Diritto Bancario

Restituzione Importi Pagati a seguito di Escussione Fideiussione

La fideiussione rientra nell’ambito delle garanzie legali e ne costituisce l’archetipo.

Si presenta come uno schema aperto che può perfezionarsi tramite promessa unilaterale con possibilità di rifiuto da parte del creditore oppure può costituirsi per testamento, con sentenza ed ex lege.

Si differenzia dall’istituto affine della promessa del fatto del terzo in relazione all’oggetto.

Nella fideiussione, infatti, l’oggetto è il pagamento della somma direttamente dal fideiussore. Nella promessa ci si obbliga solo alla stessa e non all’adempimento di essa.

La fideiussione può essere sia onerosa che gratuita e l’obbligazione garantita non deve essere necessariamente pecuniaria in quanto risulta ammissibile anche quella di bene fungibile in assenza di un interesse del creditore all’escussione personale.

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Lo scopo del contratto di fideiussione è la costituzione di un’obbligazione accessoria con funzione di garanzia rafforzandosi l’adempimento dell’obbligazione principale.

Diversi sono i principi che regolano il contratto di fideiussione:

  1. art. 1937 c.c.: la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, manifestata anche per fatti concludenti purchè sia chiara e univoca;
  2. art. 1939 c.c.: la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale;
  3. art. 1945 c.c.: il fideiussore può opporre tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale;
  4. art. 1941 c.c.: la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al creditore.

Cosa accade quando il fideiussore paga l’importo dovuto dal debitore principale?

La norma di riferimento è l’art. 1950 c.c. che attribuisce al fideiussore che ha pagato il diritto di regresso contro il debitore principale anche in assenza della consapevolezza dell’esistenza della fideiussione.

Attraverso l’esercizio del diritto di regresso il fideiussore può recuperare il capitale, gli interessi e le spese sostenute dopo la denuncia al debitore delle istanze proposte contro di lui.

Il fideiussore, inoltre, può recuperare gli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento e nel caso di produzione del debito di interessi superiore al saggio legale, il fideiussore può recuperare anche questi fino al rimborso del capitale.

Peculiare l’ipotesi di incapacità del debitore poiché, in tal caso, il fideiussore è ammesso all’azione di regresso solo nei limiti di ciò che è rivolto a suo vantaggio.

Oltre al diritto di regresso, il legislatore attribuisce al fideiussore anche la possibilità di surrogarsi nei diritti che il creditore aveva contro il debitore principale sostituendosi allo stesso nell’escussione.

Cosa dicono i Tribunali? Esempi di casi reali

Di seguito alcune sentenze relative alla restituzione degli importi pagati a seguito di escussione della fideiussione:

  1. Cass. Civ. n. 13418/2022: il caso è quello di un fideiussore che ha effettuato un pagamento nei confronti del creditore garantito rivelatosi, poi, non dovuto per inesistenza del debito sottostante. La Suprema Corte ha statuito che, in questa ipotesi, è possibile esercitare nei confronti del creditore l’azione di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. tenuto conto della natura generale del rimedio e del carattere residuale dell’azione e sempre se sussistono i presupposti quali lo spostamento patrimoniale e la mancanza di una causa legittima del pagamento senza che tale circostanza sia di ostacolo all’esperibilità dell’azione di regresso verso il debitore.
  2. Cass. Civ. n. 4175/2020: la Cassazione con la pronuncia in esame si occupa della perdita del diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1949 c.c. e di regresso attribuito dall’art. 1950 c.c. attribuendogli rilevanza ai sensi dell’art. 1955 c.c. quale fatto rilevante ai fini della liberazione del fideiussore. Quest’ultimo, infatti, non può sostanziarsi in mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto da legge o nascente dal contratto.
  3. Cass. Civ. n. 4175/2018: il caso esaminato è quello di un fideiussore del debitore principale fallito che deve insinuarsi al passivo, in via di regresso o di surroga, a seguito di pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento come disposto dall’art. 61, c. 2 l. fall. Egli è gravato dall’onere di dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie non rilevando un pagamento parziale anche se idoneo ad esaurire l’obbligazione. Nell’ipotesi al vaglio la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto di ammissione al passivo del fideiussore che, in via transattiva, aveva pagato solo una parte del credito per cui la banca si era in precedenza insinuata nel fallimento del debitore principale.
  4. Cass. Civ. n. 21833/2018: la pronuncia della Suprema Corte prende le mosse da un accordo transattivo intervenuto tra il creditore e il terzo con conseguente estinzione dell’ipoteca posta a garanzia del credito. La conseguenza è la liberazione del fideiussore per fatto del creditore come disposto dall’art. 1955 c.c. perché tale accordo costituisce un comportamento da cui deriva un pregiudizio giuridico e non solamente economico ovvero la perdita del diritto di surrogazione o di regresso.
  5. Sezione Tributaria Corte di Cassazione, ordinanza n. 1671 del 16 gennaio 2024: il caso concreto è quello del ricorso di una società con cui si chiede la restituzione dei costi della fideiussione per ottenere il rimborso di imposte ex art. 8 comma 4 Legge 212/2000. Il ricorso viene accolto attribuendo alla norma carattere precettivo che prevede per il contribuente un diritto soggettivo perfetto.
  6. Cass. Civ. n. 22382/2019: l’ipotesi è quella del concordato preventivo contenente la clausola con previsione dell’estensione dell’effetto esdebitatorio anche per i fideiussori e in caso di omologa. La Suprema Corte priva di validità tale clausola poiché l’art. 184, comma 1, legge fallimentare, in deroga alla regola generale di cui all’art. 1301 c.c., assicura ai creditori, in ogni caso, la conservazione dell’azione per l’intero credito contro i coobligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.
  7. Cass. Civ. n. 17413/2017: la pronuncia della Suprema Corte nel caso in esame si occupa dell’ipotesi di un fideiussore che ha pagato il credito per intero dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale. I Giudici assumono la natura concorsuale il credito estinto è escluso dal concorso con effetto surrogatorio. Il fideiussore solvens può esercitare il credito di regresso solo nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso e se non ha chiesto né ottenuto l’ammissione al passivo con riserva.

Come esercitare l’azione di regresso?

Dopo l’escussione della fideiussione, il fideiussore può agire in regresso nei confronti del debitore principale per ottenere quanto pagato.

Si proverà, innanzitutto, con l’inoltro di una lettera raccomandata con cui si chiede il dovuto.

In caso di esito negativo sarà necessario procedere per via giurisdizionale.

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un avvocato esperto della materia che indicherà la via migliore da seguire.

Come si esercita il diritto di surrogazione?

Il diritto di surrogazione può esercitarsi in via stragiudiziale, con una lettera di interruzione della prescrizione di un credito oppure in via giudiziale proponendo domanda al Tribunale competente.

È sempre bene rivolgersi ad un legale per una consulenza specialistica e approfondita.

Attenzione: se hai problemi con una fideiussione e vuoi una consulenza personalizzata a cura di uno degli studi legali più apprezzati e più preparati sull’argomenti, scrivi in chat ad un nostro operatore spiegando il tuo problema.

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