Diritto Civile

Risarcimento Danni Asilo Nido

Responsabilità dell’asilo nido per l’infortunio del bambino.

In seguito all’iscrizione di un proprio figliolo, presso un istituto scolastico sorge un “vincolo negoziale” dal quale deriva l’obbligo per l’istituto di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo anche durante la gita scolastica compresa. (cfr. ad es. Cassazione civile , 08 febbraio 2012, n.1769, sez. III)

L’asilo nido in particolare, deve mantenere una condotta diligente secondo criteri di normalità, da valutarsi in relazione alla sua capacità tecnico-organizzativa.

Quando si lascia il proprio bambino in un asilo nido, l’istituto ha l’obbligo di vigilare e di garantire l’incolumità del bambino fino al momento in cui ritorna sotto la tutela del proprio genitore .

Cosa succede se il bambino subisce un infortunio a causa della condotta errata di un altro bambino o se si fa male da solo all’interno o nelle pertinenze dell’edificio scolastico?

Giurisprudenza costante afferma che il rapporto tra la scuola dell’infanzia ed i genitori dei minori è di duplice natura: sia contrattuale, quando la richiesta di risarcimento si basa sull’inadempimento dell’obbligo di vigilanza e protezione da parte degli insegnati nei confronti degli alunni (Cassazione sentenza n.10516 del 2017), sia extracontrattuale, quando la domanda si basa sul risarcimento per fatto illecito ex art . 2043 del Codice Civile.

Risarcimento Danni Asilo Nido

risarcimento danni asilo nido

La Cassazione ha stabilito che il danneggiato può invocare la propria domanda in base alla richiesta che più lo tutela oppure entrambe.

La responsabilità civile extracontrattuale dell’Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti riguarda, sia l’omissione rispetto all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori ex art. 2047 c.c.- 2048 c.c., sia l’omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia ex art. 2043c.c. e 2051 c.c..

In entrambe le ipotesi la sussistenza della responsabilità civile dell’Amministrazione deriva dalla disciplina dettata dall’art. 28 della Costituzione, alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi in virtù dei propri doveri d’ufficio.

L’Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza.

Pertanto, se un minore subisce un danno o lo procura ad altro bambino è responsabile per la responsabilità civile l’Amministrazione.

I genitori dovranno citare, dunque l’amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento. (Cass. civ., Sez Un., n. 9346/02, Cass. civ, Sez III, 2939/2005)

Sul danneggiato incombe l’onere di provare che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’Amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 24997; cfr. ).

Obblighi e doveri di protezione e di vigilanza, scaturiscono dal dettato normativo previsto dal codice civile articoli 1175 c.c. e 1375c.c., che disciplinano l’obbligo di controllare e tutelare il minore, quando viene affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, fino a quando non viene riconsegnato sotto la custodia di un ulteriore soggetto responsabile e garante.

L’articolo 2048 del Codice Civile afferma che “i precettori” cioè gli insegnanti, sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi ed alunni, quando questi sono sotto la loro vigilanza.

Per liberarsi da questa responsabilità, l’insegnante deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, secondo art. 2043 del Codice Civile, i genitori del bambino danneggiato, per aver diritto al risarcimento devono dimostrare l’illecito subito come ad esempio: la spinta di un altro bambino .

L’insegnante deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno, in quanto data la tenera età dei fanciulli da accudire, è necessaria la presenza costante ed attenta di un adulto per evitare qualsiasi danno.

Nell’ambito della responsabilità scolastica il riscontro va fatto con l’insegnante, nel caso di responsabilità contrattuale e con il precettore, di cui all’art. 2048 c.c. nel caso di responsabilità aquiliana, mentre la responsabilità dell’istituto scolastico e, per esso, del Ministero dell’Istruzione, va individuato nell’art. 2049 c.c.: “ i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

Pertanto la maestra è responsabile dei danni sofferti dal bambino per responsabilità extracontrattuale, se non dimostra diligentemente di aver vigilato e fatto di tutto per evitare che si verificasse un fatto pericoloso.

Per queste ragioni ai genitori dei bambini danneggiati viene riconosciuto un risarcimento per il danno biologico patito dal piccolo nonchè risarcimento del danno morale, tenuto conto della tenera età del soggetto infortunato.
L’asilo nido ha il dovere di provvedere alla sorveglianza dei minori per tutto il tempo in cui sono sono sotto la loro tutela, e quindi fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persona da questi incaricata.

