Diritto Civile

Ricorso Multa per Mancata Revisione

E' possibile fare ricorso?

 

Spesso accade che ci venga notificata a domicilio una multa per mancata revisione dell’auto, a seguito dei rilevamenti degli strumenti elettronici utilizzati dalla polizia di Stato che identificano il nostro veicolo, privo del relativo tagliando di controllo.

L’art. 80 del cds prevede obbligatoriamente, salvo delle ipotesi tassative di cui all’art. 76 cds, che i veicoli a motore ( ed i loro rimorchi) durante la circolazione siano tenuti in condizioni di massima efficienza, in modo da garantire le condizioni di sicurezza, silenziosità, e rispetto delle immissioni dei gas.

Pertanto, la violazione dell’obbligo di cui sopra può comportare delle sanzioni amministrative onerose fino alla sospensione e al sequestro del veicolo non revisionato.

Orbene, eliminate le ipotesi in cui il soggetto abbia intenzionalmente omesso di procedere con la revisione periodica del veicolo, ove in questo caso sarebbe  sconsigliabile ricorrere all’autorità competente per eliminare la multa, nella trattazione che segue, invece, ci soffermeremo sulle ipotesi in cui la multa possa essere impugnata per ragioni afferenti sia al merito che alla forma.

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Cosa si intende per revisione?

Il controllo tecnico periodico da effettuare sui veicoli è disciplinato dall’ art. 80 del cds, il quale indica una serie di elementi strutturali e strumentali al funzionammo degli stessi su cui effettuare la valutazione di conformità alle norme di sicurezza in materia di circolazione.

Generalmente, il controllo tecnico periodico viene effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile oppure presso le officine convenzionate, tale valutazione può riguardare molti elementi  come ad es. sterzo, impianto elettrico, immissioni gas, targa ecc…. .

A seguito della revisione, nel caso di corretto funzionamento del veicolo e delle parti strutturanti viene rilasciato un tagliando da apporre sulla carta di circolazione dello stesso veicolo.

Cosa succede in caso di esito negativo delle revisione?

In caso di esito negativo del controllo del veicolo, si potrebbero identificare due situazioni:

– nel caso di malfunzionamenti non gravi, sul tagliando viene apposta la dicitura “ripetere”, in questo caso si procederà alla revisione entro un mese;

– nelle ipotesi di malfunzionamenti gravi, sull’etichetta verrà apposta la dicitura “sospeso”, in questo caso dopo le opportune riparazioni si procederà ad una nuova revisione, presentando una nuova istanza presso gli Uffici della motorizzazione.

Cosa succede nel caso di ordine di sospensione di circolazione del veicolo? Casistica.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11060 del 1995 si è pronunciata in materia di ordini di sospensione di circolazione dei veicoli, così statuendo “  la disposizione impartita dal competente organo della motorizzazione civile per ripetere la revisione dell’autoveicolo entro un certo termine non può essere equiparata ad una prescrizione la cui inosservanza comporti la sospensione del documento di circolazione.

Pertanto, qualora il termine concesso sia scaduto senza che il veicolo sia stato presentato  nuovamente per la revisione, sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 55 cds, con la conseguente insussistenza della violazione prevista dal successivo art. 58 comma 9”.

Nella vicenda in esame, si proponeva ricorso avverso la sentenza del Pretore di Gorizia, il quale aveva disposto la confisca di un autorimorchio contestando la violazione degli artt. 58 e 65 cds; secondo la società ricorrente la semplice sospensione della carta di circolazione non è sufficiente a prevedere la confisca del veicolo, ma che debba esservi un esplicito provvedimento di sospensione.

Il pretore, pertanto, rigettava l’opposizione richiedendo non opportuno un apposito provvedimento di sospensione della carta di circolazione, poiché l’efficacia di tale documento è automaticamente  sospesa quando si debbono osservare le prescrizioni imposte in sede di revisione.

La Corte di Cassazione, nella suindicata pronuncia, accoglieva il ricorso della società ricorrente, e in motivazione, disponeva quanto segue “ che il superamento del periodo di revisione dell’autoveicolo non può essere equiparato alla sospensione del documento di circolazione mancando gli elementi di cui all’art. 65 cds, e che in mancanza di un provvedimento espresso dell’ ispettorato della Motorizzazione, non vi è il presupposto dell’applicazione della confisca”.

In conclusione, ai fini della sospensione della carta di circolazione è necessario un provvedimento esplicito della Motorizzazione civile, ne consegue che il semplice spirare del tempo occorso per presentarsi alla revisione del veicolo stesso non può comportare sic et simpliciter la sospensione con la conseguente confisca del veicolo stesso.

Cosa fare nel caso di multa per mancata revisione?

La violazione dell’obbligo di  revisione determina le conseguenze di cui all’art. 80 comma 14 del cds, il quale dispone che chiunque circola con un  veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma amministrativa da euro 155 a euro 624”.

Le sanzioni possono raddoppiare nel caso di recidiva omissione della revisione fino al ritiro della carta di circolazione, ne consegue che, in molti casi a seguito di notifica della multa sia consigliato pagare, per evitare le annose conseguenze di cui sopra.

Diversamente, può accadere che la multa sia stata irrogata ingiustamente oppure che manchi dei requisiti di forma, che ne determinano la nullità; pertanto, qualora vi siano dubbi sulla legittimità dell’infrazione è possibile esperire ricorso.

