Diritto Penale

Lesioni personali dolose

Lesioni personali dolose: cosa prevede il Codice Penale

Il reato di lesioni personali dolose è un delitto previsto e punito dall’art. 582 del Codice Penale, ed è rubricato nella sezione dedicata ai delitti commessi contro la persona.

L’art. 582 c.p. prevede che tale fattispecie di reato si realizzi tutte le volte in cui “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente”.

È chiaro anche dalla classificazione del reato come tale delitto sia posto a tutela dell’incolumità personale (psichica e fisica) della persona che subisce la lesione, essendo altrimenti impensabile che un comportamento violento, come una pugno o un’aggressione, rimanga impunito.

Ma cosa significa nella pratica parlare di lesioni personali e come distinguerle da atri reati?

Andiamolo a vedere!

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Lesioni personali dolose e colpose: qual è la differenza?

Per poter parlare di lesioni dolose o volontarie sarà necessario che le stesse siano state causate volontariamente, o per esprimersi con termini giuridici con la coscienza e la volontà di cagionare una lesione dalla quale derivi una malattia nella mente o nel corpo.

Viceversa, in tutti i casi in cui da parte del soggetto non sia riscontrata la volontarietà dell’azione si parlerà del delitto di lesioni personali colpose, disciplinato dall’art. 590 c.p., poiché in tali casi l’evento dannoso, consistente nella malattia verificatasi a causa delle lesioni, sarà dovuto ad una condotta imprudente, negligente o imperita posta in essere dal soggetto (quindi in tutti quei casi in cui l’agente agirà in modo avventato, disattento o senza le competenze adatte ma senza aver voluto l’evento dannoso).

In sintesi, nel caso in cui durante una discussione tra due individui, uno di questi colpisca intenzionalmente l’altro con un pugno al volto, causandogli una frattura del setto nasale, il gesto violento, evidentemente compiuto con il proposito di fare del male all’altro, andrà a configurare una lesione personale dolosa.

Mentre, saremo di fronte ad una lesione personale colposa, nel caso di un operario che durante l’orario di lavoro, maneggiando con disattenzione un attrezzo pesante ferisca un collega senza aver l’intenzione di recargli alcun tipo di ferita.

In tal caso l’evento dannoso è stato causato da una scarsa attenzione (e quindi da negligenza) dell’operario.

Ancora, parleremo di lesione personale dolosa nel caso di un uomo che abbia colpito volontariamente con un bastone un suo conoscente, provocandogli una grave ferita.

Parleremo, invece, di lesione personale colposa nel caso di un giocatore di calcio amatoriale che, a seguito di un contrasto sconsiderato, rompa la caviglia all’avversario.

Quanti tipi di lesioni personali dolose esistono e quali sono le pene?

Il nostro Legislatore ha ritenuto necessario operare una classificazione delle lesioni personali, sia dolose che colpose, a seconda della gravità del danno e quindi della malattia che hanno cagionato.

Classificazione, resasi necessaria principalmente per adeguare la pena al fatto commesso, che può essere così sintetizzata:

  • Lesioni personali Lievissime: le quali si verificano in tutti quei casi in cui la malattia causata dall’azione del colpevole non abbia una durata superiore ai 20 giorni;
  • Lesioni personali Lievi: quando la malattia abbia una durata superiore a 20 giorni ma inferiore ai 40;
  • Lesioni personali Gravi: disciplinate dall’art. 583 c.p. e che si configurano in tutti quei casi in cui la malattia causata abbia una durata superiore ai 40 giorni, se mette in pericolo la vita della persona, o se produce un indebolimento permanente di un senso o un organo;
  • Lesioni personali Gravissime: anch’esse disciplinate dall’art. 583 e si verificano in tutti i casi in cui la malattia sia certamente insanabile, o ci sia la perdita definitiva di un senso o di un organo o di un arto.

Dato atto della distinzione tra le varie tipologie di lesioni, nei primi due casi è prevista la pena della reclusione dai 6 mesi ai 3 anni; per le lesioni personali gravi è prevista la pena della reclusione da 3 a 7 anni; mentre per le lesioni personali gravissime è prevista la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

Tuttavia, le pene di cui sopra potrebbero essere aumentate nel caso in cui sussista anche una circostanza aggravante del reato, ad esempio in tutti quei casi in cui la lesione personale è realizzata con l’utilizzo di armi, da più persone o se il fatto è stato commesso con premeditazione.

L’autorità giudiziaria competente

La classificazione delle lesioni sopra riportata tra lesioni lievissime, lievi, gravi o gravissime, rileva non solamente in termini di pena ma anche per individuare la corretta competenza dell’Autorità Giudiziaria che dovrà giudicare sull’esistenza o meno del reato.

Infatti, le prime sono di competenza del Giudice di Pace, le lesioni lievi e gravi sono attribuite al Tribunale Monocratico mentre le gravissime alla competenza del Tribunale in composizione Collegiale.

Distinzione tra Lesioni e Percosse

All’interno del nostro ordinamento il legislatore ha previsto un’altra fattispecie di reato molto simile a quella delle lesioni personali, ossia quella delle percosse, prevista dall’art. 581 c.p..

Tale reato si configurerebbe in tutti quei casi in cui un soggetto percuota taluno senza che da tale fatto derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Pertanto, il concetto di malattia, e quindi la sua sussistenza o meno, che ricorre in entrambe le fattispecie diviene un elemento distintivo dei due reati.

