Diritto Civile

Risarcimento Danni dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada

Chi mi tutela in caso di incidente stradale con un veicolo non assicurato o un’auto pirata che, dopo lo scontro, fugge via incurante impedendomi, peraltro, di annotare gli estremi della targa?

Risarcimento Danni dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada

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Il caso di incidente con veicolo non assicurato dovrebbe essere raro, o meglio dire, impossibile poiché la legge impone che i veicoli a motore siano obbligatoriamente assicurati per poter circolare in strada, eppure i fatti di cronaca raccontano sovente questo scenario.

L’interrogativo più frequente riguarda, in primo luogo, l’individuazione del soggetto cui rivolgersi per ottenere un risarcimento dei danni subiti e soccorre, a tal fine, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituto già alla fine degli anni 60 ed oggi amministrato dalla società CONSAP s.p.a. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi rimane vittima di un incidente stradale, normalmente, avanza domanda di risarcimento dei danni subiti nei confronti della propria compagnia assicurativa (se sussistono i presupposti della cd. azione diretta ex art. 149 Codice delle assicurazioni) ovvero a quella del veicolo danneggiante.

Ebbene, anche il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada opera a mezzo di imprese di assicurazione designate per ciascuna regione dall’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS) con provvedimento ad hoc.

In definitiva il Fondo di Garanzia agisce considerando il veicolo coinvolto nel sinistro denunciato come proprio assicurato.

Risarcimento dei danni: modalità e limiti

Compreso cosa è il Fondo di garanzia per le vittime della strada, occorre soffermarsi su modalità e limiti di liquidazione del danno.

L’attuale disciplina in materia è contenuta nel Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) che individua le tipologie di sinistri in cui interviene il fondo individuando, per ciascuno di essi, i danni risarcibili nonché franchigia e massimale.

Per chiarezza espositiva, si sottolinea la differenza tra franchigia e massimale.

Il massimale rappresenta la soglia massima che la compagnia di assicurazione è disposta a risarcire in caso di sinistro per i danni provocati a terzi. Opera, in particolare, il massimale stabilito dalla legge vigente al momento del sinistro pari ad €. 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone ed €. 1.220.000,00 per i danni alle cose.

La franchigia, invece, rappresenta la soglia minima al di sotto della quale la compagnia assicurativa non risarcirà i danni.

Ciò premesso, esaminiamo ad uno ad uno i casi di intervento del fondo di garanzia così come disciplinati dall’art. 283 codice delle assicurazioni, modificato con d.lgs. 198 del 2007.

Risarcimento dei danni: 1) sinistro che coinvolge veicoli (o natanti) non identificati.

È il caso, già richiamato, dell’incidente causato da un pirata della strada che, dopo un eventuale tamponamento o scontro, fugge via.

In tale ipotesi il risarcimento è limitato ai danni alla persona.

Nel solo caso in cui i danni alla persona sia di grave entità, al risarcimento di quest’ultimi si aggiunge la liquidazione dei danni alle cose con franchigia di euro 500 e quindi limitatamente ai danni che superano questa cifra e per la sola parte eccedente.

Un esempio potrà chiarire ogni dubbio: a seguito di incidente il mio veicolo ha registrato danni del valore di euro 800, sussistendone i presupposti, il fondo potrà liquidare, al più, una somma pari ad euro 300.

Sotto il profilo probatorio, il Tribunale di Nola (ed in termini analoghi altri Tribunali italiani) ha precisato che in tema di sinistro causato da veicoli non identificati la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti da parte del danneggiato non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo poiché si finirebbe coll’onerarlo di indagini troppo articolate e complesse.

In termini parzialmente diversi, invece, si è espresso il Tribunale di Roma precisando che il danneggiato deve comunque allegare e provare che il veicolo danneggiante non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza.

Ed ancora, analogamente, il Tribunale di Tribunale di Potenza ha statuito che la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da un veicolo non identificato può essere fatta valere solo ove si dimostri che il fatto storico di un incidente si sia verificato per colpa del mezzo investitore e che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.

Risarcimento dei danni: 2) sinistro che coinvolge veicoli (o natanti) non coperti da assicurazione.

In tale caso il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per i danni alle cose senza alcun limite minimo.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il danneggiato che avanzi richiesta di risarcimento del danno ha l’onere di provare la dinamica del sinistro e che quest’ultimo si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non assicurato.

La Suprema Corte di Cassazione, poi, ha affrontato il caso di sinistro causato da veicolo con certificato o contrassegno assicurativo, poi rivelatosi falso o comunque non valido, risultando pertanto, di fatto, primo di polizza assicurativa.

