Diritto Civile

Risarcimento agli Eredi per Danni da Morte

Risarcimento agli eredi per danni da morte

La morte di un parente causa negli eredi una profonda ferita destinata a non chiudersi mai, soprattutto quando questa è causata da errore e negligenza altrui, fatti imprevisti quali incidenti stradali, colpe mediche ecc.

Oggi parliamo di risarcimento, del ristoro riconosciuto agli eredi per il danno causato dall’evento morte, dallo stravolgimento delle loro vite, dal cambiamento delle loro abitudini, dalla sofferenza per la perdita subita, derivante da fatto illecito ex art. 2043 del nostro codice civile

Vediamo poi come è possibile richiederlo, quando spetta e in che misura e in che termini prescrizionali.

risarcimento agli eredi per danno da morte

Cosa intendiamo per danno causato all’evento morte? 

Prima di affrontare il tema del risarcimento, occorre avere ben chiaro cosa si intende per danno causato da morte.

Quando parliamo di danno causato dall’evento morte ci riferiamo a quello che nella normativa giurisprudenziale è anche conosciuto come cosiddetto “danno tanatologico”, che si verifica quando l’evento morte è causato da un fatto illecito dovuto ad esempio all’altrui negligenza, violenza, incidente o errore umano ecc.

Quindi è chiaro che il risarcimento non spetta per tutti i tipi di morte, ma come appena detto, consegue a ipotesi e fattispecie specifiche, come sinistri stradali, colpa medica, negligenza in generale.

Trattasi di fattispecie impreviste o imprevedibili in cui il defunto si è trovato e ci ha rimesso la vita per caso o negligenza altrui: il danno deve quindi essere strettamente connesso alla morte, quale illecito causato dalla condotta altrui.

Gli eredi in questi casi possono essere risarciti?

Si, certamente.

Il risarcimento, in questi casi, è inteso come forma di ristoro economico per la perdita subita, e altro non è che un riconoscimento in termini economici previsto in favore dei parenti del de cuius a seguito dell’evento morte appena descritto.

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Sotto il profilo risarcitorio, prima di parlare in senso stretto di risarcimento del danno occorre chiarire e precisare che la voce “danno” comprende:

  1. quello che comunemente chiamiamo danno morale, vale a dire lo sconforto e la sofferenza sofferta dai familiari per la perdita subita, che viene quantificato secondo diversi parametri primo tra tutti il grado di parentela e l’entità del danno;
  2. la voce di danno comprende poi anche il danno patrimoniale, intesa come ingiusta lesione della sfera patrimoniale, che in tal caso si ripercuote anche sugli interessi degli eredi. Il danno patrimoniale comprende il danno emergente, quale perdita economica subita per affrontare le spese, e il lucro cessante quale mancato guadagno che gli eredi avrebbero potuto trarre se non si fosse verificato l’evento.
  3. Abbiamo poi il danno esistenziale che invece riguarda il risarcimento riconosciuto ai parenti per il turbamento e la sofferenza che i congiunti si trovano a vivere quotidianamente a causa della perdita del de cuius.

Il risarcimento è previsto anche per i conviventi?

La giurisprudenza negli ultimi anni ha operato un cambio di rotta nella disciplina normativa, nella prospettiva di allargare la tutela anche a tutti i soggetti conviventi, cosiddetti conviventi di fatto, che quindi non siano obbligatoriamente coniugi e figli o parenti stretti congiunti.

La corte di cassazione infatti, ha negli ultimi anni previsto e riconosciuto una forma di risarcimento anche nei confronti dei conviventi di fatto, perché proprio in quanto tali subiscono anche essi un turbamento nelle loro abitudini quotidiane.

Previsione di eccezionale importanza che ha rappresentato un’evoluzione nella normativa in questione.

Ma vediamo quali sono i parametri di valutazione del risarcimento del danno agli eredi.

Innanzitutto è necessario chiarire che il risarcimento che spetta agli eredi derivante dell’evento morte non è un valore fisso e per tutti uguale in ogni situazione.

Ogni danno è a sé, ogni evento è diverso e ogni parente ha un diverso grado di parentela che lo lega al de cuius.

Pertanto può già ben notarsi come i parametri varino in base già a questi primi presupposti.

Inoltre in relazione al quantum della richiesta risarcitoria, bisogna sempre ponderare l’entità del danno e le condizioni che hanno determinato il verificarsi dell’evento.

Un ruolo fondamentale nella quantificazione dell’entità del danno che i giudici possono riconoscere agli eredi del defunto è sicuramente rivestito dalle tabelle di Milano, che ad oggi il documento “paranormativo” come è stato definito dalla Corte di Cassaz. con sentenza 12408/2011, che valutano e fissano l’entità del risarcimento del danno.

