Diritto Civile

Risarcimento Danni Morali

Il danno morale rappresenta una voce descrittiva del più ampio danno non patrimoniale che comprende anche quello biologico ed esistenziale.

Risarcimento Danni Morali

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con una pronuncia del 2008 l’unitarietà del danno non patrimoniale anche se comprende diverse voci, ma è unico in quanto le singole voci hanno sempre e solo mero valore descrittivo e non sono risarcibili singolarmente.

Il danno non patrimoniale, pertanto, è un danno-conseguenza che non va a ristorare la lesione in sé considerata, ma i pregiudizi che ne derivano bilanciando il principio di solidarietà verso la vittima e l’esigenza dell’ordinamento di evitare il ristoro di danni cd. bagatellari ovvero privi di una reale consistenza.

Che differenza c’è tra danno morale, danno biologico e danno esistenziale?

Il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale rappresentano soltanto mere descrizioni della medesima voce di danno risarcibile ovvero quella non patrimoniale.

Si distinguono per diversi aspetti definitori:

  1. il danno morale rappresenta la sofferenza anche transeunte (e cioè transitoria) che il soggetto prova a seguito di un fatto illecito;
  2. il danno esistenziale si sostanzia nello stravolgimento delle abitudini di vita, delle relazioni e delle attività realizzatrici della persona umana. È il cosiddetto capovolgimento dell’agenda ovvero una completa riorganizzazione a seguito del fatto illecito.

Entrambe tale voci di danno vanno risarcite in via equitativa

  1. il danno biologico è la lesione alla salute considerata in quanto tale. Il rilievo che assume ha natura costituzionale.

In un primo momento era strettamente correlato al danno patrimoniale e riconosciuto soltanto in presenza di quest’ultimo.

L’inversione di rotta si ha con la pronuncia resa dal Tribunale di Genova nel 1974 nel noto caso Gennarino figlio di un calzolaio e privo di reddito.

Prima di tale pronuncia, ad esempio, se il calzolaio prima del danno produceva tre paia di scarpe e dopo solo due, il danno biologico era pari al valore della riduzione del reddito in quanto la salute si traduceva nei riflessi sulla capacità patrimoniale.

Tale meccanismo derivava dalla mancata collocazione del danno biologico nell’ambito di tutela dell’art. 32 della Costituzione che attribuisce tutela tout court.

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Come viene liquidato il danno morale?

Il risarcimento del danno morale è calcolato sulla base di una percentuale dell’invalidità permanente che può andare da un quarto fino alla metà del danno biologico e, in alcuni casi più gravi, anche oltre tali percentuali.

Il danno morale va sempre provato prontamente.

Oggetto dell’onere probatorio è la sofferenza aggiuntiva rispetto a quella patita con il danno biologico.

Posso ottenere il risarcimento del danno morale in caso di lesione micro-permanenti?

Sulla questione si è pronunciato il Giudice di Pace di Marano di Napoli con sentenza n. 2609 del 4 giugno 2024 che ha rigettato la domanda basandosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 17209 del 2015 che sancisce la possibilità di ristorare il danno morale per lesioni micro-permanenti solo se è fornita prova della sofferenza o del turbamento effettivamente patito per le lesioni.

La somma liquidata è stata pari solo a euro 1.711,60 calcolata in base all’età dell’infortunato e secondo i parametri propri del risarcimento del danno biologico.

Posso ottenere il risarcimento del danno morale a seguito della riduzione della fertilità per asportazione della tuba destra dopo interruzione volontaria della gravidanza?

Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Bari con sentenza n. 306 del 26 giugno 2024 negando il risarcimento del danno morale in quanto questo dovrebbe derivare da una personalizzazione del danno biologico per una sofferenza aggiuntiva o ulteriore che deve essere provata o allegata.

Nel caso di specie tale onere non è stato ritenuto soddisfatto, pertanto, è stato liquidato soltanto il danno biologico per euro pari a 14.602,85 senza applicare alcuna personalizzazione.

Posso ottenere il risarcimento del danno per perdita del nonno?

A pronunciarsi sulla questione della richiesta risarcitoria del nipote per la perdita del nonno è la Corte di Cassazione con sentenza n. 7743 del 2020 che ritiene non necessaria la convivenza per la prova dell’esistenza dell’affettività e risarcisce il nipote per la perdita del nonno ai sensi dell’art. 29 della Costituzione allargando l’ambito applicativo anche al di fuori della stretta famiglia nucleare.

Posso ottenere il risarcimento del danno per uccisione del coniuge se sono legalmente separato?

Assolutamente sì.

A dare risposta affermativa è la Suprema Corte con sentenza n. 25415 del 2016 che basa il ristoro sull’esistenza del pregresso rapporto di coniugio, di eventuali figli e della non definitività della separazione che attenua solo i doveri coniugali senza reciderli totalmente.

Il concepito può ottenere il risarcimento a seguito dell’uccisione del genitore avvenuta prima della sua nascita?

Sì, il concepito può ottenere il risarcimento per l’uccisione del genitore avvenuta prima della sua nascita.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione n. 9700 del 2011 che fonda il diritto al risarcimento sulla mancanza del rapporto intersoggettivo tra genitore e figlio ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.

Posso ottenere il risarcimento del danno in caso di zoppia derivante da errore del medico?

La risposta è positiva.

In questo caso il sanitario, in base alle sentenze più recenti, non va a ristorare l’accorciamento dell’arto, la lesione che costituisce il danno evento, ma le conseguenze sulla vita dinamico- relazionale del soggetto.

La sentenza pilota è quella della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 che inizia a distinguere tra danno- evento e danno- conseguenza, l’unico veramente risarcibile.

I giudici, in tale sentenza relegano il danno biologico nell’art. 2043 c.c., ma evitano che questo sia risarcibile soltanto al cospetto di un danno patrimoniale.

Di recente tale impostazione è mutata considerandosi il danno alla salute quale dinamico-relazionale ovvero come somma dei riflessi che ha sulla vita sociale del soggetto.

Il sanitario che cagiona l’accorciamento dell’arto non va a ristorare tale lesione, rappresentando l’evento dell’illecito, ma la zoppia ossia la conseguenza dell’evento nefasto.

In tale ottica il quantum risarcitorio varia seconda delle circostanze concrete in cui versa la vittima.

Ad esempio se il soggetto vive in un piccolo paese farà ricorso a una personalizzazione del danno tenuto conto delle ulteriori conseguenze scaturite dall’errore del sanitario. Si tratta di ristoro distinto dal danno morale, dalle sofferenze interiori che sono sempre presenti.

È proprio attraverso il sistema delle personalizzazioni che il risarcimento si aggancia alla fattispecie concreta.

 

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