Allo scopo di offrire ampia tutela al soggetto danneggiato rimasto vittima del sinistro, ha ritenuto opportuno precisare che, in tale ipotesi, il danneggiato può scegliere se esperire l’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l’azione risarcitoria, ex art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005 , nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa.

Risarcimento dei danni: 3) sinistro che coinvolge veicoli assicurati presso una impresa assicurativa che, al momento del sinistro o successivamente, sia posta in stato di liquidazione coatta.

Anche in tale ipotesi la liquidazione dei danni copre sia quelli cagionati alla persona che quelli cagionati alle cose e, quanto all’onere della prova, valgono le considerazioni rese nel paragrafo precedente.

Si precisa, sin da subito, che contrariamente alle altre ipotesi, in tale caso l’azione giudiziale per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento del danno nelle forme di cui si dirà nel prosieguo.

Risarcimento dei danni: 4) sinistro che coinvolge veicoli che, al momento del sinistro, erano in circolazione contro la volontà del proprietario.

È il caso, non infrequente, del sinistro causato da un veicolo rubato in cui il risarcimento riguarda sia i danni alla persona che quelli alle cose sempreché patiti da terzi non trasportati ovvero coloro che sono stati trasportati contro la propria volontà o siano inconsapevoli della circolazione illegale.

E’ chiaro che, se si riconoscesse il risarcimento dei danni a chi ha sottratto il veicolo, si finirebbe coll’avvantaggiare e riconoscere ingiustificata tutela all’autore di un reato.

La norma, piuttosto, mira a tutelare quei soggetti estranei all’evento criminoso (ad esempio i pedoni) che, loro malgrado, sono rimasti coinvolti nell’incidente subendo ingenti danni, talora irreversibili.

Così, ad esempio, Tribunale di Padova che ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti per la perdita del proprio prossimo congiunto che, attraversando la strada lungo le strisce pedonali, era rimasto incastrato sotto la ruota anteriore destra dell’automobile e, trascinato in avanti, moriva poco dopo.

L’auto, in particolare, risultava oggetto di denuncia di furto sporta qualche giorno prima ed il conducente, al momento dell’incidente, aveva abbandonato il veicolo e, senza dare soccorso alla vittima, si era dato alla fuga.

Particolarmente importante l’avvenuta denuncia del furto allo scopo di evitare che il proprietario (di già danneggiato a causa del furto subito) incorra in responsabilità in solido col conducente nella causazione dei danni a terzi in occasione di eventuale incidente stradale.

A tal proposito il codice civile, e specificamente l’art. 2054 comma terzo c.c., sancisce che il proprietario del veicolo [o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio] è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Così, il Tribunale di Padova ha escluso la responsabilità del proprietario della vettura coinvolta nel sinistro oggetto di causa e che era stata rubata all’interno del proprio giardino recintato e protetto da un cancello automatico con le chiavi nell’abitacolo e, piuttosto, ha precisato che, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo oggetto di furto l’obbligazione risarcitoria grava sull’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada unitamente al conducente del veicolo condannandoli, in solido, al risarcimento dei danni patiti dalla vittima.

Risarcimento dei danni: cosa devi fare?

Individuati i casi ed i limiti in cui il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada è tenuto alla liquidazione dei danni patiti, si ritiene opportuno dare alcune indicazioni sulle modalità di richiesta del risarcimento.

Occorre formulare una richiesta di risarcimento dei danni potendosi avvalere, a tal fine, dei moduli forniti dalla Consap s.p.a. e reperibili nel relativo sito web.

Il modulo, da stampare e sottoscrivere in doppia copia, dovrà essere inoltrato a mezzo raccomandata all’impresa designata (come da elenco predisposto dall’IVASS ed anch’esso reperibile nel sito sopra indicato) ed alla Consap.

La richiesta di risarcimento deve contenere indicazione dei dati anagrafici del richiedente nonché puntuale descrizione della dinamica del sinistro e deve essere corredata da documenti idonei a comprovare i danni subiti (si pensi, ad esempio a documentazione medica sovente considerata dalla giurisprudenza fondamentale per l’accoglimento della domanda risarcitoria).

La compagnia assicurativa si riserva di esaminare la domanda risarcitoria nel termine di 60 giorni decorsi i quali, in caso di mancato accoglimento ovvero accoglimento parziale ed impossibilità di definire la questione bonariamente, può essere esercitata l’azione risarcitoria dinanzi all’autorità giudiziaria competente.

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