I motivi del ricorso possono essere enucleati, come segue:

– errore di persona;

– mancata esposizione dei fatti;

– errata indicazione delle norme;

– illegittimità della notifica;

– più multe per la stessa infrazione,

– mancata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;

Dunque, evidenziate le cause più comuni di impugnativa delle multe per mancata revisione dei veicoli, si rende necessario distinguere, tre tipologie di ricorsi:

– ricorsi in autotutela:  si propone ricorso in autotutela contro l’ufficio che ha emanato la multa e si può chiedere l’annullamento della multa per errori di una certa entità ( es. errore in persona , doppia multa per la stessa infrazione ecc…)

ricorso al prefetto: il ricorso va presentato allegato di tutta a documentazione al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della contestazione; sullo stesso ricorso provvederà l’ufficio competente nel termine di pagamento o annullando la multa oppure disporrà un’ingiunzione di pagamento, contro l’ingiunzione è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione della stessa.

– ricorso al giudice di pace: il ricorso al giudice di pace va presentato entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione, purché non sia stato presentato contestuale ricorso al Prefetto, generalmente depositando in cancelleria un originale e 4 copie del ricorso, con allegazione di documenti di marche da bollo, più il pagamento del relativo contributo unificato. Al termine del processo il giudice valuterà se accogliere o dichiarare inammissibile il ricorso, o convalidare la multa con ordinanza, con condanna alle spese. Inoltre, le sentenze del Giudice di Pace possono essere impugnate innanzi al Tribunale ordinario.

Ricorsi multa per mancata revisione . Casistica.

Chi riceve una multa a seguito di rilevamenti effettuati dai dispositivi elettronici posti sulle autostrade (es. Autovelox, Photored, Provida ecc. ), spesso potrà agire in autotutela e chiedere l’annullamento della contestazione entro dieci giorni dalla notifica della stessa, presso l’ufficio preposto.

Tale termine, può consentire automobile di dimostrare la buona fede “ regolarizzando la sua posizione” e provvedendo ad effettuare la revisione nel termine consentito.

Ciò premesso, affinché la multa sia valida è necessario che gli strumenti di rilevazione delle infrazioni debbano essere omologati e qualora non lo fossero è necessario che siano di ausilio e supporto all’attività degli agenti di polizia.

A stabilirlo è una pronuncia della Prefettura di Mantova, la quale ha annullato la multa dell’automobilista poiché priva di contestazione immediata da parte degli agenti, pertanto la multa è valida se:

– rilevata da strumenti omologati con le disposizioni del Ministero dell’Interno;

– in caso di strumenti non omologati,  la contestazione da parte degli agenti di Polizia  deve avvenire immediatamente, qualora non fosse possibile è necessario che i motivi vengano esplicitati nel verbale;

Ciò premesso, nel caso in cui la mancata revisione fosse stata rilevata da apparecchiature elettriche in presenza degli agenti, ma non fosse stata contestata sul posto , si potrebbe fare ricorso, sia innanzi al Giudice di Pace sia al Prefetto .

Inoltre, l’assenza di immediata contestazione si configura solo come uno dei vizi procedurali oggetto di impugnativa della multa, qui di seguito ne elenchiamo altri:

– notifica oltre i 90 giorni dall’avvenuta infrazione;

– mancata indicazione nelle contestazione dell’autorità che ha emesso il provvedimento;

– mancata indicazione dell’Autorità competente per il ricorso;

– mancata o errata indicazione delle norme violate;

Quali sono i motivi nel “merito”?

Oltre a vizi di natura procedurale la multa può essere impugnata nel merito, vale a dire per motivi afferenti alla condotta, si pensi ad esempio alle ipotesi di impossibilità di provvedere alla revisione dell’auto il giorno previsto per la scadenza.

Al riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 24375 del 2010 ha disposto “ che se la revisione del veicolo scade in concomitanza con uno o più giorni festivi l’autista beneficia della proroga di diritto al primo giorno lavorativo conseguente e la Polizia non può elevare immediatamente il verbale di sanzione”.

In buona sostanza, se la revisione dovesse scadere in un giorno festivo, l’eventuale multa irrogata dagli agenti di polizia è nulla e ricorribile innanzi all’Autorità Pubblica, poiché la legge consente la proroga di “diritto” al giorno lavorativo successivo.

Oltre all’impossibilità materiale, la multa può essere contestata anche per una moltitudine di motivazioni, quali: insussistenza del fatto, errata rilevazione della targa oppure più multe per la stessa infrazione, purché il ricorso sia sempre accompagnato dal verbale redatto dalla Pubblica Autorità il quale costituisce piena prova fino a querela di falso.

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Un Commento

  1. What vorrei ricorrere contro verbale di una multa che ritengo ingiusta.
    Riepilogo in breve il giorno 08.09.2019 la polizia municipale di Quarrata (PT) fermandomi mi
    Multava giustamente x omessa revisione del veicolo pagavo sanzione e prevedevo a revisionare il veicolo lo stesso giorno tutto regolare.
    Dopo circa 115 giorni il messo comunale mi notifica un nuovo verbale sempre eseguito dalla polizia municipale di Quarrata (PT) questa volta il giorno 31.07.2019.non venivo fermato perché impegnati in altre cose.Essendomi un po’ informato ritengo nulla la notifica.
    il veicolo è stato immatricolato il 30.06.2015 la prima revisione va effettuata DOPO IL QUARTO
    ANNO e quindi Luglio com prologa utile entro fine mese.infatti la revisione effettuata Il 09.08.2019 scadrà il 31.08.21.co certificato da modulo di revisione.
    Quindi riepilogando doppio multa per solita infrazione.
    Come posso fare ricorso a chi inviare documenti comprovanti pensate di dovermi difendere,
    grazie Claudio Martelli

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