Diritto Civile

Risarcimento Danni Caduta Alberi

Risarcimento del danno provocato dalla caduta di alberi

Azione per il risarcimento e a difesa dei danni temuti

Breve introduzione. Responsabilità e risarcimento del danno.

Salvo alcune eccezioni ogni tipo di bene o attività che provochi un danno a persone o cose comporta il risarcimento da parte di chi ha la disponibilità su tale bene o esercita l’attività.

Questa affermazione rappresenta la semplice parafrasi delle norme che regolano la responsabilità extracontrattuale e il risarcimento del danno.

Il fulcro normativo della disciplina che concerne la responsabilità per i danni è contenuto nel codice civile all’articolo 2043, il quale introduce la c.d. responsabilità extracontrattuale. L’obbligo risarcitorio sorge ogni qualvolta un soggetto subisce un danno dalla condotta (attiva od omissiva) di altri, senza che alcun rapporto obbligatorio leghi i due. Per tale caratteristica si contrappone alla responsabilità contrattuale, per inadempimento (di cui all’art. 1218 ss c.c.), che invece necessita di un contatto non occasionale tra le parti, sinteticamente rappresentato da un contratto o da un obbligo di vario genere.

Ebbene, la disciplina della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, rappresentata e introdotta dalla disciplina generale dell’art. 2043 c.c., si esplica codicisticamente in una serie di specifici titoli di responsabilità, c.d. speciale, che il Legislatore ha racchiuso negli articoli che vanno dal 2047 al 2054, caratterizzati da una particolare relazione tra un soggetto e specifici beni o attività.

Sono disciplinati, ad esempio, il danno causato dalle persone incapaci, la cui responsabilità è in capo a chi abbia il potere di sorveglianza sugli stessi (art. 2047 c.c.); il danno causato dall’esercizio di attività pericolose, che fa ricadere la responsabilità su chi quell’attività esercita ed ha il potere di gestirla (art. 2050 c.c.); o ancora la responsabilità per la circolazione dei veicoli, che individua nel conducente del mezzo il responsabile tenuto al risarcimento del danno (art. 2054 c.c.).

Come è evidente, questi istituti, come quello che affronteremo nel prosieguo della trattazione, fanno sorgere un preciso obbligo di tutela in capo a chi ha la possibilità, per la sua naturale posizione nei confronti della plausibile causa del danno, di evitare pregiudizi in capo a terzi.

La normativa dettata per la responsabilità extracontrattuale e il relativo risarcimento dei danni, pur componendosi di speciali disposizioni che indicano particolari criteri di individuazione del responsabile e stabiliscono le regole dell’onere della prova, aggravandolo o addirittura stabilendone la natura oggettiva, non esime, comunque, dall’analisi della norma fondamentale, indentificata, come già accennato, nell’art. 2043 c.c. il cui principio è il quello del c.d. neminem laedere, in base al quale ciascun consociato è tenuto ad astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui.

L’art. 2043 costituisce la reazione agli illeciti extracontratuali e rappresenta uno strumento di tutela atipico per i danneggiato, in quanto applicabile ad ogni tipo di occasione di danno salvo il caso della  natura contrattuale del rapporto tra danneggiante e danneggiato e le speciali responsabilità disciplinate dal codice. Esso richiede, per il risarcimento del danno derivante dall’azione umana (attiva od omissiva), che siano esistenti e provati un elemento soggettivo e uno oggettivo. Si tratta, rispettivamente, della colpevolezza (dolo o colpa) e del nesso di causalità.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa. La colpa consiste, invece, nella negligenza, imprudenza, imperizia o nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il nesso di causalità è rappresentato, poi, dallo specifico legame che unisce il fatto umano e le conseguenze dannose. Solo se la condotta dell’agente rappresenta la condizione senza la quale il fatto lesivo non si sarebbe determinato è possibile farne discendere la responsabilità del danneggiante.

Deve poi individuarsi l’oggetto del risarcimento. La norma stabilisce la risarcibilità del solo danno ingiusto che sia conseguenza (nesso causale) del fatto doloso o colposo.

Per danno ingiusto si intende la sola conseguenza dannosa, ovvero il pregiudizio risultante della comparazione ideale tra la realtà esistente dopo il fatto e la realtà come sarebbe stata se il fatto non fosse accaduto.

Si suole allora distinguere tra danno evento e danno conseguenza. Il primo è la lesione del bene giuridico che l’ordinamento mira a tutelare; il secondo è rappresentato dal risultato di quella lesione, che sia però economicamente valutabile.