L’obbligo di controllo, permane per tutto il servizio scolastico, che non viene bloccato ad esempio l’assenza di un insegnante (Cass. civ., 30 marzo 1999, n. 3074, in Dir. econ. ass., 2000, 632).

In altri termini viene imputato a titolo di responsabilità anche il difetto di organizzazione dell’istituto scolastico che deve essere sempre in grado di far fronte, con opportune misure come gli accorpamenti di classi, disponibilità e sostituzione di docenti ad eventi non certo imprevedibili quali l’assenza del professore o il ritardo nel cambio di classe degli insegnanti alla fine delle ore di lezione.

L’onere della prova e caso fortuito.

Come abbiamo visto nell’articolo sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nel rapporto di natura contrattuale l’onere della prova è più semplice per il genitore del minorenne danneggiato.

Infatti per ottenere il risarcimento dei danni subiti è necessario dimostrare solo l’inadempimento da parte dell’istituto scolastico e l’esistenza di un danno subito.

Sussistendo una presunzione di colpa in capo al danneggiante, questi deve dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, che l’inadempimento si è verificato per cause a lui non imputabili : “caso fortuito”.

In caso di bambini piccoli, non può essere considerato un caso fortuito, un gesto vivace ed improvviso durante le attività scolatico-ricreative.

Giurisprudenza costante , ritiene che la vivacità di un bambino piccolo, soprattutto durante l’attività ludica, è un evento prevedibile pertanto gli insegnanti devono prestare massima e ininterrotta attenzione per evitare che possano verificarsi conseguenze spiacevoli.

Il genitore quindi può appellarsi alla responsabilità dell’asilo nido per i danni subiti dai bambini per non avere adeguatamente sorvegliato sull’ incolumità del figliolo minorenne e quindi chiedere il risarcimento.

Risarcimento Danni Asilo: Valutazione del danno

Per determinare il valore economico delle lesioni patite dai bambini danneggiati, sono predisposte delle tabelle risarcitorie usate in tutti i tribunali d’Italia .

L’istituto scolastico può rivalersi sugli insegnanti dipendenti solo quando venga riscontrata una loro condotta dolosa o gravemente colposa.

Per sopperire a tali problematiche gli istituti scolastici possono decidere di stipulare una assicurazione privata infortuni mediante delibera del Consiglio di Istituto.

I genitori degli alunni sono obbligati ad accettare questa polizza integrativa e a pagarne il premio annuo che solitamente ricomprende di pochi euro annuali.

In alternativa, i genitori possono chiedere al Consiglio di Istituto di sottoscrivere una polizza infortuni scuola, rimanendo sempre a loro carico il pagamento del premio.

La polizza infortuni scuola, a differenza di quella INAIL, indennizza sempre l’alunno infortunato quando il fatto è accidentale e accade all’interno dell’istituto scolastico, talvolta con estensione ai luoghi della pubblica via con particolare riguardo alle fermate degli autobus.

A prescindere dalla sottoscrizione di una polizza infortuni scuola integrativa, in capo all’asilo nido gravano gli obblighi tipici della responsabilità per custodia e con particolare attenzione alla culpa in vigilando, che obbliga la scuola a vigilare sull’incolumità e la sicurezza degli infanti per tutto il tempo in cui usufruiscono delle prestazioni scolastiche.

La quantificazione del danno subito dall’alunno discende dalle condizioni di polizza per quanto riguarda il profilo indennitario e con l’applicazione di eventuali franchigie se previste, mentre per l’aspetto della responsabilità civile, subentrano i criteri di calcolo del danno non patrimoniale previste dalle tabelle del danno biologico.

Minori maltrattati, come chiedere risarcimento danni?

Sempre più spesso si sentono notizie di minori di età compresa fra i 12 e i 24 mesi, che vengono vessati da metodi terribili quali forti urla, strattoni e schiaffi o tenuti per lungo tempo nei passeggini per impedire loro il movimento.

Le indagini sono sempre condotte dalle forze dell’ordine che avvalendosi di intercettazioni ambientali e di telecamere nascoste nei locali dell’asilo nido, riescono a fare emergere le angherie alle quali i piccoli sono sottoposti durante le ore di scuola.

I genitori che sospettano un maltrattamento devono parlarne con altri genitori e poi segnalare i propri sospetti al dirigente scolastico, per le dovute verifiche.

