Diritto Civile

Risarcimento danni per Violazione della Privacy

Il corretto trattamento dei dati personali cd “sensibili” o meno e la riservatezza sono ormai diventati un diritto fondamentale che nel nostro ordinamento – così come in altri Stati – ha trovato esplicita legittimazione e, quindi, tutela.

Risarcimento danni per violazione della privacy

risarcimento danni per violazione della privacy

In Italia l’intervento legislativo risale a tempi recenti ergo anno 1996 con Legge N. 675. Successivamente è stato adottato il Codice in materia di protezione dei dati personali (d lds 196/2003) detto anche Codice della Privacy; testo contenente una disciplina organica della materia e nel quale sono confluite parte delle disposizioni di Legge precedenti.

Da ultimo, pochi mesi, è in vigore con pressochè omologa disciplina il Regolamento UE N. 679/2016.

Ovviamente è chiaro a tutti, dal comune cittadino allo specialista in materia, che da ultimo sia mutato il paradigma oggetto di tutela; ciò stante l’esigenza ormai primaria di far fronte all’imponente fenomeno della raccolta, elaborazione, conservazione e divulgazione dei dati relativi sia a persone fisiche sia giuridiche.

Ogni giorno in via pratica vengono comunicati a terzi – per le più disparate esigenze – i nostri dati personali; da quelli più banali a quelli più intimi e riservati.

La sensibilità dei dati, le occasioni più frequenti e la comunicazione ormai pressochè prevalentemente sui Social ha quindi comportato la necessità di una più ferrea tutela; soprattutto in riferimento ai danni derivanti da un errato uso od illegittimo trattamento.

La tutela nello specifico è quindi prevista sia nel caso di un uso diverso dei dati rispetto a quello per il quale è stato manifestato il consenso, sia nel caso in cui vi sia interesse affinchè le informazioni  rilasciate restino riservate e non vengano divulgate(volontariamente o meno).

In merito è stato istituito un Garante in materia, svolgente numerose funzioni sia di indirizzo sia decisorie; infatti in prima istanza una forma di salvaguardia al corretto trattamento dei dati in caso di violazione e/o divulgazione non autorizzata può essere invocata anche dinnanzi detta Autorità.

In tal caso senza tuttavia poter ottenere alcun risarcimento del danno.

Quest’ultimo potrà assumere la valenza di danno non patrimoniale (art. 2059 codice civile), ma per lo più la sua trattazione nel merito resta di competenza della Magistratura ordinaria.

Prevedendosi per espresso richiamo che, in definitiva, il danno in questione debba comunque farsi rientrare nell’area normativa di cui all’art. 2050 codice civile  cioè un danno derivante dall’esercizio di attività pericolose.

Già con decisione Corte Cassazione Sez. III – anno 2014 si affrontava il tema, assai delicato,  del danno configurato dalla lesione alla riservatezza; danno di molteplice eziologia e cioè contraddistinto sia da una connotazione patrimoniale sia da elementi caratterizzanti il danno morale ed esistenziale.

In una correlazione anche con la disciplina europea si stabilisce quindi che chiunque subìsca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della Direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio/danno subìto dal responsabile del trattamento stesso.

Prevedendosi altresì che il responsabile del trattamento possa essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non sia a lui imputabile.

Tanto in sede comunitaria tanto in sede nazionale è ben chiaro che i rischi maggiori siano connaturati all’uso tecnologico dei dati; pur essendo tuttavia la tutela estesa a tutte le possibili fattispecie di utilizzo e diffusione a terzi seppur non “automatizzate”.

Reato di violazione della privacy: cosa si rischia?

Il reato di violazione della privacy si configura quando si pone in essere un trattamento illecito dei dati personali, si notifichi il falso al Garante della Privacy, non vengano adottate le misure di sicurezza a tutela della privacy ovvero i provvedimenti dettati dal Garante vengano disattesi.

Nello specifico per trattamento illecito dei dati personali si intende ogni azione commessa in violazione delle disposizioni del Codice per la Privacy al fine di trarre per sè o altri profitto o per recare ad altri un danno. Pena prevista è quella della reclusione.

Viene anche punito chi:

  • dichiara o attesta falsamente notizie e/o circostanze o produce atti o documenti falsi in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento nanti il Garante o nel corso degli accertamenti;
  • omette di adottare le minime misure di sicurezza (arresto o ammenda);
  • non osserva i provvedimenti del Garante per la Privacy.

Violazione privacy nell’informazione

Caso particolare è la lesione della privacy laddove i dati siano divulgati trattando una notizia (ad esempio emittente televisiva o giornale ) con modalità eccessive e lesive per il soggetto. Il tutto anche attraverso immagini e commenti.

