Diritto Civile

Risarcimento Danni Carburante Sporco

Purtroppo ormai frequentemente capìta di accorgersi di aver subìto danni al proprio veicolo a causa di carburanti di scarsa qualità; il problema è parecchio serio con conseguenze immaginabili per motore e circuiti delle vetture.

L’eziologia della situazione si può ricondurre a difettosa raffinazione del carburante ovvero a cisterne non pulite regolarmente dai residui o, ancor più a dire il vero, a vere e proprie contraffazioni del carburante in qualche modo “allungato”.

Par chiaro ci si addentri in situazioni in quanto tali foriere di responsabilità a vario titolo. Anche in accezione penalistica.

Così come i danni correlati ad accadimenti di tal fatta possono svilupparsi in altrettanti inconvenienti tecnico-meccanici; senza alcuna pretesa di esaustività, che sarebbe confutabile da qualsiasi bravo elettrauto o meccanico d’esperienza, si può andare da anomalìe del sistema di iniezione, ai filtri danneggiati, ad iniettori compromessi oppure alla pompa del carburante da sostituire.

Risarcimento Danni Carburante Sporco

risarcimento danni carburante sporco

Tutto considerato, quindi, come occorre comportarsi?

La domanda più ovvia è quella da porsi in prima battuta: è possibile in via di paradigma astratto ottenere un risarcimento danni dal titolare della pompa di benzina ovvero dalla Compagnia petrolifera?

La risposta è positiva in quanto il distributore ha l’obbligo di evitare che il carburante erogato nel proprio impianto e destinato a molteplice utenza presenti impurità in sospensione oppure sostanze estranee; certamente con onere a suo carico di provare l’adempimento secondo legge nonchè gli ordinari principi in tema di responsabilità contrattuale.

Immediato step deve quindi essere quello di comprovare – a mezzo ricevuta/fattura da parte dell’officina meccanica a cui ci si è rivolti per la riparazione del danno – che l’avaria o il problema occorso all’autovettura siano dovuti ad un errato rifornimento di benzina; cioè compiuto con carburante annacquato o semplicemente denso di residui.

Da qui, come detto, prova scritta con data certa.

Ovviamente una volta constatato il tutto non sarà facile con certezza, salvo eccezioni o abitudini consolidate, risalire alla pompa di benzina “sospetta”.

Una volta raggiunta tale consapevolezza bene se si potranno dimostrare i rifornimenti – e quindi l’effettivo utilizzo della pompa – con ricevute di pagamento o scontrini; anche mediante riscontri di saldo a mezzo bancomat o carta di credito.

In caso di contenzioso futuro o contestazioni da parte del gestore capire se vi siano altri clienti nella medesima situazione può essere di ausilio; così come nominativi di testimoni o avventori della stessa Stazione di servizio.

La controversia potrà generare ricostruzioni niente affatto semplici poichè spesso gli effetti di un carburante “sporco” od annacquato si manifestano dopo diversi chilometri; dovendosi a contrario dimostrare il “rapporto di causa -effetto ” tra il rifornimento e le avarìe del mezzo.

Laddove la riparazione dell’autoveicolo lo consenta può altresì essere idea lungimirante poter conservare una tanica con il carburante raccolto a dimostrazione che “qualcosa” non abbia correttamente funzionato a dovere.

Richiesta risarcimento danni carburante sporco

Terminata l’attività propedeutica alla richiesta stessa sarà possibile inoltrare una richiesta di risarcimento danni tramite raccomandata AR indirizzata sia al Distributore sia alla Compagnia petrolifera di riferimento possibilmente allegando:

  1. copia della ricevuta comprovante l’avvenuto rifornimento presso il distributore cui si inoltra la richiesta;
  2. certificazione tecnico/meccanica che dimostri il nesso tra rifornimento di carburante annacquato o sporco ed il danno/riparazione occorso al veicolo;
  3. copia della ricevuta dei costi di riparazione del mezzo, pezzi di ricambio e manodopera.

Potrà quindi il cliente ottenere risposta negativa ovvero alcuna risposta.

Può accadere che ricevuta segnalazione gli interlocutori rispondano di aver avviato una procedura di controllo finalizzata alla valutazione della qualità del carburante. Tuttavia la procedura reca con sè qualche dubbio essendo omesso sia contraddittorio sia metro di affidabilità in concreto.

In ambìto di responsabilità contrattuale ed alla stregua del disposto di cui all’art. 1281 codice civile il gestore dell’impianto avrà l’onere di provare l’assenza di colpa allo stesso imputabile; magari invocando la sussistenza del cd caso fortuito o di forza maggiore. Ovvero la responsabilità di terzi estranei nella causazione del danno.

Se perfezionato il tutto non si arrivi ad ottenere alcunchè rimane quindi la strada dell’azione legale; con la possibilità sulla base di quanto sin qui argomentato di domandare il risarcimento dei danni occorsi all’autovettura ed ulteriormente patiti a seguito del fermo obbligato della stessa.

Quindi nella fattispecie danno emergente (in primis tra questo riparazione e pezzi di ricambio, manodopera e tempo occorso) e lucro cessante (si ravvisa ad esempio nel caso in cui a causa degli accadimenti correlati ad impossibilità di usare l’auto la persona abbia perso un colloquio di lavoro o altre occasioni di potenziale svolgimento di attività lavorativa).

Dinnanzi al Giudice bisognerà quindi dimostrare che in primo luogo sia avvenuto il rifornimento presso quella specifica Stazione di servizio con speculare guasto del veicolo in conseguenza di tale attività; ego che il rifornimento di carburante abbia cagionato, in un nesso causale e rapporti di causa/effetto, gli inconvenienti meccanici ed idraulici di cui a scheda di assistenza e riparazione.

Laddove i danni siano di grave entità e significativi sarà opportuno allegare alla richiesta medesima una perizia tecnica sulle condizioni dell’autoveicolo e stima del danno.

Le circostanze così delineate determinano un’inequivocabile responsabilità di natura contrattuale – riguardante la qualità della merce posta in commercio – con conseguente accollo e risarcimento dei danni provocati dall’inadeguatezza e vizio di qualità del bene venduto.

La giurisprudenza ha da qualche tempo attribuito una sorta di cd “presunzione di colpa” in capo soprattutto al titolare della Stazione di rifornimento; sul quale incombe pertanto l’ obbligo contrattuale di fornire carburante privo di impurità ovvero sostanze estranee.

Di fatto, quindi, la tipica responsabilità che il legislatore pone in capo ai venditori di beni di consumo; tenuti ed obbligati a consegnare al consumatore finale beni che siano “conformi” al contratto di vendita posto in essere.

In materia vi è comunque da segnalare un’ importante sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli – N. 20062/2017 – con la quale, in caso di conclamata presenza di acqua nel serbatoio dell’auto con danni a seguito del rifornimento di carburante, lo stesso ha condannato in solido il gestore di una Stazione di rifornimento così come la Compagnia petrolifera di riferimento al risarcimento dei danni tutti subìti (qualche migliaia di Euro) oltre alle spese legali sostenute.

Quindi la fattispecie per aver somministrato e posto in vendita illegittimamente il carburante con cospicue e rilevanti quantità di acqua tali da danneggiare gli impianti elettrici e creare di fatto “corto circuiti”.

Da qui pertanto la decisione – precedente rilevante e di assoluta pregnanza – importante per la frequenza con cui accadimenti simili ormai si paventano in danno di ignari automobilisti; essendo di tutto rilievo la circostanza che anche la Compagnia petrolifera sia stata condannata in solido.

 

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