Diritto Civile

Risarcimento Danni da Guard Rail

Il guard rail non a norma e/o comunque non sottoposto ad interventi di manutenzione negli anni comporta una responsabilità giuridica per i danni subiti da chi percorre con la propria auto la strada?

Senza alcun dubbio la prudenza nelle strade non è mai troppa, tuttavia a volte accade che un guard rail, posto sulla strada al fine di migliorare la sicurezza nel caso di incidente, anziché evitare il verificarsi di eventi pericolosi li crei o li renda maggiormente gravosi causando danni.

In questo caso chi gestisce la strada avrà delle responsabilità e dovrà risarcire tutti i danni conseguenti all’evento.

Risarcimento Danni Guard Rail

risarcimento danni guard rail

Come ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un guard rail danneggiato e/o privo dei requisiti di sicurezza?

A seguito di un incidente stradale interverrà la polizia stradale che effettua un sopralluogo e redige un verbale sui fatti, le responsabilità etc.

In presenza di un guard rail rotto ad esempio è possibile che l’auto anziché essere bloccata (in caso di sbandamento) finisca dentro ad un burrone causando la morte dei passeggeri.

Dal verbale redatto dalla Polizia stradale emergerà, anche attraverso rilievi fotografici, quanto sopra.

Poi sulla base di tale verbale, che essendo stato redatto da pubblica autorità farà fede sino a querela di falso, e di quello redatto dal Pronto Soccorso dell’ospedale, dove si recherà la vittima dell’incidente stradale in caso di lesioni fisiche, sarà possibile agire nei confronti dell’ente che gestisce la strada e così richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Quale disciplina giuridica si applica in caso di danno subito a causa di un guard rail rotto?

La norma applicabile in tali casi è l’art. 2051 c.c. : “risarcimento danni da cose in custodia”, pertanto l’ente che gestisce le strade e che le detiene in custodia avrà una responsabilità oggettiva e presuntiva, salvo la dimostrazione del caso fortuito (evento eccezionale e imprevedibile).

Può essere riconosciuta una colpa anche al conducente dell’auto vittima dell’incidente stradale causato da un guard rail non in sicurezza?

Una responsabilità del conducente è ipotizzabile per esempio qualora siano state raggiunte alte velocità a causa delle quali non riuscendo il conducente a gestire l’auto andrà a sbattere contro guard rail.

L’alta velocità infatti può avere un’incidenza nella creazione dell’evento dannoso con l’attribuzione di una percentuale di responsabilità al guidatore dell’auto stessa.

Quale procedimento applicare per richiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale in presenza di un guard rail difettoso?

In tali casi si può procedere con una richiesta formale al gestore della strada, il quale gestore potrà avviare una trattativa bonaria o non evadere la richiesta di risarcimento.

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un bonario componimento l’unica strada percorribile sarà quella del contenzioso.

Tra i documenti da presentare al fine di ottenere il risarcimento dei danni vi sono: il verbale redatto dalle pubbliche autorità occorse sui luoghi (polizia stradale-municipale, vigili del fuoco ), il verbale del pronto soccorso e l’eventuale perizia tecnica e perizia medico legale redatta dai periti della vittima stessa.

Quale tipologia di risarcimento del danno nel caso di guard rail difettoso o privo di manutenzione?

Sarà risarcibile il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Quello patrimoniale consiste nella diminuzione del proprio patrimonio (ad esempio il danno all’auto), quello non patrimoniale consiste invece nel danno morale, nel danno alla salute ad esempio (si pensi alle sofferenze fisiche per lesioni, alla ridotta motilità conseguente alle lesioni fisiche stesse etc….).

E’ possibile rivolgersi alla Compagnia Assicuratrice dell’ente gestore della strada?

In presenza di una polizza assicurativa la vittima della strada per danni da guard rail potrà richiedere il ristoro dei danni all’assicurazione.

Quest’ultima istruirà il sinistro e dopo avere valutato i fatti e la documentazione a corredo riconoscerà il risarcimento dei danni subiti.

Quale giurisprudenza in materia di risarcimento danni da guard rail?

In base all’ordinanza 5726/2019 della Corte di Cassazione il proprietario della strada risponde per erronea e/o mancata manutenzione del guard rail stradale e deve risarcire il danno.

L’ente proprietario della strada in quanto custode, infatti, ex art 2051 c.c. risarcisce tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Altra sentenza è quella emessa dalla Corte di Cassazione, la n. 24162 del 04.10.2018, che anche in questo caso attribuisce la responsabilità all’Anas per l’assenza di barriere laterali stradali che avrebbero potuto evitare conseguenze dannose agli automobilisti.

In conclusione: L’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. al danno da guard rail dal punto di vista giuridico attribuisce una responsabilità in capo all’ente proprietario o gestore della strada che prescinde dal criterio della colpevolezza.

Sarà, infatti, l’ente a dover dimostrare l’esistenza del caso fortuito (evento imprevedibile e/o eccezionale).

Il danneggiato dovrà, invece, dimostrare l’esistenza del rapporto di custodia (la proprietà o gestione da parte dell’ente interessato), il danno subito nonché in nesso causale tra cosa in custodia e danno per ottenerne il ristoro.

Rileverà al fine di valutare una diminuzione della responsabilità in capo all’ente proprietario della strada o che gestisce quest’ultima il comportamento dell’automobilista che con una condotta imprudente abbia per esempio per l’eccessiva velocità tenuta concorso al verificarsi degli eventi dannosi.

L’esistenza sulla strada di un guard rail a norma e soggetto a regolare manutenzione può sicuramente evitare che si possa finire con la propria auto dentro un burrone o contro un’altra auto, ma indubbiamente il comportamento di chi si mette alla guida dell’auto può incidere con l’attribuzione, pertanto, di un grado di colpevolezza in capo al conducente che varia caso per caso.

A tal proposito rileva l’art. 1227 cc che prevede espressamente la diminuzione del risarcimento nel caso in cui il creditore (danneggiato) abbia concorso con colpa a cagionare il danno, escludendo addirittura il risarcimento di quei danni che il creditore (danneggiato) avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza.

Certamente il singolo evento e/o fattispecie deve essere esaminata alla luce anche dei fatti accaduti, della documentazione probatoria a corredo e delle perizie tecniche all’uopo redatte.

Caso per caso, pertanto, verrà stabilito il danno attribuibile al proprietario della strada (o gestore di quest’ultima) e quello invece attribuibile al conducente del veicolo stimando responsabilità e danni subiti.

La procedura potrà essere inizialmente finalizzata ad un componimento bonario della vicenda per poi fluire verso un contenzioso ove non si dovesse riuscire a definire il tutto con un accordo transattivo.

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