Diritto Civile

Risarcimento Danni Ferie non Godute

E’ possibile ottenere una somma di denaro nel caso di ferie non godute?

Il diritto al riposo è un diritto costituzionalmente garantito e riconosciuto a tutti i lavoratori (art. 36 della Costituzione). Spesso il lavoratore è costretto a turni stressanti e continuativi.

Nel caso di mancato godimento delle ferie e dei turni di riposo al lavoratore spetta una monetizzazione di quanto non goduto.

Tuttavia sussiste una differenza tra il pubblico e il privato, infatti per il privato in caso di mancato godimento delle ferie il datore di lavoro dovrà riconoscere l’importo corrispondente al lavoratore direttamente in busta paga.

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Nel pubblico, invece, il lavoratore potrà richiedere il risarcimento dei danni: occorre distinguere il caso in cui il dipendente richieste le ferie durante il servizio non gli vengano riconosciute dal datore di lavoro, dal caso in cui invece le ferie non vengano richieste dal lavoratore.

Alcuna giurisprudenza nel secondo dei casi citati non riconosce alcun risarcimento, da ultimo invece la Corte di Cassazione (sez. lav.) con sentenza n. 2496 del 01.02.2018 ha riconosciuto al dipendente pubblico vicino al pensionamento il diritto ad ottenere il pagamento delle ferie non godute a prescindere da una richiesta da parte del lavoratore.

Come ottenere il risarcimento del danno nel caso di ferie non godute?

E’ opportuno prima di procedere in via giudiziale predisporre una lettera formale richiedendo le ferie, se l’azienda non dovesse riconoscerle si avrà a questo punto una prova da utilizzare al momento del pensionamento al fine di ottenere il risarcimento del danno per le ferie non godute.

Qualora invece dovessero essere riconosciute sarà possibile a questo punto godersele senza avere, ovviamente, alcun diritto al risarcimento dei danni.

Esempi giurisprudenziali:

 Il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non utilizzate avendo natura risarcitoria e retributiva si prescrive in 10 anni. Infatti la lesione del diritto di godimento alle ferie comporta una lesione al bene vita in quanto finalizzate al ristoro della sfera psiso-fisica, pertanto qualora il lavoratore dovesse agire per ottenere il risarcimento del danno avrebbe tempo 10 anni. L’aspetto retributivo rileverebbe esclusivamente nel caso di calcoli sul trattamento di fine rapporto o sui contributi.(CASSAZIONE DEL 09.03.2017 N. 6115)
 Il termine di prescrizione per ottenere l’indennità sostitutiva, nel caso di ferie non godute durante il servizio, decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro (Tribunale di Bari dell’08.03. 2017).
 La sospensione del pensionamento nei confronti di un proprio dipendente da parte della Pubblica Amministrazione, al fine di consentirgli il godimento delle ferie non godute e così evitare il pagamento dell’indennità sostitutiva una volta concluso il servizio, è da ritenere legittimo. A tal fine è altresì legittima l’imposizione, in tal senso, da parte della Pubblica Amministrazione (Corte di Cassazione sentenza n. 27206/2017).
 Nel caso in cui il lavoratore non dovesse godere delle ferie entro l’anno di lavoro il datore di lavoro dovrà pagare al dipendente l’indennità sostitutiva di ferie e riposi (Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 1756/2016).
 Non è possibile dedurre la rinuncia alle ferie da parte del dipendente se quest’ultimo non ne gode e non chieda di goderne, pertanto spetterà al lavoratore l’indennità sostitutiva per le ferie non godute (Cassazione del 12 giugno 2001, n. 7951).
 Se il dirigente è libero di attribuirsi le ferie senza ingerenza da parte del datore di lavoro non avrà diritto all’indennità sostitutiva a meno che dimostri di non avere potuto godere delle ferie per motivi aziendali. Il dirigente avendo libertà di scelta in tal senso non potrà addurre un inadempimento colpevole del datore di lavoro e non avrà diritto né al riconoscimento di una somma di denaro corrispondente (durante il rapporto di lavoro) né al risarcimento del danno (al momento della cessazione del rapporto di lavoro) (sentenza della Corte di Cassazione n. 13953/2009).
 L’indennità sostitutiva per ferie non godute non è soggetta a tassazione irpef in quanto ha natura risarcitoria. In base all’art. 6, comma 2, del TUIR n. 917/1986 nel caso di indennità dovute per perdita reddituale è applicabile la tassazione irpef, nel caso in cui invece l’indennità abbia il fine di riparare un danno non sussistendo pertanto incremento reddituale la tassazione irpef non sarà applicabile. Le ferie riconosciute al lavoratore rappresentano un diritto costituzionalmente garantito e quindi il riconoscimento di una indennità per mancato godimento delle stesse ha natura risarcitoria e non è soggetta ad imposte dirette (Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in segreteria lo scorso 6 febbraio, sentenza n. 89 del 06 Febbraio 2013). .
 Le ferie del lavoratore della Polizia di Stato possono essere convertite in denaro e inserite in busta paga, anche nel caso di un grave infortunio che impedisca il ritorno a lavoro. Infatti le ferie non potrebbero essere godute dal lavoratore a causa della malattia, pertanto in tal caso il compenso andrebbe in sostituzione del mancato godimento delle ferie. (Sentenza del Tar di Catanzaro 376/2017).
 Sussiste il diritto in favore del personale dirigente di primo livello (dirigente medico) ad avere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Questa tipologia di medici, infatti, non ha effettiva titolarità nell’ attribuirsi il periodo di ferie. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione i dirigenti medici che lavoravano presso un’azienda ospedaliera rivendicavano il pagamento delle ferie non godute negli anni precedenti. L’ente ospedaliero affermava che in base al contratto collettivo dei dirigenti medici il pagamento non era legittimo se non nel caso in cui il riposo non fosse stato goduto per necessità di servizio o per motivi indipendenti dalla volontà del dirigente. La Corte riconosceva il diritto in favore dei dirigenti medici (Sentenza n. 2000/2017 della Corte di Cassazione).

In conclusione: Il diritto a godere dei riposi settimanali e delle ferie è posto a tutela della persona e quindi del lavoratore. Tale diritto costituzionalmente garantito non può essere limitato e/o violato pena il riconoscimento di una somma di denaro che dovrà compensare il mancato godimento dei riposi e delle ferie.

Ci sono poi casi particolari come quello del dirigente che può attribuirsi le ferie con libertà e in piena autonomia e che quindi non facendolo la mancata fruizione non sarà addebitabile al datore di lavoro, salvo la prova di necessità organizzative lavorative o comunque di fatti non dipendenti dalla volontà del lavoratore.

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