Diritto Civile

Ricorso Multa per Notifica Fuori Tempo o Mancata Comunicazione Conducente

Affrontiamo in questo articolo due situazioni speculari nella fattispecie sottesa a violazione al Codice della Strada; condotte a specchio in quanto mentre nella prima ipotesi risulti essere lo stesso Organo accertatore a non adempiere in termini ad attività preposta (ergo notifica del verbale/multa al presunto trasgressore) nella seconda si assume essere lo stesso trasgressore a non adempiere in termini ad altra successiva comunicazione (ergo dati anagrafici e della patente di guida all’Autorità richiedente).

Entrambi i casi sono parecchio frequenti nella prassi e sottointendono – certamente in chiave opposta – alla possibilità di prospettare eventuali ricorsi in opposizione.

Ricorsi che, così come anticipato in pregresso articolo, possono essere depositati nei termini di cui a CdS ovvero Leggi Speciali dinnanzi al Prefetto ovvero dinnanzi al Giudice di Pace.

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Termini di notifica del verbale di contestazione infrazione

Qualora non possa essere immediatamente contestata l’infrazione stradale la legge prevede che il verbale – contente estremi precisi, numero cronologico, descrizione dei fatti e quant’altro in via formale – venga notificato entro 90 giorni dall’accertamento al trasgressore; qualora non sia stato identificato e si controverta di violazione compiuta dal conducente di autovettura ad uno dei soggetti ex art. 196 in quanto risultante dai Pubblici Registri alla data dell’ accertamento stesso.

Un breve cenno sulla non necessarietà della contestazione immediata:

  • impossibilità di raggiungere un veicolo che transiti a forte velocità;
  • attraversamento di un incrocio con semaforo rosso;
  • accertamento della violazione in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo;
  • sorpasso vietato;
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento gestiti da Polizia Stradale;
  • accertamento effettuato con dispositivi di cui all’art. 4 Legge N. 168/2002 e segg;
  • rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati in centri storici, zone a traffico limitate, aree pedonali.

Considerati tali situazioni quali più frequenti il verbale medesimo dovrà contenere anche le motivazioni volte a “giustificare” il difetto di contestazione immediata.

Alla notificazione nei termini menzionati – e con l’avvertenza che nel caso si discetti di attività di notifica da espletare nei confronti di soggetto residente /avente sede all’estero i termini diventino di 360 giorni – si provvederà a mezzo degli Organi indicati (messi comunali, funzionario dell P.A. ) secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile; a mezzo del servizio postale secondo la disciplina espressa per le notificazioni in materia.

Pertanto ogni distonìa e problematica inerente la regolarità della notifica sarà di pregnanza assoluta; molteplici le sentenze in merito sulle modalità e metodiche della notificazione soprattutto a mezzo posta.

La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato in pronunce come ad esempio integri un vizio di notifica – tale da comportare accoglimento dell’opposizione – la mancanza, sulla busta restituita al mittente a seguito di cd compiuta giacenza, dell’indicazione delle modalità con le quali il notificando sarebbe stato cercato senza esser di fatto reperito o, comunque, messo nella condizione di essere a conoscenza del verbale sanzionatorio.

Infatti la sola semplice annotazione sia sul piego restituito al mittente sia sull’avviso A.R., ad esempio, non consentirebbe di comprovare l’avvenuto espletamento delle formalità previste ex lege con conseguente nullità de plano dell’attività di notifica stessa (in tal senso già Cassazione Civile N. 28856/2005).

Occorrerà quindi considerare la tempistica utile a regolare notifica della multa/verbale al destinatario presunto trasgressore tenendo presente quanto in punto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza N. 4993/2014; e cioè che in tema di notificazione di atti il momento in cui la stessa si considera perfezionata per il notificante – diverso da quello utile per il destinatario – sia quello della consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario /Ufficio Postale.

Tale scissione in termini pratici crea poca chiarezza e decisioni in merito ai ricorsi in punto di vario tenore; ciò alla stregua dell’interpretazione da parte dell’ Autorità competente a decidere in caso di errore (presunto o veridico) sulle tempistiche di notificazione.

TERMINI PER COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE EX ART. 126 BIS CDS

Tale norma crea problematiche applicative di vario genere; la disciplina è collegata alla tipologia della patente a punti.

La disposizione prevede che laddove una o più violazioni al CdS prevedano una decurtazione di punti dalla patente (art. 126 CdS) entro giorni 60 dalla ricezione della notifica il proprietario/obbligato in solido della vettura deve comunicare all’Autorità procedente i dati relativi alla persona che conduceva il veicolo al momento dell’infrazione.