Il Garante in merito, così come anche il Codice deontologico dei giornalisti, ha disposto che la divulgazione dei dati in grado di consentire un’identificazione certa del soggetto sia da ritenersi comunque illecita. In tal caso ne risponderanno sia il giornalista sia il Direttore responsabile della testata giornalistica.

Chiaro non si incorra in tale violazione laddove vengano divulgate immagini girate o scattate in un luogo pubblico (purchè non ledano la dignità della persona) o, in ogni modo, con il consenso dell’interessato.

Violazione della privacy su internet

Chiunque oggi si colleghi ad Internet non sa davvero fino a che punto stia navigando in modo riservato ovvero qualche soggetto non autorizzato stia rubando o clonando dati personali. Rischi, gioie e dolori, del Web e della Rete in generale.

Ad esempio mentre si compie un acquisto on line o mentre si sta guardando l’estratto conto della Banca in via telematica ovvero la posta elettronica dell’ufficio.

Frequenti le violazioni della privacy su Internet per:

  • illecita diffusione dei dati personali;
  • violazione, sottrazione, soppressione o diffusione di posta elettronica altrui;
  • installazione di apparecchiature abusive per intercettazioni informatiche;
  • accesso non autorizzato ad un sito;
  • spionaggio informatico;
  • frode informatica

Per la violazione di tal fatta si rischia sotto aspetto penalistico la reclusione più una sanzione pecuniaria (multa).

Risarcimento danni per Violazione della privacy

Lo stesso Codice per la Privacy stabilisce il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni connessi a violazione della privacy da parte di chi ha subìto un trattamento illecito (nelle forme di cui si è detto) dei suoi dati personali; questo indipendentemente dalla obiettiva gravità del caso o dal numero di persone che ne vengano a conoscenza in maniera illegale.

Sulla determinazione del danno per violazione della privacy la Cassazione è intervenuta certamente più volte; stabilendo, in via di principio generale, che in caso di trattamento illecito dei dati il risarcimento del danno non patrimoniale non si sottrae, in ogni caso, ad un profondo accertamento da parte del Giudice – da compiersi in riferimento alla vicenda in concreto – destinato ad investire i profili della gravità della lesione inferta e della serietà del danno dalla condotta illecita derivante.

Ancora si specifica che il danno non patrimoniale si configura quando l’individualità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili possa essere rintracciata anche in via deduttiva, tra una certa categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di una ristretta cerchia di soggetti.

In conclusione chiunque ritiene di aver subìto un danno in conseguenza della violazione della privacy può domandare in Tribunale il risarcimento del danno; purchè riesca a provarlo.

Si ritorna quindi, come per altre fattispecie, all’annosa questione inerente la precisa configurazione del danno di natura non patrimoniale. Si delinea in materia una serie di differenti valutazioni; tuttavia dato comune sarebbe la “sofferenza psico-fisica” del soggetto con pregiudizio suscettibile di valutazione anche economica mediante criteri obiettivi.

Insomma si assiste anche a livello di prassi dei Tribunali ad una serie di valutazione di condotte e fenomeni  tra loro legati da nesso causale, ma eterogenei e diversi tra loro : danno biologico (lesione della salute), danno morale ( sofferenza interiore per lesione del diritto ad esempio di immagine e reputazione) e dinamico-relazionale (esistenziale e cioè peggioramento delle condizioni di vita quotidiane risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona).

Questi costituiscono  pregiudizi non patrimoniali in via diretta ontologicamente differenti tra loro, ma tutti in via di ipotesi risarcibili.

Le conseguenze dell’inquadramento giuridico delle fattispecie – come accennato elaborazione di cui all’art. 2050 codice civile – si riflettono sia sull’onere della prova sia sulla posizione del danneggiato. L’art. 2050 c.c. prevedendo infatti una sostanziale inversione dell’onere della prova; ciò poichè è il soggetto danneggiante a dover provare di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare il verificarsi del danno stesso.

E’ prevista di fatto anche una tutela cd cautelare; il Giudice quindi nel caso vi sia pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile può adottare provvedimenti urgenti con apposito decreto motivato.

Per completezza di discorso il danno non patrimoniale potrà sostanziarsi in differenti beni tutelati, primo tra tutti quello alla riservatezza.

Tuttavia talvolta la salvaguardia di tale diritto si scontra con altri, aventi anch’essi rango di diritto tutelato per dettato costituzionale, innescando conflitti e “corto circuito” in via di sentenze ed applicazione di principi: si pensi tra tutti al diritto di cronaca o alla privacy in materia condominiale.

Altrettanto logico sarà non aspettarsi pericolosi “automatismi” che vorrebbero risarcibile ogni violazione della normativa in questione; quasi prescindendo dalla necessità di provare in giudizio le fattispecie, lo svolgimento dei fatti ed il danno cagionato.

 

Hai trovato utile questo articolo? Dagli un voto:
[Totale: 6 Media: 4]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *