Diritto Civile

Risarcimento Danni Assicurazione Casa

La prima operazione da compiere qualora accada o subìate un sinistro  casa è quella di chiamare ed informare l’assicurazione; presentare denuncia dell’accadimento entro i successivi 3 giorni. Ovviamente il tutto da correlare alla stregua del tenore della polizza  assicurativa casa che avete stipulato e sia in vigore.

Risarcimento Danni Assicurazione Casa

Da qui scatteranno i termini utili per la stessa compagnia al fine di organizzare sopralluogo del perito ; al fine di effettuare una “fotografia” – in tutti i sensi – di ciò che è successo.  Le ipotesi e la casistica sono in punto, come  par chiaro, assai  variegate.

Al momento della denuncia – con ipotetiche correlazioni anche con fattispecie penalmente rilevanti – si dovrà essere il più esaustivi possibili;   anche se la tematica  a volte non    sembra delle più semplici. Le situazioni maggiormente complicate insorgono laddove la connotazione del sinistro sia di ovvia – o presunto –  collegamento  con un fatto intervenuto in un edificio condominiale;  dovendo quindi valutare risultanze di danno, soggetti coinvolti, parti comuni o  di proprietà esclusiva  interessate dal sinistro o dai  danni in corso di quantificazione.

Da qui informativa all’Amministratore che in via parallela dovrà  notiziare l’assicurazione dello stabile e comprendere i passi da compiere. Censurare o meno comportamenti evidentemente lesivi compiuti da parte di alcuno ovvero iniziare – dopo denuncia – indagine ricognitiva volta a poter comprendere , appunto, eziologia e genesi del danno. Parti comuni, tubature, infiltrazioni dal lastrico solare, terrazze a livello,  allacci fognari in via esclusiva o meno; insomma considerare in pratica , laddove possibile,  di poter inquadrare lo svolgimento dei fatti e le rispettive posizioni .

Dovendo coinvolgere nel caso assemblea ovvero, in via di urgenza,  agìre in via autonoma al fine di evitare aggravamento dei danni e/o ritardi nell’esecuzione dell’opera  che ritiene  utile / riparatrice.

Al momento della denuncia, chiunque la sporga  insomma, dovranno essere enunciati  con la maggior precisione possibile i dettagli . Quando si è verificato il sinistro? Con che modalità? Si ipotizza un danno alla tubatura ?  La soletta ha ceduto?  L’impermeabilizzazione del lastrico è ultra-decennale? Un danno causato da comportamento maldestro o colposo del vicino di appartamento?  Sono evidenti segni di effrazione agli infissi ? L’accadimento è intervenuto in orario notturno?Chi ha in via di ipotesi acceso barbecue e appiccato  di fatto,  seppur involontariamente ,  incendio?

Se si tratta di un furto – e l’allarme non abbia suonato – utile sarà far pervenire subìto la denuncia di sinistro anche alla Polizia  o ai Carabinieri (essendo evidente effrazione con scasso alla finestra del salotto) mantenendo il più possibile inalterate le risultanze e lo stato dei luoghi. Ciò sia perchè i beni stessi possono esser coperti anch’essi da assicurazione sia poichè risulta determinante, attraverso sopralluoghi ed ispezioni, stabilire le modalità del sinistro/reato   non mutando  la scena del delitto e le tracce lasciate utili a poter ricostruire ex post  l’accaduto.

Per ciò che concerne le fattispecie rinvenibili in siffatte situazioni sotto l’aspetto  anche risarcitorio  vi può essere   un cd danno  volontario  – cioè provocato volontariamente e quindi non risarcibile – un cd danno colposo – cioè cagionato da atteggiamento di scarsa attenzione : saranno qui determinanti le circostanze in concreto comprovate – ed un cd danno accidentale  – cioè del tutto casuale  – non derivato da alcuna incuria e quindi rientrante per lo più del cd caso fortuito.

ASSICURAZIONE  CASA: dati utili per la domanda di  indennizzo

In primis bene premettere distinzione anche ontologica tra risarcimento ed indennizzo.

Il primo corrisponde alla somma di denaro che la Legge impone di versare al fine di riparare – o attenuare – le conseguenze di un danno ingiusto. Il secondo è invece previsto dalla Legge , indipendentemente dalla causazione o prova di un illecito, per riequilibrare una situazione che potrebbe diventare ingiusta; cioè di fatto una somma utile a “rimettere le cose  a posto”.

In via schematica ecco ciò che occorre per domandare indennizzo :

  •  Spiegazione del tipo di danno intervenuto  (all’abitazione  ovvero alle cose e/o a terzi soggetti);
  • Numero di polizza;
  • Dati del contraente e data e luogo ove si è verificato il sinistro;
  • Tipo di abitazione  e nel caso di unità immobiliare sita in Condominio segnalare estremi della denuncia all’Amministratore pro tempore;
  • Descrizione  del danno , elenco dei beni danneggiati e/o delle persone coinvolte;
  • Nominativi di eventuali testimoni ovvero e/o    persone  comunque a conoscenza dei fatti ( de relato).
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL RISARCIMENTO

Sia che si proceda per via assicurativa sia che la trafila utile ad ottenere un risarcimento ai danni subìti conduca in Tribunale  al fine di ottenere  il risarcimento il danneggiato deve  poter comprovare la genesi del danno; cioè dimostrare  la causa diretta tra atteggiamento  volontario e/o negligente del danneggiante (laddove vi sia)  ovvero l’ingiustizia  compiuta o altro accadimento utile a delineare in corso di causa il cd rapporto di causa ed effetto . Vale  a dire  che il danno patìto deve  essere conseguenza immediata e diretta  di un comportamento  (in un’ampia accezione giuridica) tenuto dal soggetto che ha danneggiato; con dimostrazione più precisa e pertinente possibile.

