Risarcimento Danni da Caduta sul Marciapiede
Le cadute sui marciapiedi sono, purtroppo, molto frequenti.
Spesso infatti, ci si può trovare a inciampare per i più svariati motivi: disattenzione, distrazioni, negligenza del soggetto che incorre nella caduta, ma talvolta, anche per omissioni dovute all’ente custode, nel caso in questione il Comune, il quale avrebbe dovuto porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fin di garantire che la strada, o il marciapiede nel caso de quo sia regolarmente accessibile, o nel caso contrario segnalare in modo visibile i temporanei disagi.
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Risarcimento Danni da Caduta sul Marciapiede
In questi ultimi casi, è possibile richiedere il risarcimento dei danni causati dalla caduta.
La fattispecie può essere inquadrata nel contesto normativo giurisprudenziale del risarcimento danni da responsabilità civile.
Ma affinché un soggetto che rovinosamente cade su un marciapiede possa essere in via giudiziale risarcito, deve necessariamente rivolgersi all’assistenza del proprio legale di fiducia, il quale saprà sicuramente consigliargli la strada giusta per ottenere il ristoro che gli spetta.
Attenzione: se hai subito dei danni, anche fisici, dalla caduta sul marciapiede, noi ti mettiamo a disposizione un avvocato della tua città che in poche ore può prospettarti la migliore soluzione possibile per ottenere il risarcimento che ti spetta.
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Quali sono i presupposti per accertare la responsabilità e ottenere il risarcimento?
Chiaramente, non basterà rivolgersi ad un avvocato per ottenere il risarcimento ma occorrerà capire, dapprima se sussistono i presupposti per ricevere il risarcimento, e se sì, bisognerà essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per provare il danno subito.
Innanzitutto l’avvocato renderà edotto il cliente circa i profili di responsabilità.
Al centro dell’attenzione nel corso del giudizio sarà la condotta del danneggiato.
Occorrerà analizzare e comprendere se l’evento poteva essere previsto ed evitato, o se l’incidente è stato causato unicamente non si è verificato per negligenza del soggetto, e che lo stesso non avrebbe potuto in alcun modo prevedere ed evitare l’evento anche usando la massima diligenza.
La responsabilità dell’evento sarà da attribuire all’ente custode del marciapiede, se la vittima dimostra che l’ente non ha adottato le misure necessarie a rendere idoneo e regolare il passaggio dei pedoni, non rendendo noto o manifesto il disagio.
Sarà invece responsabile il danneggiato della caduta, qualora la buca o il dissesto era stato reso noto dall’ente custode che ne ha reso prevedibile o evitabile l’evento, come nebbia o temporali improvvisi, che ne impediscono la regolare visibilità.
A questo punto, se il soggetto danneggiato che intende agire in giudizio per ottenere il risarcimento dovrà sicuramente produrre tutto quanto è necessario perché il giudice possa accertare che il danno sofferto sia diretta conseguenza delle condizioni del marciapiede in cui è avvenuta la caduta.
Pertanto, servirà innanzitutto essere in possesso della documentazione fotografica attestante l’irregolarità delle condizioni del marciapiede, o delle strade in generale, delle foto attestanti l’assenza di avvisi e/o segnalazioni che indicavano la presenza di dissesti buchi o irregolarità nel transito.
E’ necessario dimostrare che l’evento è stato causato dalle impervie condizioni del marciapiede e non dalla distrazione o disattenzione della vittima.
Sarà poi necessario produrre in giudizio tutta la documentazione medica attestante l’entità del danno sofferto dalla vittima dell’incidente mediante i referti medici rilasciati dal personale medico, con diagnosi e prognosi, e prova del nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso subito.
E’ necessario che il danno sia derivato dalla caduta e la caduta sia ascrivibile alla sfera di responsabilità dell’ente custode.
Qual è la normativa applicabile?
Primo tra tutti è importante analizzare l’art. 2051 del codice civile che disciplina la responsabilità da custodia.
Ognuno infatti è responsabile dei danni causati dalle cose che custodisce, salvo che si provi il caso fortuito. La norma impone una forma di responsabilità oggettiva sempre presunta nei confronti dell’ente custode, che nel caso oggetto della nostra analisi è il comune, salvo che questi non provi il caso fortuito.
