Diritto Civile

Risarcimento Danni Passeggero Autobus

La fattispecie del presente articolo attiene al contratti di trasporto in via generale di cui agli artt. 1678 e seguenti codice civile; nel particolare al trasporto di persone.

Nelle ormai caotiche e trafficate strade cittadine assai frequenti sono accadimenti di sinistri, incidenti e situazioni appunto connesse ad un normale viaggio in autobus.

Risarcimento Danni Passeggero Autobus

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Appartenendo tale tipologia alla categoria della “locatio operis” si instaura con l’acquisto del biglietto e la salita sull’autobus un negozio giuridico mediante il quale in parte – definita vettore – si obbliga dietro un corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.

In tale contesto, pertanto, il vettore assume l’obbligo di trasportare la persona con la conseguente responsabilità per il ritardo e l’inadempimento conformemente alle regole generali (ex art. 1218 c.c.) avendo ovviamente l’obbligo di assicurare l’incolumità del viaggiatore durante il viaggio.

Frequenti possono quindi essere le dìstonie che possono intercorrere e verificarsi ai danni del passeggero che durante il tragitto ha riportato un danno; scaturendo così una controversia tra lo stesso e l’Azienda di trasporti proprietaria del veicolo.

Il passeggero, pertanto, dal momento dell’acquisto del biglietto ha determinato il sorgere dell’obbligo in capo al conducente, e di conseguenza in capo all’Azienda proprietaria del veicolo, soprattutto di assicurarne l’integrità ed incolumità fisica durante il viaggio che lo condurrà a destinazione.

Assumendo dunque che durante il viaggio qualcosa non funzioni e che il passeggero patisca un danno – caso classico una caduta sul mezzo ovvero in fase di discesa – occorre in via preliminare valutare l’aspetto relativo alla responsabilità del vettore sotto più punti di vista.

La normativa in tema di trasporto di persone dispone quindi che il vettore risponda dei sinistri e di tutti gli accadimenti che colpiscono la persona del trasportato durante il viaggio qualora, comunque come di prassi, non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e/o l’accadimento.

Responsabilità di natura contrattuale per danni al passeggero di autobus

Quindi si tratta palesemente di una responsabilità di natura contrattuale posto che nasca l’obbligo giuridicamente tutelato – in capo al vettore – di trasportare incolume il passeggero sino a sua destinazione.

Secondo le normali regole in ambìto contrattualistico, insomma, il debitore (qui vettore) al fine di escludere la propria responsabilità da inadempimento ha l’onere di dimostrare che il danno sia stato determinato da impossibilità della prestazione; cioè da fatto derivante da causa a lui non imputabile.

Caso fortuito o forza maggiore.

Quindi non spetta in via di principio al passeggero provare la colpa del vettore/Azienda in quanto la stessa si presume. Incombendo pertanto su quest’ultimo fornire la cd prova liberatoria e cioè dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno.

Il passeggero dovrà quindi in prima battuta provare l’esistenza del contratto in essere, il danno riportato ed il nesso di causalità tra il danno e l’evento di cui è stato vittima; cioè la precisa correlazione con l’attività esplicata dal vettore in esecuzione di contratto.

Di talchè nel caso prospettato sarebbe ad esempio esclusa la responsabilità del vettore – per mancanza di colpa – laddove la caduta o il fatto lesivo sia attribuibile al fatto improprio di un terzo viaggiatore. In tal senso giurisprudenza conforme.

Ancora recentemente Cassazione Civile – anno 2017 : in tema di trasporto di persone la presunzione di responsabilità che l’art. 1681 codice civile ed art. 409 codice della navigazione pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia chiaramente provato in corso di giudizio il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto stesso.

Restando viceversa de plano esclusa quando sia accertata la mancanza di una sua colpa. A maggior ragione, come nel caso di specie, se  il sinistro venga attribuito al fatto stesso del viaggiatore dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità.

Risarcimento danni passeggero autobus: casi concreti ed esempi pratici

Illustrate le regole di riferimento per ciò che attiene disciplina in via generale pare utile porre in attenzione qualche caso concreto.