Il danno patrimoniale sotteso a fattispecie può  essere di almeno due tipologie: danno emergente quando riguarda il patrimonio e lucro cessante laddove il danno si estenda ad esempio a perdita di futuri guadagni (ad esempio  danno causato a locali adibiti ad uso ufficio professionale  con inibizione a poter esercitare l’attività lavorativa per un certo lasso di tempo).

Sussiste certamente la possibilità di domandare ristoro dei danni non patrimoniali  quali danni psicologici, da stress o alla salute (ripercussioni su ansia ed emotività del soggetto vittima).

Solitamente quindi la liquidazione del danno di tal fatta  viene  fatta alla stregua di una perizia ; talvolta non è semplice interpretare  correttamente la clausole delle polizze assicurative. Di solito sottese a riconoscere “somme  a ribasso” .

Nell’ipotesi malaugurata che non si addivenga a trovare accordo e persista divergenza sull’entità del risarcimento  chiaro che lo scenario evidenziabile sia quello di agìre per vie legali; bene leggere la cd “clausola arbitrale ” spesso scritta in caratteri minuscoli al fondo  delle polizze. La stessa sottrae  la soluzione della controversia,  in via ipotetica  e futura , all’Autorità Giudiziaria  per affidarla in via pattizia ad un collegio di “arbitri”.

PILLOLE E QUESITI   SU ASSICURAZIONE CASA

Ecco   di seguito alcune curiosità parecchio pratiche.

  1. Quali rischi copre di solito una polizza casa?  Nella normalità  le polizze casa  sono contratti cd “multigaranzia” che comprendono differenti sezioni. Le principali sono: incendio e danni ai beni, furto, responsabilità civile, assistenza legale, rottura vetri. E’ anche possibile stipulare una polizza specifica per ogni rischio.
  2. Cosa copre la cd Polizza Globale Fabbricati?  Questo tipo di Polizza è di fatto un contratto  stipulato  dal Condominio  per i danni che lo stesso  possa provocare a terzi (anche quindi tra condomini)  e per i danni da incendio, scoppio, esplosione della parti comuni del fabbricato.
  3. Perchè assicurare  per rischio incendio il singolo appartamento quando esiste la Globale Fabbricati del Condominio?  La Globale Fabbricati stipulata dal Condominio considera di solito  i condomini terzi tra loro ; perciò qualora un incendio scoppiato in un’unità abitativa x provochi danni all’appartamento Y  quest’ultimo verrà risarcito  dalla Globale Fabbricati, ma il danneggiante x potrebbe ricevere una richiesta di rimborso di quanto è stato pagato (cd diritto di rivalsa”). Di conseguenza  è consigliabile  stipulare anche un’autonoma polizza  personale in via esclusiva.
  4. Come opera la polizza “rischio  furto”?   Questa tipologia opera a condizione che ci sia stata effrazione visibile e constatabile ex post nell’immediatezza del fatto denunciato.
  5. Cosa sono i cd danni da “acqua indotta”?   La garanzia da acqua indotta  è spesso causa di parecchi equivoci e controversie. La stessa non va confusa  con la garanzia  che copre la “responsabilità civile” dell’assicurato nei confronti dei propri vicini di casa. Questa infatti copre i soli danni  provocati al fabbricato dell’assicurato e/o contenuto (quadri, parquet di legno, pitture eccetera)  in caso di rottura accidentale  di impianti termici  ed idraulici che si trovano all’interno  della struttura muraria. Detta garanzia   non deve altresì essere confusa o equivocata con la pattuizioni  di cui a “ricerca e ripristino del danno” cioè quella copertura che risarcisce le spese utili e necessarie per la ricerca delle stesse cause del danno (ad esempio demolizione del muro, intervento dell’idraulico con ispezione tubature) ed il ripristino allo stato originario (mattoni ed intonaco).
  6. Cosa significa in ambìto assicurativo la cd “regola proporzionale”? Tale regola  – prevista dall’art. 1907 codice civile –  richiede  che il capitale assicurato  non sia inferiore al valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro. In via esemplificativa, insomma,  se il valore dell’appartamento è di Euro 200 mila  ma il cliente per ridurre l’importo del premio ha dichiarato che lo stesso valga Euro 120 mila    in caso di sinistro (parziale) con un danno effettivo pari ad Euro 10 mila  avrà diritto ad un indennizzo proporzionale  pari cioè al 50% del danno stesso (cioè  Euro 5 mila).
  7. Cosa fare in concreto per  evitare la cd “regola proporzionale”?  Ovviamente in primo luogo bisognerebbe  assicurare i propri beni per il loro valore effettivo; ma questo è abbastanza ovvio. Altra strada è quella di assicurare i beni per la cd “copertura primo rischio assoluto”; cioè assicurare non tutto il valore del bene – per non pagare  premio  annuale  magari esorbitante – ma solo una parte  e cioè quella  che viene ritenuta più esposta  al verificarsi del danno in concreto.
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