Il comune è tenuto a dimostrare la prudenza adottata per garantire la regolarità e la conformità delle cose custodite.
Esempi pratici di responsabilità attribuita al comune
Tra gli esempi principali di sentenze sul caso, possiamo sicuramente annoverare la sentenza della corte di Cassazione n. 25985 del 2017 con cui la corte ha riconosciuto e accertato la responsabilità dell’ente custode, il Comune, per una caduta avvenuta sul marciapiede, per il fatto che quest’ultimo non fosse stato oggetto di regolare manutenzione.
La corte ha ribadito che il comune è responsabile dello stato manutentivo delle strade e dei marciapiedi e deve garantire la manutenzione necessaria al fine di evitare episodi simili, e nel caso di eventuali temporali dissesti lungo le strade è tenuto a segnalarle, rendendole visibili ed evitabili.
Un’altra sentenza, la n. 3074/2015 ha ancora ritenuto responsabile il comune per il danno da caduta arrecato ad un soggetto che percorreva un marciapiede dissestato, invocando il principio generale della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia previsto dall’art. 2051 del codice civile.
Principio ripreso altresì dalla sentenza n. 18520/2019, che ha sì evidenziato che il soggetto che cammina deve usare a massima diligenza per evitare la caduta, ma ha ribadito che strade e marciapiedi ricadono sotto la custodia dell’ente comunale, che pertanto è responsabile dell’accaduto e di conseguenza, tenuto al risarcimento del danno sofferto.
E ancora l’ordinanza n. 18790/2019, con cui la corte di cassazione ha ribadito che la responsabilità va imputata all’ente custode che non si adopera per porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di prevenire i danni, assicurando la regolare manutenzione e segnalazione di strade e marciapiedi.
Esempi pratici di responsabilità attribuita alla condotta del danneggiato
Analizziamo ora, dal canto opposto, le ipotesi in cui la corte si è pronunciata in favore dell’ente, quindi attribuendo totalmente il profilo della responsabilità alla condotta del soggetto danneggiato.
Come già evidenziato in questa sede, la responsabilità del comune può essere talvolta esclusa, e può imputarsi al pedone se si dimostra che quest’ultimo non ha utilizzato l’attenzione dovuta durante il percorso.
In poche parole la responsabilità ricade su di lui per distrazione, disattenzione, negligenza.
Più volte a giurisprudenza, nel sancire l’importanza della prudenza nelle questioni de quo, ha infatti sottolineato che il pedone deve sempre prestare la massima diligenza nel percorrere le strade, soprattutto nel percorrere quelle che si presentano visibilmente dissestate o irregolari al transito.
Lì va prestata maggiore attenzione al fine di evitare l’evento. Inoltre l’imprudenza può configurarsi anche nel caso in cui il pedone sia totalmente distratto da ignorare non solo il dissesto ma anche la segnaletica, regolarmente posta in modo evidente e manifesto.
La sentenza n. 17443/2019 ha confermato l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, l’ente custode è esonerato da responsabilità quando il dissesto delle strade è facilmente riconoscibile dal pedone.
La condotta negligente del danneggiato, che ha ignorato le indicazioni poste dal comune al fine di rendere nota la presenza della buca, ha fatto sì che il comune non fosse tenuto a rispondere.
Un’altra pronuncia, la sentenza n. 13222/2014 ha attribuito la responsabilità alla vittima della caduta, che secondo la corte di cassazione avrebbe potuto essere evitata se il pedone avesse utilizzato la dovuta attenzione.
In questi casi, i giudici della corte di cassazione hanno ritenuto che le condizioni dei marciapiedi, sebbene obiettivamente sconnessi, erano tuttavia perfettamente visibili al pedone il quale con l’utilizzo della normale diligenza avrebbe sicuramente potuto evitare l’evento, soprattutto in presenza della dovuta segnaletica stradale e dell’adeguata illuminazione.
In questi casi il pedone è infatti ritenuto responsabile della propria condotta.
La giurisprudenza tendenzialmente, nel corso del tempo ha propeso per escludere la responsabilità dell’ente custode in presenza di alcune condizioni, anche impervie che, seppur evidenti e palesi, potevano essere previste ed evitate.