Chiarito ciò, si ribadisce che se l’art. 2043 cit. propone lo schema tipo per la ricerca del responsabile e la quantificazione del danno risarcibile, il Legislatore ha dato corso ad una serie di fattispecie risarcitorie che si discostano da esso in virtù di caratteri propri.

In questo articolo ci si dedicherà, in particolare, al risarcimento del danno causato dalla caduta di alberi, situazione che rientra nella speciale disciplina dell’art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia.

La responsabilità e il risarcimento per la caduta di alberi.

Sta diventando sempre più attuale e interessata la questione del risarcimento per i danni subiti a causa del maltempo. Certo non è il meteo a causare direttamente i pregiudizi, sarebbe una conclusione troppo semplicistica.

Nell’ordinario rapporto che lega i soggetti di una società, come l’essere cittadini e abitanti di un certo luogo, ogni bene che si trovi negli spazi adibiti al vivere sociale è soggetto ad una custodia.

Si pensi alle strade alberate, o ai locali con spazi all’aperto adornati da siepi e alberi di alto fusto; ma anche i tetti dei palazzi, i balconi, le luminarie natalizie e i tralicci del telefono. Si tratta di beni che, pur essendo in proprietà esclusiva di un certo soggetto (pubblico o privato), sono tutti accomunati  dall’essere in costante contatto con un vasto pubblico. Proprio da ciò scaturisce l’importanza di conoscere i propri diritto: le probabilità di ricevere un danno causato da beni che non sono in nostro dominio è direttamente proporzionale al tempo che trascorriamo a loro contatto.

Tutto ciò comporta la necessità di stabilire le regole per la gestione corretta di tali beni e per la ricostruzione delle responsabilità in caso di danni dagli stessi arrecati.

Non è inusuale, infatti, che il ramo di un albero rovini sulle auto parcheggiate al di sotto di esso, o che una tegola o un vaso posizionato su di un balcone scivoli colpendo i passanti e ferendoli.

Ebbene, seppur la tematica oggetto di analisi sia specificamente quella della caduta di alberi, ogni qualvolta un bene arrechi danno a terzi si dovranno identificare i soggetti tenuti a risarcirli e le precise responsabilità.

La regola generale della responsabilità civile (dettata dall’art. 2043 c.c.), infatti, stabilisce che qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danneggiato, pertanto anche nel caso in cui non sia direttamente un fatto dell’uomo ad aver arrecato pregiudizio si avrà diritto al risarcimento. Trova accoglimento in questo principio il peculiare carattere relazionale (la custodia) che lega il potere di un soggetto al proprio bene.

La differenza tra la disciplina della responsabilità civile generale e quella speciale per i danni arrecati da cose in custodia può essere ben rappresentata da un esempio: un soggetto che incautamente urta un’automobile con un ramo spezzato di un albero per provvedere alla pulizia della strada sarà tenuto a risarcire i danni in base alla responsabilità ordinaria sancita dall’art. 2043 c.c., per i danni causati direttamente dalla sua attività; colui che ha la cura di un albero sarà responsabile, invece, dei danni da esso causati per il semplice fatto di averlo in custodia secondo il disposto dell’art. 2051 c.c. In quest’ultimo caso, quindi, non è l’azione dell’uomo a causare il pregiudizio, ma la sua semplice posizione di custode.

Ebbene il discrimine è dato dall’attività diretta dell’uomo nel primo caso (se l’azione fosse stata compiuta con la dovuta cura, o se non fosse stata affatto posta in essere, il danno non si sarebbe verificato), dalla semplice esistenza di una relazione tra il soggetto e il bene nel secondo.

Il rapporto di custodia fà si che il soggetto sia tenuto alla cura del bene, un’attività che consiste nell’adoperarsi perchè non si creino situazioni di pericolo per le persone e per le cose, prevenendo i danni entro i limiti della prevedibilità che, come si dirà a breve, è data dal caso fortuito, dalla forza maggiore, dal fatto del terzo e dal comportamento del danneggiato.

Il titolare della custodia è colui contro il quale rivolgere le richieste per i danni eventualmente subiti. Sarà il Sindaco, rappresentante del Comune, nel caso sia esso il custode dell’albero; o il soggetto privato qualora lo stesso albero abbia le proprie radici sul terreno di cui egli sia proprietario.