Già soggetta a molteplici censure anche di ordine costituzionale (ledendo il principio di ragionevolezza in primis) la normativa di riferimento crea non poche criticità; tra queste quella di esattamente poter individuare il dies a quo (cioè la data di “partenza” dei termini) da cui far decorrere tale obbligo; obbligo che laddove non ottemperato alla stregua dell’art. 126 bis CdS prevede ulteriore sanzione pecuniaria amministrativa.

In decisioni sul punto viene chiaramente argomentato che, comunque ed in ogni caso, il proprietario del veicolo non sia tenuto a rivelare i dati così come richiesti prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi utili a domandare annullamento del verbale di contestazione stesso.

Orbene dovendosi intendere definita la contestazione: o con il pagamento della sanzione pecuniaria ovvero laddove siano conclusi i procedimenti inerenti i ricorsi amministrativi o giurisdizionali in itinere oppure siano in via definitiva scaduti i termini per la proposizione degli stessi.

COMUNICAZIONE DEI DATI E POSSIBILI SCENARI

Ecco in via schematica quai situazioni possano delinearsi :

  1. Il proprietario omette di comunicare i dati del conducente e del permesso di guida in termini. Non si arriverà a decurtazione punti, ma si applicherà al proprietario/obbligato in solido identificato a mezzo PRA la sanzione di cui all’art. 126 bis N. 2 CdS (ergo ulteriore sanzione pecuniaria);
  2. Il proprietario comunica i dati del conducente; ergo non si procederà nei confronti del proprietario del veicolo (salvo situazioni di solidarietà), ma si aprirà fase di contestazione nei confronti del soggetto conducente. Certamente dovendo il proprietario esser ritenuto responsabile in caso di false o mendaci dichiarazioni;
  3. Il proprietario fornisce riscontro indicando, tuttavia, di non poter offrire elementi di identificazione dell’effettivo conducente; motivando l’impossibilità di solito con la materiale difficoltà a seguire ogni spostamento del veicolo. Tale assunto, nel caso addotto quale giustificato motivo, per lo più per le cd auto aziendali o comunque intestate a persone giuridiche.

La ratio della responsabilità in tale prospettazione, come chiarito dalla giurisprudenza, sarebbe da intravvedere nella normativa generale fondante la cd responsabilità oggettiva prevista negli artt. 40 e 41 c.p. applicabili anche in tema di responsabilità civile e, ad ogni modo, personale (Cassazione Sez. Unite N. 30328/2002).

E’ tuttavia consolidato il convincimento della necessità concreta di un accertamento rituale e puntuale del nesso di causalità fra condotta del soggetto ed evento negativo (omissione).

Non si può infatti evitare di considerare che possano sussistere esimenti (quindi cause di esclusione di responsabilità ) nei confronti del proprietario che non comunichi alcunchè; tra questi un giustificato motivo che deve esser tuttavia valutato e ritenuto tale dal Giudice (in caso di ricorso).

Qualche esempio pratico

Allo stato attuale e considerate molteplici possibilità di lettura in merito ecco le seguenti correnti interpretative:

  1. sentenze di accoglimento dei verbali ex art. 126 bis CdS sostenendo la precocità ed illogicità della richiesta dei dati del conducente (cioè ancor prima della definizione del procedimento); tra questi già Prefetto Pisa, Prefetto Campobasso, GDP Bari 2015, GDP Roma 2009;
  2. rigetto del ricorso tout court;
  3. riunione del ricorso al precedente connesso procedimento e decisione di accoglimento per relationem in caso di accoglimento del ricorso su atto presupposto (cioè primo verbale di contestazione); tra questi già GDP Firenze 2014 e 2013, GDP Viareggio 2008, GDP Cecina 2012.

A corollario, raffigurato quindi un quadro decisionale suscettibile di variegate decisioni, la Corte Costituzionale tra le altre ha interpretato in un’ottica di legittimità la norma che imponga ad un soggetto già sanzionato, pena in alternativa ulteriore sanzione pecuniaria, di rivelare i dati dell’effettivo conducente (sè stesso o altri) ai fini della decurtazione dei punti.

Con evidente stortura procedurale di ostica comprensione e non univocità di applicazione.

Sulla decorrenza del termine di giorni 60 dalla notifica del pregresso verbale di contestazione vedasi altresì GDP Paternò anno 2014.

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