Sinistro occorso al passeggero mentre scende dall’autobus. Configurazione di responsabilità a carico dell’impresa privata – proprietaria del mezzo – e dell’Amministrazione Comunale che ha predisposto l’organizzazione dell’intero viaggio. Si deve quindi valutare in concreto se l’incolumità del passeggero sia tutelata anche durante le fasi di “discesa” dal veicolo e, nel caso, se si configuri un obbligo in tal senso in capo al vettore.

Secondo pronunce ancorchè recenti si vira verso tale disamina. Ergo in caso di caduta del passeggero il vettore rimane responsabile anche durante il cd “tempo di discesa e salita” dal mezzo di trasporto oggetto di controversia. Deve dunque applicarsi la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 codice civile il quale prevede la responsabilità del vettore per tutti i sinistri che colpiscano i passeggeri se non risulti provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare e limitare il danno.

Consegue a ciò che nel caso di trasporto pubblico va tutelata l’incolumità del viaggiatore anche quando lo stesso sia intento a salire ovvero a scendere dal mezzo.

Massima Cassazione Civile Sez. II – anno 2016. Si precisa che le fasi di salita e discesa dall’autobus siano considerate manovre coessenziali all’esecuzione del contratto di trasporto della persona. Le condotte specifiche di salita/discesa del trasportato dal veicolo sono quindi momenti ed attività fondamentali; senza le quali non solo il passeggero non potrebbe fruire del servizio di trasporto medesimo, ma non potrebbe esserci alcun contratto di trasporto in essere.

Si presume, inoltre, che i sinistri occorsi ai passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto e durante le fermate (come nelle fattispecie di salita e discesa) siano considerati come verificatesi durante il viaggio medesimo. Quindi il sinistro occorso in fase di discesa è posto in diretta e logica derivazione con la stessa attività di trasporto.

Fattispecie di cui a decisione Corte Cassazione Sez. II – anno 2017. Un passeggero stava salendo sull’autobus quando veniva travolto da un altro viaggiatore che – nella fretta di aver compreso di aver sbagliato mezzo – scendeva precipitosamente dal veicolo dalla parte posteriore; quindi parte per prassi destinata alla salita. In tal caso veniva esclusa una responsabilità del vettore per causazione del danno correlata ad un fatto del terzo.

Tribunale  Catania – anno 2015. Fattispecie in cui il passeggero ha domandato presso Autorità Giudiziaria il risarcimento dei danni conseguenti a caduta sul pavimento di un autobus. Caduta generata da una brusca frenata del veicolo. Da qui, in prima istanza, riconoscimento di una modesta indennità per le minime escoriazioni.

Nel successivo giudizio – ergo Corte d’Appello – è stata devoluta la richiesta di corretta applicazione del disposto di cui all’art. 1681 codice civile. Nella ricostruzione dei fatti si è ampiamente dimostrato – da testimonianze eccetera – che il conducente dell’autobus non avrebbe avuto la possibilità di tenere altra condotta di guida; ciò poichè era stato costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di marcia da parte di una moto. Veicolo al quale veniva attribuita l’esclusiva responsabilità dell’evento lesìvo.

Ancorchè in ipotesi di doverosa ricostruzione della dinamica del fatto si tratti di violazione di norme di diritto è piuttosto chiaro che qualora, a corollario, si debbano valutare elementi di altra natura (ad esempio velocità del mezzo, intensità di frenata, dinamica e distanze di sicurezza tra autoveicoli e/o motoveicoli secondo il codice della strada, attendibilità dei testi escussi) si tratti nel merito di dati tecnici.

Quindi dovendo in siffatte situazioni la fattispecie essere esplicitata anche attraverso una corretta ed idonea consulenza tecnica d’ufficio (CTU) volta ad introdurre in giudizio appunto  elementi e/o dati tecnici;  in quanto tali utili ed indispensabili al  supporto probatorio degli elementi  e fatti sottesi alla richiesta di risarcimento.

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