Diritto di Famiglia

Risarcimento Danni Per Violazione dei Doveri Coniugali – E’ Ammissibile?

Risarcimento danno per violazione dei doveri coniugali

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Quali sono i presupposti per chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. ?

Con sentenza n.8862 del 1.06.2012 la Corte di Cassazione ha statuito che “la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio può non solo giustificare la pronuncia di addebito ma, qualora vi sia una lesione di beni essenziali alla vita, può determinare un danno ingiusto, con conseguente risarcimento secondo lo schema della responsabilità civile”.

Tale pronuncia ha confermato il pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito e ha ribadito che l’infedeltà coniugale può essere fonte di responsabilità civile, qualora la violazione dei doveri ex art. 143 c.c., comporti contestualmente la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti.

Pertanto, se la violazione del dovere di fedeltà coniugale dovesse incidere contestualmente sui beni essenziali della vita potrebbe di per sé giustificare un’azione di risarcimento del correlativo danno ingiusto.

Va, tuttavia, sottolineata l’autonomia del giudizio di separazione con addebito rispetto alle vicende relative all’illecito civile.

Al riguardo, viene escluso il collegamento tra addebito e azione risarcitoria, con la conseguenza che l’azione risarcitoria è autonoma rispetto a quella correlata alla separazione, essendo – l’azione risarcitoria, per l’appunto – esperibile a prescindere da quest’ultima.

Cosa si intende per diritti inviolabili della persona in ambito familiare?

Un pregresso orientamento dottrinario ha sostenuto che la risposta sanzionatoria, derivante dal’infedeltà coniugale, risiedesse esclusivamente negli strumenti “riparatori” previsti dal diritto di famiglia, quali: l’addebito, la non corresponsione del mantenimento oppure la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

In senso opposto i recenti arresti giurisprudenziali hanno riconosciuto al coniuge danneggiato una tutela risarcitoria, alla stregua di una lettura costituzionalmente garantita, in particolare, dal  disposto normativo dell’art. 2 della Cost.

Sicché, appare evidente, come la tutela risarcitoria ex art. 2059, tenda a tutelare la persona, in quanto portatrice naturalmente di diritti inviolabili, anche all’interno del consorzio familiare.

Pertanto, spetterà all’interprete effettuare un controbilanciamento tra obblighi scaturenti dallo status coniugale e diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere derogata neanche all’interno del consortium vitae.

Il caso di specie sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione nella suindicata pronuncia, riguardava il ricorso proposto da una moglie, che a seguito della violazione degli obblighi di fedeltà da parte del coniuge, lamentava la lesione a diritti costituzionalmente garantiti come la salute e il diritto alla privacy.

Per tali ragioni, se dalla violazione del dovere di fedeltà coniugale  dovesse conseguire la violazione di diritti rientranti nel disposto costituzionale di  cui all’art. 2 della Cost.,  non vi sarebbero motivi per escludere la tutela risarcitoria.

Il risarcimento del danno endofamiliare rientra nella categoria della responsabilità ex art. 2043 c.c.?

Un primo orientamento qualifica l’azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno, in violazione degli obblighi di fedeltà, nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc.

Tale orientamento è stato fortemente disatteso dalla dottrina maggioritaria, la quale afferma che l’illecito endofamiliare rientra nelle tipologie dell’illecito aquiliano, pertanto, si configura un’ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.

La giustificazione di tale impostazione sta nel fatto che le obbligazioni derivanti dalla convivenza familiare non sono obbligazioni in senso tecnico, ma si tratta di meri obblighi suscettibili di incidere sulla sfera meramente personale dei coniugi.

Sicché, gli obblighi di fedeltà coniugale non rientrano nelle prestazioni suscettibili di valutazione economica ai sensi dell’art. 1174 c.c. .

Pertanto, riconosciuta la natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell’illecito endofamiliare, spetterà al coniuge danneggiato dimostrare non solo il nesso causale tra infedeltà coniugale e lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ma lo stesso coniuge sarà tenuto a dimostrare, altresì, il comportamento doloso del danneggiante.

La condotta del coniuge danneggiante è generalmente contraddistinta, dal punto di vista soggettivo, dalla presenza del dolo, che – nell’ambito dell’illecito extracontrattuale – non è soltanto un criterio di imputazione della responsabilità, ma talvolta incide sulla stessa qualificazione di ingiustizia del danno, rendendo risarcibili danni che altrimenti non potrebbero ricevere tale qualifica.

Al riguardo, ai fini dell’imputazione dellecondotta al danneggiante non è richiesto un dolo specifico, ma un semplice dolo generico, inteso come consapevolezza di porre in essere un comportamento dannoso all’altro coniuge.

In conclusione, ove l’infedeltà coniugale si sia realizzata con comportamenti lesivi della dignità dell’altra persona, costituendo la stessa bene protetto dall’ordinamento giuridico, può ben configurarsi un risarcimento del danno per effetto della condotta infedele di un coniuge.

 

In relazione al suindicato caso giurisprudenziale, la condotta infedele del coniuge, seppur non si è concretizzata in comportamenti ingiuriosi, è stata tale da ledere la privacy e il diritto alla salute del danneggiato, entrambi considerati come diritti fondamentali della persona.

E’ esperibile l’azione risarcitoria anche in assenza di una pronuncia di addebito?

 

La giurisprudenza di legittimità e poi quella di merito si sono espresse non solo sul rapporto intercorrente tra infedeltà coniugale e risarcimento del danno, ma anche sul rapporto che intercorre tra le vicende inerenti la separazione coniugale la responsabilità civile.

Con la sentenza n.18853 del 15.09.2011 la Corte di Cassazione ha statuito che la mancata pronuncia di addebito della separazione non sia preclusiva della relativa azione risarcitoria.

Al riguardo, i giudici di legittimità escludono espressamente un collegamento tra addebito della separazione e responsabilità risarcitoria; difatti, non sono rinvenibili, né una norma di diritto positivo, né ragioni di ordine sistematico, che rendano la pronuncia sull’addebito pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento del danno.

Per questa ragione, la mancanza di addebito della separazione non può impedire una separata azione per risarcimento dei danni cagionati dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.

Sicché, l’azione risarcitoria è autonoma e prescinde dalla pronuncia di addebito; conseguentemente ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l’addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma coprendo il dedotto e il deducibile unicamente in relazione al petitum azionato.

Conseguentemente, non sussiste alcuna preclusione all’esperimento dell’azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione sorge in caso di separazione consensuale.

Inoltre, l’accordo di separazione non può configurarsi come rinuncia transattiva all’azione di risarcimento, poiché il primo va a regolamentare le situazioni riguardanti la separazione, come ad esempio l’affidamento dei figli e il mantenimento, mentre, per contro, l’azione risarcitoria tende a tutelare diritti costituzionalmente garantiti.

Differentemente, non tutte le pronunce di addebito giustificano il risarcimento del danno  in  assenza  di un ingiusta lesione di un diritto costituzionalmente protetto.

In conclusione, ai fini dell’esperimento dell’azione di risarcimento danni derivante da infedeltà coniugale, la giurisprudenza non richiede la pronuncia pregiudiziale di addebito, ben potendo i coniugi pervenire anche ad un accordo consensuale per disciplinare le loro vicende matrimoniali.

In questa prospettiva, l’azione risarcitoria da violazione del dovere di fedeltà coniugale esibisce una marcata autonomia giustificata dalla circostanza che essa è diretta, fondamentalmente, a tutelare la lesione di diritti di rango costituzionale ( di cui all’art. 2 Cost.) del coniuge che ha subito l’infedeltà del partner.

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