In casi come questo le famiglie dei bambini coinvolti nelle violenze possono chiedere un risarcimento danni morali e materiali.

Responsabili sono sempre sia le maestre coinvolte, sia chi aveva il compito di vigilare per evitare situazioni dannose.

Per poter chiedere il risarcimento danni si deve dimostrare: che il minore ha subito un danno derivante da un comportamento scorretto o illegittimo e deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.

Attenzione a quando il comportamento dei bambini cambia all’improvviso.

Ma come possono fare i genitori a captare i sintomi di disagio dei loro bambini, quali segnali “mandano” i bimbi che affrontano situazioni simili?

Possono apparire molto affaticati, svogliati capricciosi quando devono andare a scuola, ma anche quando tornano a casa appaiono “diversi” disorientati.

Possono essere silenziosi o aggressivi dal temperamento variabile oppure tendono a nascondere il disagio quando sono spaventati.

I disegni possono essere indicatori ed è importante anche osservare il modo in cui giocano.

Ci sono sempre dei campanelli di allarme che è bene non sottovalutare in quanto, in età adulta ci potrebbero essere una maggiore tendenza al suicidio, alla depressione, disturbi da stress post-traumatico, deficit della crescita o disturbi d’ansia.

In pratica: cosa fare?

Quasi tutte le scuole hanno una forma di copertura assicurativa, per cui il primo passo è quello di inviare una richiesta di risarcimento danni, preferibilmente tramite un legale, in seguito l’asilo nido indicherà la compagnia di assicurazione alla quale ci si potrà rivolgere per trattare il sinistro.

Le scuole, peraltro, sono quasi sempre responsabili: quando non si tratta di difetto di attenzione da parte delle educatrici, si ha un giocattolo o gioco da cortile non a norma.

Per sapere quindi con precisione a quanto ammonta il danno subito dal bambino sarebbe opportuno e necessario effettuare una perizia medico legale.

Per ciò che concerne i giorni che la madre ha dovuto trascorrere a casa con il bambino e quindi assentarsi dal posto di lavoro, la quantificazione avviene considerando otto ore alla tariffa normalmente corrisposta a baby sitter professionali, per ogni giorno di “malattia”, mentre per i medicinali vengono rimborsate le spese per l’acquisto.

Di conseguenza ogni genitore per potere essere risarcito integralmente dei danni subiti dal figlio minorenne all’interno di un asilo nido deve essenzialmente:
documentare l’accaduto:

  1. fare foto, raccogliere testimonianze nell’immediatezza del fatto;
  2. fare una immediata denuncia di sinistro alla scuola per iscritto con raccomandata con ricevuta di ricevimento;
  3. conservare documenti di rilevanza fiscale, scontrini, fatture, le spese sostenute come ticket parcheggio, spese mediche, farmaci, terapie psico-motorie, ecc.;
  4. chiedere e custodire copia delle cartelle cliniche degli ospedali, radiografie, TAC, ecc.;
  5. dopo la cosiddetta “stabilizzazione del danno” a partire da circa 6 mesi dopo l’evento, interpellare un medico legale di propria fiducia.

Il consiglio, per i genitori i cui figlioli minorenni siano stati vittime di un danno  o maltrattamento è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere i propri diritti al meglio.

Noi possiamo aiutarti!

Se hai avuto un problema di qualsiasi natura con l’asilo nido dei tuoi figli, se hai subito danni e hai dei dubbi sulle condotte del personale che vi lavora, noi possiamo aiutarti.

Puoi richiedere una consulenza legale personalizzata ad un nostro avvocato al quale potrai esporre la tua particolare problematica e che ti saprà consigliare la soluzione migliore (ad es. procedere con tentativi bonari per la richiesta di un indenizzo, inviare una lettera o una diffida, fare una denuncia di sinistro all’asilo nido, etc)

Puoi trovare l’elenco delle nostre consulenze su questa pagina: Consulenze SubitoAvvocato.it (se non sai quale consulenza personalizzata scegliere puoi chattare con un nostro operatore in tempo reale).

Molte volte i problemi si risolvono in via stragiudiziale (e cioè al di fuori di un procedimento in tribunale che si rivelerebbe lungo e costoso) semplicemente inviando una lettera o una diffida.

Solo qualora i tentativi bonari non dovessero andare a buon fine, potrai scegliere un nostro avvocato per andare in via giudiziale davanti ad un giudice.

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