Diritto Civile

Risarcimento danni da incidente stradale

L’attività di guida è intrinsecamente pericolosa in quanto tante sono le insidie che si possono incontrare lungo il tragitto.

Per tale motivo le regole di prudenza devono essere rispettate pedissequamente in modo tale da evitare incidenti e danni a sé stessi o a terzi.

La frequenza con cui si verificano sinistri nell’ambito della circolazione stradale ha spinto il legislatore ad introdurre moltissime norme al fine di tentare di contenere il rischio.

Tante anche le pronunce dei giudizi in questi casi che vedono quali attori anche i familiari delle vittime.

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In caso di morte da incidente stradale il danno risulta risarcibile?

L’ipotesi estrema è quella di un incidente stradale mortale dove la vittima perde la vita.

La risarcibilità del danno da morte è controversa.

Una prima impostazione nega tale possibilità per diversi motivi:

  1. il diritto al risarcimento nascerebbe dopo la morte ovvero quando il soggetto non esiste più e non ha più la capacità giuridica per divenire titolare di posizioni soggettive prese in considerazione dall’ordinamento;
  2. diversamente opinando andrebbe a crearsi un diritto senza titolare in quanto deceduto.
  3. mancherebbero le conseguenze della lesione del diritto.

Secondo diversa giurisprudenza, ad esempio il caso Scarano del 2014, il danno tanatologico sarebbe risarcibile.

Al centro l’importanza del bene vita per l’ordinamento che giustificherebbe deroghe ai principi generali dettati in tema di responsabilità aquiliana.

Il rango costituzione del bene vita farebbe in modo da poter ritenere sufficiente il danno evento anche in assenza di quello conseguenza.

In altri termini sarebbe sufficiente la lesione del diritto stesso, la perdita della vita per far sorgere il diritto al ristoro a prescindere dalle effettive conseguenze che si sono verificare.

Secondo l’impostazione giurisprudenziale in esame, il diritto al risarcimento maturerebbe nel momento stesso della morte cioè in quello in cui viene posto il essere il fatto illecito che ha cagionato l’evento nefasto.

Diverso filone pretorio considera il danno da morte quale perdita di chance di sopravvivenza ovvero della possibilità di continuare a vivere.

Il fatto illecito andrebbe ad intaccare un bene già presente nella sfera soggettiva patrimoniale della vittima con conseguente danno all’aspettativa di vita.

Quali danni possono farsi risarcire gli eredi a seguito di incidente mortale?

A seguito di incidente mortale gli eredi della vittima possono chiedere il ristoro di diverse tipologie di danno a patto che si evitino duplicazioni risarcitorie ossia che la medesima voce trovi ristoro più volte.

Tra le diverse tipologie di danno risarcibile vi è:

  1. danno biologico terminale: è quello maturato tra il momento della lesione e la morte. Tra le due fasi deve intercorrere un apprezzabile lasso temporale;
  2. danno catastrofale: questa tipologia di danno è risarcibile anche in caso di morte immediata o se il decesso interviene, dopo tempo, andandosi a risarcire, in questa ipotesi, lo shock dovuto alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine;
  3. danno tanatologico: la sua risarcibilità, come specificato, è discussa.

Come avviene il computo del risarcimento?

È il giudice che valuta la concreta e effettiva lesione subita in base ai pregiudizi arrecati all’espletamento delle  attività quotidiane.

Il coma della vittima prima della morta impedisce il sorgere del diritto al risarcimento del danno?

Anche in questo caso la giurisprudenza si divide.

In alcuni casi ha negato il diritto al risarcimento del danno in quanto il coma impedirebbe alla vittima di percepire la sensazione di dolore a causa della mancata consapevolezza della fine imminente.

In altre eventualità, al contrario, il risarcimento se è dimostrato che la vittima è comunque vigile e capace di percepire le diverse sensazioni.

In caso di incidente stradale che vede coinvolto un pedone nell’attraversamento sulle strisce il danno è risarcibile?

Sì, il danno subito dal pedone durante l’attraversamento della carreggiata è risarcibile.

La norma di riferimento è l’art. 2054 c.c. che obbliga il conducente al risarcimento del danno se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

Se l’attraversamento avviene in modo corretto e negli appositi spazi nessun concorso di colpa è imputabile al pedone che vedrà il suo danno interamente ristorato.

Il consiglio è quello di chiamare immediatamente le autorità al fine di permettere l’accertamento della corretta dinamica dell’incidente e di farsi refertare dai sanitari per avere contezza precisa del danno subito.

È bene anche appuntare le generalità di eventuali testimoni che hanno assistito al fatto e possono riferire circa l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il risarcimento può essere chiesto sia al conducente che al proprietario del veicolo se non coincidono attraverso una lettera di messa in mora contenente nome, cognome, estremi identificativi, modalità di svolgimento del fatto, intervento delle autorità sul luogo del sinistro, eventuali testimoni, referti medici.

In caso di mancato risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, la vittima può rivolgersi al giudice per vedere accolte le sue ragioni.

In caso di incidente stradale è risarcibile il danno la lucida agonia ossia la consapevolezza dell’evento nefasto?

Sì tale tipologia di danno è risarcibile. Si va a ristorare la consapevolezza di essere prossimi alla morte a prescindere dalla durata dell’agonia.

Questo danno può essere chiesto anche dagli eredi per il tempo trascorso con la sensazione dell’ineluttabile fine.

Il risarcimento non può essere riconosciuto se, a seguito dell’incidente stradale, si perde coscienza e solo successivamente interviene la morte.

Essere vigili, infatti, è fondamentale per quello stato di coscienza e consapevolezza che fa sorgere il diritto al risarcimento.

In mancanza di questo stato di consapevolezza può essere risarcita soltanto l’invalidità temporanea calcolata per ciascun giorno secondo le Tabelle Milanesi.

In questo caso, infatti, non si è avuta la consapevolezza della fine, pertanto, non sorge alcun diritto al ristoro.

Trattasi di danno non patrimoniale legato alla lesione dei diritti fondamentali, pertanto, il computo della somma spettante a titolo di risarcimento del danno non va effettuato in base ai criteri tabellari, ma in via equitativa tenuto conto del danneggiamento al bene massimo, ossia la vita, che subisce la vittima del sinistro.

Le tabelle possono essere usate esclusivamente per risarcire il danno in caso di mancata consapevolezza. In questa ipotesi, infatti, si va a ristorare soltanto l’invalidità e non anche il danno da lucida agonia.

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 765 del 26 giugno del 2024 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone di condanna al risarcimento della somma di euro 20.968,14, comprensivi del danno morale, per danno da sinistro stradale dovuto a pericoli della strada oltre al danno patrimoniale per spese mediche pari a euro 7.172,26.

Ancora il Tribunale di Rimini con sentenza 447 del 2023 condanna al pagamento della somma di euro 46.878,13 per sinistro stradale cui sono conseguite lesioni fisiche, nella specie lussazione scapolo- omerale, abrasione emitorace e ginocchio sinistro

 

 

 

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