Il rapporto di custodia, tuttavia, non esenta dall’obbligo risarcitorio i soggetti che pur non essendo proprietari abbiano un contatto diretto con il bene. Si pensi al locatore di una villetta, che pagando un semplice canone di locazione al proprietario della stessa, per viverci, è egli ad avere la custodia del bene e quindi ad essere responsabile, eventualmente in solido, con il locatore.

Il rapporto di custodia, infatti, si fonde con altri obblighi che derivano dalla posizione giuridica di altri soggetti. Il proprietario che abbia locato un proprio bene sarà pur sempre tenuto alla cura della sua proprietà, magari sollecitato dal soggetto che il bene abiti in qualità di detentore.

Sulla scorta di tale percorso argomentativo anche la Suprema Corte è giunta a sostenere la responsabilità solidale, per caduta di rami e danni ai passanti, tra Ente pubblico responsabile di una strada e proprietario di un terreno su cui sorga l’albero. Con la Sentenza n. 20448/2014, la Cassazione ha infatti affermato il principio per cui in caso di danni provocati dalla caduta di un ramo o di un albero posto in un terreno privato adiacente ad una strada pubblica, sussiste una responsabilità solidale tra il proprietario del fondo e l’amministrazione locale. La ratio sottesa alla decisione in argomento risiede nel fatto che sul gestore della strada pubblica grava l’obbligo generale di mettere in sicurezza la pubblica via, sicché è onere di quest’ultimo segnalare l’eventuale criticità, sollecitando il proprietario del fondo a prendere provvedimenti, potendo addirittura optare per un intervento cautelativo di chiusura della strada alla circolazione.

Si tratta a ben vedere dello stesso obbligo gravante sul detentore-locatore di bene altrui, che dovrà segnalare il pericolo al proprietario per sollecitare l’intervento preventivo e in mancanza agire in proprio per poi esercitare un diritto di restituzione verso i proprietario.

La disciplina della responsabilità da cose in custodia.

Salvo il caso fortuito e la forza maggiore, rispettivamente un avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce inaspettato e improvviso nell’azione del soggetto e la forza esterna che determina un evento o un’azione senza che il soggetto interessato dalla forza stessa possa opporsi (racchiusa nel brocardo vis maior cui resisti non potest), l’art. 2051 c.c. stabilisce che ognuno è responsabile, perciò è soggetto obbligato al risarcimento, per i danni causati dai beni che sono in sua custodia.

La norma testualmente fà salvo il caso fortuito, che tuttavia è ritenuto essere comprensivo della forza maggiore, nonchè del fatto del terzo estraneo al rapporto di custodia. Dall’analisi della disciplina della responsabilità in generale, poi, emerge come anche la colpa del danneggiato vale ad eliminare la responsabilità del custode, sempre che sia provato il nesso causale, ovvero che tali fatti (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo e colpa del danneggiato) da soli siano sufficienti a determinare l’evento dannoso.

Il testo dell’articolo in esame prevede, pertanto, una presunzione di responsabilità del soggetto che eserciti la custodia sul bene che causa il danno.

Come si è anticipato in precedenza, questa responsabilità ha un carattere speciale, discostandosi dalla norma generale dell’art. 2043 c.c per il fatto di stabilire una sorta di automatismo nel risarcimento del danno per il semplice fatto che il bene che ne è causa sia legato ad un soggetto dal rapporto di custodia, non necessitando la sussistenza dei requisiti propri della responsabilità extracontrattuale generale: colpevolezza e causalità.

Occorre, dunque, la semplice materiale disponibilità del bene perchè sussista la presunzione.

Cosa fare se si subisce un danno dalla caduta di un albero o di un ramo?

La prima cosa da fare nel caso in cui si subisce un danno per la caduta di un albero o di un ramo è inviare una richiesta di risarcimento al responsabile, ovvero al “custode”.

Si ricordi sempre la regola per la quale è obbligato a rispondere del danno chi ha il potere di fatto sul bene. Pertanto se ci si trova su suolo pubblico si dovrà spedire una raccomandata A/R al Sindaco. Se l’albero è in proprietà privata la si dovrà inviare all’indirizzo del soggetto privato (che sia il proprietario o un detentore).

La lettera, in cui si diffida a risarcire il danno, dovrà contenere quante più informazioni utili a descrivere i fatti, il tempo, i luoghi e i beni danneggiati. Sarà anche importante far capire le cause dell’occorso e le condizioni che precedevano il momento del fatto.