Le tabelle di Milano prendono in considerazione il danno non patrimoniale, e pongono un criterio valutativo che varia a seconda del: grado di parentela (il figlio o la moglie della vittima hanno diritto a un risarcimento sicuramente maggiore rispetto a un parente più lontano), l’età della vittima e degli eredi (basti pensare ad esempio al trauma arrecato a un bambino che resta orfano a seguito del tragico evento) ecc.

Vediamo ora passo dopo passo come gli eredi possono agire per richiedere il risarcimento.

Innanzitutto gli eredi devono essere consapevoli del fatto che per poter richiedere e ottenere il risarcimento dei danni subito a seguito della morte di un parente verificatasi per fatto illecito, quale ad esempio errore medico, devono poter dimostrare e provare che l’errore è stato causa dell’evento.

È bene prima iniziare in via stragiudiziale a chiedere un risarcimento per i danni subiti o alla società assicurativa o direttamente al soggetto che ha commesso l’illecito.

Altrimenti la via alternativa o conseguenziale da seguire è quella giudiziale.

Gli eredi rivolgendosi al proprio legale di fiducia possono citare in giudizio l’autore dell’ illecito e, previa, dimostrazione del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento morte, quindi dopo aver sufficientemente dimostrato anche documentalmente mediante la produzione di certificati, documenti medici e relazioni peritali che l’evento morte sia la diretta conseguenza del fatto illecito, si chiede al tribunale nelle conclusioni dell’atto giudiziale di riconoscere, accertare il danno subito e quantificare le proprie richieste risarcitorie.

Qual è il termine prescrizionale entro il quale gli eredi possono chiedere il risarcimento dei danni?

La richiesta di risarcimento non è imprescrittibile ma è vincolata al termine prescrizionale di 5 anni, o al termine lungo previsto dal codice per quella determinata fattispecie di reato, qualora l’evento sia qualificato come tale.

Qual è la disciplina giuridica che viene in rilievo per la fattispecie del risarcimento del danno riconosciuto agli eredi per la morte di un parente?

A livello normativo interno sicuramente viene il rilievo, primo tra tutti l’articolo 2043 del nostro codice civile che è chiaro nel prevedere ed obbligare l’autore del fatto illecito a risarcire il danno causato ingiustamente.

Per ciò che concerne il danno non patrimoniale invece la disciplina è prevista dall’art. 2059 del codice civile, che ne prevede la risarcibilità nei casi previsti dalla legge.

A livello giurisprudenziale, il tema è sempre stato oggetto di analisi ed evoluzione da parte della Corte, che sulla questione ha spesso fissato punti di svolta e cambi di rotta, risolvendo talvolta contrasti giurisprudenziali sui punti maggiormente cruciali.

La corte di cassazione si è pronunciata nel corso degli anni su molteplici vicende relative a casi analoghi riconoscendo una forma di risarcimento del danno esistenziale morale e patrimoniale soprattutto per i prossimi congiunti.

Esempi di risarcimento del danno agli eredi per morte di un familiare

Un esempio è rappresentato da una delle sentenze più importanti nel campo: la sentenza n. 26972/2008 della cassazione.

Le sezioni unite con questa sentenza hanno riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale subito dai genitori per la perdita del figlio morto a seguito di un incidente stradale e hanno una volta per tutte escluso la ripartizione tra danno morale, parentale, non patrimoniale, ed esistenziale, sancendo l’unicità e integrità dell’entità di “danno”.

Un’altra sentenza della cassazione ha evidenziato inoltre che l’assenza di convivenza del parente non preclude la sussistenza di un vincolo affettivo, l’eventuale convivenza non può che rafforzare la profondità del vincolo di parentela ma non rappresenta la condizione necessaria per dar luogo al risarcimento.

E’ il caso analizzato dalla sent. n.10335/2023 in cui a seguito di un brusco impatto durante un sinistro stradale, perdevano la vita tre persone. La Corte di Cassazione che ha risarcito il danno da perdita parentale, ha evidenziato come ai fini del risarcimento non fosse necessaria la prova dell’effettiva convivenza.

Principio ancora confermato dall’ordinanza  n. 18284/2021, che ha stabilito che il danno da perdita del legame parentale spetta ai congiunti proprio come ristoro per la lesione del vincolo che legava il de cuius ai parenti, non costituendo presupposto indispensabile la convivenza tra i familiari.

In sintesi, il risarcimento agli eredi per danno da morte è un riconoscimento giuridico previsto per il dolore e la perdita economica subiti dai familiari della vittima, e viene determinato attraverso una valutazione complessiva delle circostanze del caso e dei rapporti familiari coinvolti, dell’entità del danno, dalla sua complessità e gravità.

 

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