Qualora dal fatto derivi quale conseguenza della condotta una malattia nel corpo o nella mente saremo d’avanti al delitto di lesioni, mentre qualora non derivi alcuna malattia si configurerà il delitto di percosse.

Anche in tal caso appare opportuno fare degli esempi pratici per comprendere pienamente la distinzione tra i due reati.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente il delitto di percosse a seguito di una lite tra due automobilisti, dove uno dei due aveva afferrato per le braccia l’altro e lo aveva strattonato ripetutamente.

La vittima in questione aveva riportato solamente un lieve arrossamento della pelle, causato dalla presa dell’altro automobilista, il quale non è sfociato in alcun tipo di danno duraturo, non essendoci conseguenze fisiche rilevanti.

Mentre, correttamente col dettato normativo, il Tribunale di Napoli ha ritenuto configurato il delitto di lesioni personali a seguito di una spinta di un condomino al suo vicino, facendolo ruzzolare violentemente sulle scale.

In tale caso, la vittima aveva riportato la rottura della gamba, e quindi un danno fisico rilevante che non può essere considerato una semplice percossa.

Ma cosa si intende per malattia?

Considerata l’importanza della presenza o meno della “malattia”, che consente, come detto, di distinguere due reati apparentemente molto simili, appare opportuno analizzare brevemente questo concetto da un punto di vista giuridico.

La Suprema Corte di Cassazione, che si occupa anche di fornire la corretta interpretazione delle norme di legge, si è più volte pronunciata sul concetto di malattia richiamato dall’art. 582 c.p., con lo scopo di individuare una nozione generale oltre che giuridicamente rilevante.

Tra le sentenze più rilevanti occorre necessariamente richiamare la sent. n. 4339 del 02.02.2016 con la quale la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha chiarito che il concetto di malattia richiamato dall’art. 582 c.p. deve essere inteso come “una perturbazione funzionale di tipo dinamico, la quale conduca alla guarigione o alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un’apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia”.

Mentre la Giurisprudenza tradizionale tende ad indentificare il concetto di malattia con quello di un’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo anche se non influente sulle condizioni organiche generali.

Un concetto che, espresso in questi termini, evidentemente non è facilmente comprensibile neanche dagli operatori del diritto

Andando nel pratico potremmo affermare che in tutti quei casi in cui è possibile prescrivere dei giorni di prognosi, in cui sarà necessario affrontare un percorso riabilitativo e di cure, allora si potrà parlare di malattia giuridicamente rilevante ai fini della sussistenza del delitto di lesioni personali.

Perciò, non rappresenterà una malattia, e quindi non potrà parlarsi di lesione personale, nel caso di un’ecchimosi sottocutanea (cioè un’alterazione della colorazione della pelle) che non richiede alcun tipo di cura o cautela, mentre un’escoriazione, un’abrasione o un taglio, richiedendo delle medicazioni e quindi un processo riabilitativo, potranno configurare una malattia intesa in senso giuridicamente rilevante dal punto di vista penale.

Sulla base di questi assunti e per riportare degli esempi, la giurisprudenza ha escluso il delitto di lesioni personali a seguito di un’aggressione consistita in una “tirata di capelli” per la quale erano stati prescritti due giorni di prognosi per il mero dolore fisico (Cass. n. 33492/2019).

Mentre è stato ritenuto configurato il reato di lesioni personali consistite in un semplice graffio in quanto comporterebbe una compromissione della funzione principale dell’epidermide, e quindi una compromissione  della protezione dell’intero organismo da contatti esterni (Cass. n. 25029/2020).

Si procede d’ufficio o a querela?

Preso atto delle diversa classificazione operata dal legislatore, le varie forme di lesioni personali si distinguono anche da un punto di vista della procedibilità.

Prima di entrare nello specifico, sarà utile brevemente comprendere la sostanziale differenza tra i reati perseguibili a “querela di parte” e quelli perseguibili “d’ufficio”.

I reati perseguibili a querela sono tutti quei reati per i quali è necessario sporgere, appunto, una querela ovverosia una manifestazione di volontà da parte della persona offesa di procedere penalmente contro l’autore del reato. In mancanza della quale non si potrà né instaurare un procedimento penale né tantomeno giungere ad una sentenza di condanna del colpevole.

Quindi, per tali reati non sarà sufficiente comunicare all’Autorità l’avvenimento del fatto di reato ma sarà  necessario che la persona offesa manifesti esplicitamente la volontà di punire il colpevole.

I reati procedibili d’ufficio, invece, non necessitano della richiesta di punizione del colpevole, potendo il relativo procedimento penale avere inizio con una semplice comunicazione di una notizia di reato alle Forze dell’Ordine o direttamente alla Procura.

Tornando alle lesioni personali dolose, il cui regime di procedibilità è stato recentemente modificato con la Riforma Cartabia del 2022, la legge prevede che in tutti quei casi in cui lesione provochi una malattia non superiore ai 40 giorni, e quindi sia lievissima o lieve, si proceda a querela di parte (salvo il caso di lesioni lievi commesse contro persona incapace per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio).

Mentre le fattispecie delle lesioni gravi e gravissime sono procedibili d’ufficio, anche in ragione della maggiore pericolosità sociale del colpevole e del maggior trattamento sanzionatorio previsto dalla legge.

 

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