/o del soggetto passivo; sindromi ansioso-depressive, disturbi post-traumatici da stress, disturbi del sonno e/o dell’alimentazione.
Senza alcune pretesa di esaustività, essendo la materia davvero fluida e dipendente dalla personale percezione soggettiva ed emotiva, alcuni campanelli d’allarme del fenomeno:
- Atteggiamenti prevaricatori con disistima e disinteresse morale e materiale;
- Provocazioni reiterate ed immotivate;
- Mancato supporto al soggetto mobbizzato nel rapporto con figli e/o altri familiari;
- Apprezzamenti offensivi in pubblico o in presenza di conoscenti e persone che si frequentano;
- Diminuzione del significato del ruolo familiare;
- Sottrazione di beni comuni;
- Rifiuto al dialogo e disinteresse personale
Il vero problema della riconoscibilità dall’esterno – e quindi in via de relato di tutela in punto – è spesso legato alla circostanza che nell’ambito familiare e/o coniugale possono sussistere sporadici episodi di tal fatta; senza giungere ad una condotta ripetuta e preordinata allo scopo.
La difficoltà , anche a livello di onere probatorio, è insìta proprio nell’individuazione della sistematicità del disegno preciso spinto alla demolizione dell’altrui personalità.
Corte di Appello di Catania – anno 2015. Secondo i Giudici il concetto di mobbing familiare, in quanto mutuato dai rapporti esistenti nell’ambìto lavorativo, deve aver come base di partenza un’asimmetria dei ruoli. A contrario la famiglia, ovvero nel caso il rapporto coniugale, viene in via ideale ordinata alla stregua dell’uguaglianza morale e materiale dei due coniugi e dei suoi componenti.
Da qui , per deduzione, la necessità di fornire la prova che sia stato alterato il principio di parità e lesa la dignità della persona .
COME DIFENDERSI?
In punto tutela e Tribunali la Corte di Cassazione – anno 2014 – ha fornito alcune delucidazioni parecchio utili. In quanto tale non esistendo in via autonoma per il diritto vigente il reato di “mobbing familiare” occorre in via pratica riferire la condotta ad altri specifici reati in quanto tali previsti e puniti dal vigente codice penale.
In caso di crisi familiare e/o coniugale cronica – ed il cui rapporto affettivo e di convivenza sia arrivato irreparabilmente al capolinea – sembrerebbe comunque difficile poter applicare la disciplina del mobbing; in quanto difettando un vero e proprio stato di “subordinazione ” in materia familiare ecco che il concetto di mobbing assumerebbe solo una valenza descrittiva in chiave sociologica.
Dall’assunto deriva una sequenza di interpretazioni giurisprudenziali volte a suffragare quanto menzionato in precedenza; pertanto non rilevandosi autonomo illecito occorrerà individuare nel caso concreto le tutele che l’ordinamento prevede per le singole ed autonome ipotesi.
Certamente poichè il mobbing coniugale, per come descritto , costituisce una violazione ai doveri sottesi al vincolo matrimoniale ecco che la vittima può certamente prospettare domanda di separazione con addebito a carico del coniuge ritenuto colpevole; per onestà intellettuale spesso la vittima è di sesso femminile e con diseguaglianza anche sul piano economico.
Ciò significa che quindi ,anche in assenza di “addebito” a carico del marito, non verrebbe comunque meno il diritto a percepire assegno di mantenimento (da valutare sempre e comunque in concreto).
Resta integra la possibilità di denunciare il soggetto mobbizzante qualora il comportamento integri uno specifico reato; il tutto attraverso la presentazione di denuncia o querela all’Autorità preposta per lo specifico reato posto in essere.
Mobbing Familiare: Esempi Pratici di Sentenze e Condanne
Pionieristica è stata una sentenza della Corte d’Appello di Torino – anno 2000.
Dalla descrizione della condotta reiterata ed esternata in pubblico dal marito, e mutuando la configurazione di tale tipologia di pressione psicologica dal diritto del lavoro sino ad allora argomento di trattazione giuridica del fenomeno mobbing , si iniziava a conclamare la figura del mobbing familiare/coniugale.
Dalla premessa conseguiva la dichiarata responsabilità esclusiva del marito per la separazione proprio in considerazione del suo atteggiamento contrario ai doveri (diversi da quelli meramente di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio; in primis il dovere di correttezza e di fedeltà.
Tribunale Milano – anno 1999 /Tribunale Firenze – anno 2001. La notevole portata lesiva ed invalidante sotto aspetto psicologico delle continue aggressioni, ancorchè solo verbali, comportavano la configurabilità del risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 codice civile; strada di interpretazione tracciata da tali pronunce che trova riscontro anche nell’odierna prassi giudiziaria. Seppur a tratti ondivaga e contraddittoria.
Tribunale Napoli – 2010. La continua e ripetuta offesa e denigrazione anche in pubblico di un coniuge da parte dell’altro configura il cd mobbing; potendo da ciò scaturire l’addebito della separazione al coniuge ritenuto responsabile della condotta contra legem.
ARRESTO DI CONFIGURABILITA’ DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Notevole battuta d’arresto della Corte di Cassazione (già citata in precedenza). Ergo anno 2014 decisione N. 13983. Di seguito ed in sintesi il pensiero espresso dalla Corte.
In materia di cd mobbing familiare occorre comunque rientrare nell’ottica dell’ istituto mutuato dalla sociologia del lavoro ; da ciò consegue la necessità di una condotta equipollente a quella del datore di lavoro o comunque di un superiore gerarchico che si risolva in sistematici e ripetuti comportamenti ostili e vessatori.
Tali sì da assumere forme di ricatto e prevaricazione , ma aventi quale requisito indispensabile alla fattispecie la presenza di un dislivello tra antagonisti . Quindi la vittima mobbizzata deve essere in costante situazione di inferiorità rispetto al mobber; la figura ,proprio così strutturata, si spiega perchè abbia avuto elaborazione ed applicazione nell’ambiente palesemente e funzionalmente gerarchizzato del lavoro.
In materia familiare, a contrario, secondo la Corte la nozione può diventare utile riferimento di descrizione in chiave sociologica e psicologica; non rivestendo tuttavia in ambìto giuridico ed ancorchè in sede di separazione giudiziale detta figura prova concreta di un’ effettiva disuguaglianza dei soggetti uniti dal vincolo matrimoniale proprio difettando il dislivello tra controparti. Insomma l’uguaglianza tra coniugi escluderebbe, di fatto, la possibilità di delineare il mobbing.
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