Risarcimento Danni da Usura Bancaria
L’usura in quanto tale si può nasconder anche dietro la richiesta di denaro in prestito a soggetti autorizzati alla concessione del credito; quali tipicamente Banche o Società finanziarie .
In questo caso la fattispecie prende il nome di usura bancaria.
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Risarcimento danni da Usura Bancaria
Premessa doverosa: l’usura è un reato punito e previsto dal vigente codice penale.
Tuttavia non si può escludere che le stesse Banche ovvero Società finanziarie possano richiedere ai propri clienti la restituzione di interessi superiori a quelli consentiti dalla legge in ordine ad una concessione di denaro in prestito o a titolo di finanziamento.
La normativa in punto prevede tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento superati i quali gli stessi sono da considerarsi illegali e quindi di conseguenza usurari.
Per verificare ciò è tuttavia necessario tener conto del cd Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M) cioè l’interesse annuale praticato in media dalle Banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni di finanziamento.
Il T.E.G.M. ha origine dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le operazioni “classiche” che vengono per lo più controllate ai fini della rilevazione – e quindi utili anche per l’accertamento dell’usura – sono numerosi e comuni:
- aperture di credito in conto corrente;
- scoperti senza affidamento;
- finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto portafoglio commerciale;ù
- crediti personali
I privati cittadini e le imprese che cadono in una situazione di usura devono innanzi tutto rivolgersi alle Forze dell’Ordine per le opportune tutele del caso.
Per quanto riguarda – qui nello specifico – il rapporto con la Banca e le Società finanziarie si è ormai affermato il principio che il contratto usurario è sotto disamina di diritto civile nullo per illiceità.
La nullità de quo può essere parziale laddove riguardi solo alcune clausole del contratto .
Se il cliente ha effettuato il pagamento di interessi usurari è pertanto possibile agire in giudizio contro la Banca per ottenere la restituzione delle somme ingiustamente pagate a titolo di interessi usurari non dovuti; così come ancorchè disposto in materia di mutui fondiari.
Se a contrario la Banca ha richiesto la restituzione di somme di denaro concesse a titolo di finanziamento in cui sono stati però calcolati interessi usurari ed abbia magari agìto in giudizio per il recupero di dette somme ( attraverso decreto ingiuntivo) il cliente potrà fare opposizione in Tribunale ed entrare nel merito della domanda; ottenendo in caso di pronuncia favorevole anche la restituzione degli importi ingiustamente pagati.
Quale tipo di danno può essere risarcito in caso di usura bancaria?
Il cliente può ottenere in via giudiziale il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ; questo, ad esempio, quando dalla chiusura del finanziamento motivato dal mancato pagamento di interessi usurari abbia subìto danni materiali ovvero morali alla propria persone o all’impresa.
Nulla quaestio in merito al danno patrimoniale; facilmente determinabile attraverso calcoli matematici ovvero attraverso la quantificazione delle classiche componenti del cd danno emergente e lucro cessante secondo i consueti criteri dettati dal codice civile.
Diversa e più evanescente la disciplina volta a trovar quantificazione del danno non patrimoniale. Ecco perchè.
Nonostante la categoria dei danni non patrimoniali sia cd onnicomprensiva chiaro che i danni esistenziali rappresentino un’entità differente dai danni morali.
Per semplificare : mentre i primi attengono alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva , non così i secondi . In quanto tali con riflessi all’esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso. Insomma una percezione di personalità ed integrità che viene lesa od impoverita nella sua immagine.
Questa distinzione appare in via pratica importante poichè sovente in Tribunale , ergo nelle cause sottese a risarcimento di tale natura , viene avanzata una domanda di risarcimento danni generica senza specificare quale tipologia di danni non patrimoniali sia utile ed opportuno richiedere a ristoro.
Certamente in via probatoria la liquidazione del danno – per lo più in via equitativa – non esime il danneggiato dall’onere di dover fornire la prova sull’esistenza del danno stesso. Con ciò ritenendosi necessario un adeguato assolvimento dell’onere probatorio indipendentemente dalla circostanza che il Giudice possa far ricorso a presunzioni.
Esempio pratico. Tribunale di Brindisi – decisione anno 2014.
Nel riconoscere alla vittima un risarcimento per episodi di usura bancaria cd “di entità rilevante” il Giudice ha fatto ricorso alla cd equità calibrata.
A tale esito, e cioè una modifica dell’equità cd pura, si perveniva al fine di delineare una corretta quantificazione del danno subito dal cliente.
In questo senso quindi la successiva elaborazione di sentenze ; per lo più volte nei casi di cui si controverte a riconoscere una liquidazione del danno non arbitraria fornendo parità di trattamento nonchè l’indicazione delle ragioni del processo logico sul quale essa è fondata.
Liquidazione necessariamente modulata alla stregua di ogni caso concreto.
Illegittima segnalazione alla centrale rischi
Accadimento purtroppo piuttosto frequente.
La Banca viene ritenuta responsabile per l’applicazione sul conto corrente di interessi usurari e per l’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi.
L’ Istituto deve risarcire al cliente il danno non patrimoniale poichè attraverso i tassi fuori legge -gravanti nell’esempio per ben 9 trimestri sul conto corrente – avrebbe impedito all’ impresa che si è vista revocare i fidi di operare liberamente sul mercato.
Tribunale Padova Sez: II civile – anno 2016. Condanna dell’ Istituto di credito a pagare all’impresa , in via equitativa, una somma pari al doppio della cifra da restituire al correntista per i tassi usurari applicati sul conto corrente.
Per il Giudice merita in via principale accoglimento il ricorso avanzato da una persona giuridica e da alcune persone fisiche – tra i quali i fideiussori della società – in relazione e alla stregua del ragionamento di cui a risultanze della CTU esperita nel procedimento; quindi accertamento tecnico preventivo con funzione cd “estimativa” (cioè volta anche quantificazione del danno).
L’unico metodo di calcolo valido, come infra precisato, sarebbe quello inclusivo di tutti i costi e le spese . Ivi compresa la cd commissione di massimo scoperto (da computare nel tasso d’interesse stesso).
Poichè la Società risultava, quindi, in credito e non in debito verso la Banca ovvio si sia valutata come ingiusta la segnalazione alla Centrale dei rischi; finendo nella lista dei cd “cattivi pagatori” l’espansione commerciale della cliente è stata limitata e danneggiata. Considerando l’essenzialità che il mercato del credito riveste per le imprese.
A titolo di danno non patrimoniale il Giudice ha altresì liquidato all’Azienda una somma pari al doppio di quella che la Banca è stata tenuta a restituire; sentenza provvisoriamente esecutiva per Legge.
…A COROLLARIO
Utile altresì offrire qualche ulteriore chiarimento.
Per giurisprudenza ormai conforme per affermare e classificare un tasso come usurario vanno considerati anche gli interessi di mora inseriti nei contratti di finanziamento; anche se il rapporto dare/avere non sia mai andato in mora . Il tutto cioè rapportato al tasso che il cliente avrebbe dovuto pagare alla Banca nell’eventualità in cui non fosse riuscito a pagare una o più rate.
I tassi di interesse possono divenire usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento (cd usura sopravvenuta) e non solo nel momento della stipula di un contratto per lo più tipico (cd usura originaria o preventiva).