Ovviamente sarà necessario specificare l’entità del danno subito, allegando anche delle prove a sostegno, come delle fotografie e il preventivo per il ripristino o la riparazione del bene.

Anche se la legge nulla prescrive sul contenuto di una lettera di diffida al pagamento dei danni, o sulle immediate incombenze da sbrigare in caso di sinistro, è importante ottenere e allegare più prove possibile circa l’accaduto, quindi cercare testimoni e chiamare le autorità adibite alla sicurezza pubblica (Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del fuoco) che provvederanno a verbalizzare l’accaduto e ad accertarne le cause (oltre che mettere in sicurezza i luoghi). In caso di accesso al pronto Soccorso, poi, sarà conveniente anche allegare alla raccomandata il verbale di accesso e il referto, così da chiedere il risarcimento anche per le eventuali lesioni fisiche subite.

È probabile che il soggetto che riceve la raccomandata risponda contestando la richiesta e allontanando da se tutte le responsabilità, magari allegando il fatto che l’evento sia dovuto a un caso fortuito o a forza maggiore, ad esempio un forte vento, negando quindi il risarcimento. Ma è anche possibile che non si ottenga affatto risponda, o che venga proposto un risarcimento inferiore a quello richiesto.

In tutti questi casi è sempre possibile adire la competente Autorità Giudiziaria tramite l’ausilio di un avvocato per chiedere quanto spettante di diritto.

Si badi, inoltre, che l’unico motivo per il quale il custode potrà liberarsi della propria responsabilità e dell’obbligo di risarcire il danno causato dal bene in sua custodia è la prova del caso fortuito (che, nonostante la norma lo indichi in via esclusiva quale causa di esclusione della responsabilità, si ricorda, deve leggersi come ricomprensivo anche della forza maggiore, del fatto del terzo e della condotta del danneggiato), a nulla rilevando la diligenza e la cura dei beni.

In particolare la giurisprudenza (Cass. n. 12027/2017) ha stabilito che l‘art. 2051 c.c. non richiede che il responsabile si comporti in modo negligenza nella propria condotta custodiale per essere riconosciuto come responsabile, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode, la quale non rileva affatto e non può essere utilizzata dallo stesso per escludere il proprio obbligo risarcitorio.

Tuttavia la giurisprudenza (Cass. civ. n. 11526/2017) specifica altresì che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.

Del resto il fatto della caduta di un albero o di un suo ramo, pertanto è chiaramente un evento potenzialmente dannoso. La potenzialità pregiudizievole delle condizioni in cui versa un bene, che sia un albero o altro, può, quindi, anche essere utilizzata per costringere il custode a cimentarsi per evitarlo. L’ordinamento, in particolare fornisce, come vedremo, alcune azioni specifiche.

Denuncia di danno temuto e procedimento cautelare per il successivo risarcimento danni per caduta di alberi

L’ordinamento appresta degli specifici strumenti a chi abbia interesse a richiedere tutela per un danno che ancora non si è verificato ma che ritiene essere fondatamente prossimo all’accadimento.

In particolare è l’art. 1172 c.c. a venire in rilievo, stabilendo che il proprietario, il titolare a qualsiasi titolo di un bene o il possessore, il quale tema di ricevere un danno grave e prossimo ai propri beni a causa di un altro bene di altrui proprietà, può accedere alla tutela stabilita dal medesimo articolo ottenendo che si provveda per ovviare al pericolo. Potrà quindi procedersi con la c.d. denuncia di danno temuto.

L’oggetto della tutela, pertanto, è legata ad una minaccia che provenga da un bene e sovrasti un altro bene, consistendo in un rimedio preventivo a garanzia dell’esercizio dei diritti sul bene potenzialmente compromesso.

Quello in oggetto è un procedimento cautelare tipico, perchè dettato espressamente per difendere la proprietà e i diritti reali in genere, richiedendo che vi sia urgenza di provvedere a seguito dell’esistenza del cosiddetto pericolo nel ritardo (c.d. periculum in mora) e altresì che sussista anche una verosimiglianza dell’esistenza del diritto (cd. fumus boni juris).

In ciò si differenzia dalla tutela cautelare atipica dettata dall’art. 700 c.p.c., il quale invece si pone a tutela di interessi non specifici e, per espressa volontà del Legislatore, ha un raggio di applicazione residuale in ragione del fatto che può essere utilizzato solamente nel caso in cui manchino i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari tipiche, quali ad esempio l’azione di danno temuto.

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